CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2024
Cassazione n. 40242/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Molino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. .A* [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Marsala, in data 2: maggio 2024, ha revocato l'ordinanza con la quale è stata disposta la sospen >ione del procedimento e l'ammissione alla messa alla prova, in relazione a [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento valorizza, all'uopo, la comunicazione del Commis:ariato di Marsala con la quale si è dato atto che, in data 18 marzo 2024, l'irr putato è stato deferito, in stato di libertà, per lesioni aggravate dall'uso di armi, rissa e porto abusivo di arma, condotte ritenute della stessa indole rispetto a c uella per la quale si procede (art. 699 cod. pen.), indicate come commesse quattro giorni di distanza dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tr mite del difensore, denunciando violazione dell'art. 168-quater n. 2 cod. pen. L'ordinanza di revoca fonda la motivazione sul contenuto della nota del Commissariato di Marsala con cui si comunica che l'imputato è stato del erito alla Procura della Repubblica. La revoca dell'ordinanza della messa alla prova non implica cr e i fatti legittimanti tale revoca siano accertati in via definitiva, potendo i giudice valutare anche un procedimento penale in corso, ove i fatti stor camente accertati integrino un'ipotesi di reato. Nella specie, tuttavia, a parere del ricorrente, la comunicazione e ;aminata non descriverebbe fatti ma si limiterebbe a indicare le norme di leg; e che si assumono violate. Detta comunicazione, peraltro, non reca alcun atto allegato dal quale è possibile ricavare la condotta del ricorrente. Si tratterebbe di mero deferimento rispetto al quale l'imputato non ha potuto articolare alcuna difesa posto che, all'udienza fissata in data 2: maggio 2024, era del tutto ignota la condotta delittuosa sulla quale l'imputato avrebbe potuto interloquire, tenuto conto che, dalla nota inviata, non è dato comprendere se si tratti o meno di notizia riconducibile a fattispecie incriminatrice, considerando, inoltre, che il ricorrente non è neppure indagato per tali fitti. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Molino, ha concluso con r€ luisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.2. Si osserva che la giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, ez. 4, n. 19226 del 4/03/2020, Battista, Rv. 279248) ha avuto modo di affermate che, in tema di sospensione del processo con messa alla prova nei confronti di imputato maggiorenne, è legittima la revoca dell'ordinanza di sospensione fondata anche su un'unica trasgressione alle prescrizioni imposte, in quanto l'espressione "ripetute e gravi trasgressioni" di cui all'art. 168-quater cod. pen., dei e essere interpretata quale presupposto sostanziale del provvedimento, riferibile 3nche ad una condotta isolata di qualità e gravità tali da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull'evoluzione della personalità del sottoposto (iei caso esaminato dal precedente richiamato l'imputato "messo alla prova", dopo il primo giorno, aveva interrotto il lavoro di pubblica utilità programmai.) per sei mesi omettendo di comunicare l'impedimento nelle forme previste dalli' legge e non avanzando istanza all'autorità giudiziaria per ottenere la proroga )er gravi motivi, la Corte ha ritenuto immune da censure il provviAimento di revoca dell'ordinanza di sospensione). Si è, altresì, sostenuto (cfr. Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018, Fa doli, Rv. 273655) che, in tema di revoca della sospensione del prociAimento con messa alla prova, il giudice è titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 464-ocjes cod. proc. pen., censurabile in sede di ricorso per cassazione, senza che, ve siano accertati i presupposti di una delle ipotesi di revoca previste dall'art. 8-quater cod. pen., possa essere compiuta alcuna valutazione in ordine alla pos Abilità di proseguire comunque la prova (conf. n. 37680 del 2017, Rv. 270835 - 01; n. . 7909 del 2018, Rv. 272236). È noto, poi, che i presupposti di legge per procedere alla revoca, secondo l'art. 168-quater n. 2) cod. pen., sono la consumazione di un delitto noti colposo ovvero di un reato della stessa indole di quello per cui si procede "curante il periodo di prova". Si tratta di previsione che ha un evidente carattere tassativo, alla l ice della già evidenziata peculiarità delle scelte terminologiche operate nel frangente dal legislatore rispetto a quelle effettuate in altre disposizioni che conc)rrono a disciplinare l'istituto, dovendosi ritenere che non sia possibile disporre a revoca della sospensione se il reato pregiudicante, ai sensi della norma, ME nzionata viene commesso dopo il termine del periodo di prova, ancorché eventualmente prima del decorso di quello di sospensione e, comunque, della cek brazione dell'udienza di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen. Ciò non significa peraltro che del nuovo reato commesso nelle mDre della verifica del periodo di prova il giudice non possa tenere conto a fine di apprezzarne l'esito, dovendo tenere conto del complessivo compo -tamento dell'imputato e dunque anche dell'effettività della sua adesione alla pro! ,ation. In tal senso egli può dunque ricavare dalla immediata ricaduta nel reato elementi negativi di valutazione, purché in proposito le sue conclusioni siano sostenute da adeguata motivazione sulla idoneità del nuovo reato a compr)mettere l'eventuale corretta esecuzione della prova (Sez. 5, n. 13315 del 27/)2/2020, Cannizzo, Rv. 279074 - 01). 3.Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si oss erva che il ricorso è infondato posto che, nel caso al vaglio, l'atto di cui rendt: conto il Tribunale è una comunicazione di notizia di reato, iscritta a carico di Zit:hittella a mod. 21. Quindi, si tratta di comunicazione che ha dato corso all'iscrizione di otizia di reato a carico di noti e, comunque, per fatti, pur descritti succintamer te, della stessa indole di quello per il quale si procede (porto abusivo di arma, accompagnato da lesioni personali aggravate e rissa). Su tale punto, il Collegio osserva che è vero che i titoli di reato i:ono solo indicati e che la condotta è descritta in modo succinto, ma di quesi si trae sufficiente indicazione dall'atto citato. Si tratta, peraltro, quanto al delitto di porto abusivo di arma di re3to della stessa indole rispetto a quello per il quale si procede (art. 699 cod. per .), cui si accompagnato i fatti descritti come lesioni personali aggravate dall'uso 1: i arma e rissa. Quindi, ineccepibile appare il provvedimento impugnato nella parte in cui ha rilevato la sussistenza del presupposto per la revoca di cui all'art. 1EiE3-quater cod. proc. pen. Né il ricorso è specifico nell'indicare le ragioni per le quali quelle :ondotte, compendiate nella comunicazione di notizia di reato in atti e descritte a iche con riferimento agli articoli di legge penale che si assumono violati, non integrerebbero fattispecie di reato della stessa indole di quello per il quale si procede, né sarebbero riferibili all'imputato. Inoltre, alcuna considerazione viene svolta dal ricorrente in ordine alla specifica indicazione, da parte del Tribunale, del brevissimo lasso temprale tra la sottoscrizione del verbale della messa alla prova e i fatti per i quali l' mputato è stato deferito in stato di libertà. Infine, è appena il caso di osservare che tale precisazione non risul:a svolta dall'imputato all'udienza fissata in data 21 maggio 2024. Il ricorrente, peraltro, in quella sede (avuto riguardo al contenuto della comunicazione di notizia di reato del 18 marzo 2024 per nuovi fatti di porto abusivo di arma, lesioni aggravate e rissa), ha potuto sviluppare compii. tamente il contraddittorio circa la ricorrenza, o meno, dei presupposti per la re),Dca. Anzi in quell'occasione (cfr. verbale di udienza del 21 maggio 2024) risul :a che la difesa, su invito del Tribunale a interloquire circa la permanenza dei pr . ?supposti per la messa alla prova, ha concluso nel senso della prosecuzione per 'iancanza di condanna e dell'esercizio dell'azione penale a carico dell'imputato. 4.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle