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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 05352/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Salerno confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Dino [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata in concorso.

2. Propone ricorso Dino [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

Con una successiva memoria la difesa ha insistito nei motivi di ricorso, deducendo altresì la carenza di motivazione in ordine alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.

3.1. Incomprensibilmente la difesa ha lamentato che la sentenza ha non ha riconosciuto la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini dalla persona offesa: ciò, invece, la Corte di appello ha fatto, accogliendo l'eccezione difensiva e ovviamente non ha dato "per lette in sede di istruttoria dibattimentale" dette dichiarazioni.

La sentenza ha evidenziato le diverse e molteplici prove dimostrative della colpevolezza dell'imputato: il sicuro riconoscimento effettuato dalla coinquilina, i ripetuti contatti telefonici con il mandante della rapina, l'impronta digitale di [OSCURATO:PERSONA] rinvenuta sulla scatola all'interno dell'abitazione, prelevata dai carabinieri (non assoggettata alla disciplina prevista per gli accertamenti non ripetibili, rientrando tra le operazioni di prelievo e messa in sicurezza del reperto prodronniche all'analisi tecnico-comparativa: in questo senso, anche da ultimo, v.

Sez. 5, n. 15623 del 09/02/2021, Giangrande, Rv. 280907).

3.2. La Corte di appello ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che possono essere legittimamente negate anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr., ad es., Sez.

U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v.

Sez. 2, n. 36132 del 14/09/2021, Napolitano, non mass.).

3.3. La sentenza ha altresì rimarcato come la pena per la rapina pluriaggravata sia stata determinata in misura assai prossima al minimo edittale, di gran lunga inferiore a quella intermedia.

Va in proposito ribadito che, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, da ultimo, Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).

3.4. E' inammissibile, oltre che del tutto generica, la doglianza espressa nella memoria in ordine alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in quanto non proposta con i motivi di ricorso.

Dalla sentenza impugnata, peraltro, risulta che in appello si procedette soltanto all'esame dell'imputato.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Agostini „ Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Salerno confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Dino [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata in concorso. 2. Propone ricorso Dino [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Con una successiva memoria la difesa ha insistito nei motivi di ricorso, deducendo altresì la carenza di motivazione in ordine alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti. 3.1. Incomprensibilmente la difesa ha lamentato che la sentenza ha non ha riconosciuto la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini dalla persona offesa: ciò, invece, la Corte di appello ha fatto, accogliendo l'eccezione difensiva e ovviamente non ha dato "per lette in sede di istruttoria dibattimentale" dette dichiarazioni. La sentenza ha evidenziato le diverse e molteplici prove dimostrative della colpevolezza dell'imputato: il sicuro riconoscimento effettuato dalla coinquilina, i ripetuti contatti telefonici con il mandante della rapina, l'impronta digitale di [OSCURATO:PERSONA] rinvenuta sulla scatola all'interno dell'abitazione, prelevata dai carabinieri (non assoggettata alla disciplina prevista per gli accertamenti non ripetibili, rientrando tra le operazioni di prelievo e messa in sicurezza del reperto prodronniche all'analisi tecnico-comparativa: in questo senso, anche da ultimo, v. Sez. 5, n. 15623 del 09/02/2021, Giangrande, Rv. 280907). 3.2. La Corte di appello ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che possono essere legittimamente negate anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr., ad es., Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 2, n. 36132 del 14/09/2021, Napolitano, non mass.). 3.3. La sentenza ha altresì rimarcato come la pena per la rapina pluriaggravata sia stata determinata in misura assai prossima al minimo edittale, di gran lunga inferiore a quella intermedia. Va in proposito ribadito che, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, da ultimo, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione). 3.4. E' inammissibile, oltre che del tutto generica, la doglianza espressa nella memoria in ordine alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in quanto non proposta con i motivi di ricorso. Dalla sentenza impugnata, peraltro, risulta che in appello si procedette soltanto all'esame dell'imputato. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Agostini „ Il Presidente
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