CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32348/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10156/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con l’elezione di domicilio in Catania presso lo studio del primo difensore sito in via XX Settembre, n. 43e domicilio digitale agli indirizzi PEC: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - Oggetto: Sil. Rif. ILOR 1990- 1991-1992 19– 10156 - 202 2 – 11/10/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia –Sezione staccata Catania n. 8913/06/2021 pronunciata il 28settembre 2021e depositata l’11 ottobre 2021, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente, esercente la professione notarile, impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’istanza di rimborso(datata 31.03.2008) nella misura del 90% di quanto pagato a titolo di Irpef ed altro per il triennio 1990-1992, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'istanza di rimborso scaturiva dalla residenza del contribuente in uno dei comuni colpiti dal sisma Sicilia del 1990; il contribuente, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio. La CTP di Catania accoglieva le ragioni del contribuente, condannando l’ufficio al pagamento del 90% oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Sul gravame dell’ufficio, il collegio d’appello riformavala sentenza di prime cure. Insorgeil contribuente affidandosi a cinque mezzi di ricorso. Replicail patrono erariale con controricorso. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni, il pubblico patrono chiedendo altresì la remissione in pubblica udienza. CONSIDERATO Con il primo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 107 del TFUE, 1 l. n. 89/1913 e 2 della direttiva 2006/123/CE, parte ricorrente censura l’operato dei Giudici nella parte in cui hanno ritenuto applicabili al caso di specie le disposizioni comunitarie sulla libera circolazione dei servizi all’interno del 19– 10156 - 202 2 – 11/10/2023 MMF mercato europeo, ritenendo così la concessione di aiuti al ricorrente contraria all’art. 107 TFUE, potendo questa minacciare la concorrenza nel mercato interno. Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 nn. 3e 4 c.p.c. per v iolazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/92 e2697 c.c., 6 del regolamento UE 1407/2013, 46 l. 234/2012 e 47 d.p.r. 445/2000, parte ricorrente censura la pronuncia di seconde per aver dubitato dell’efficacia probatoria della dichiarazione sostitutiva prodotta dal contribuente, non considerando che l’Agenzia non ha formulato alcuna specifica contestazione sui fatti ivi dichiarati. Con il terzo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per motivazione contraddittoria, parte ricorrente censura la pronuncia per averindistintamente verificatola compatibilità del rimborso richiesto con la normativa comunitaria sul de minimis facendo contemporaneo riferimento sia al Regolamento CE n. 69/01 (che prevede il massimale di € 100.000) che al Regolamento UE n. 1407/13 (che prevede il massimale di € 200.000) senza, però, individuare quello effettivamente applicabile alla fattispecie. Inoltre, per aver effettuato tale controllo facendo contraddittoriamente riferimento ad archi temporali differenti a seconda del richiamo al Regolamento CE n. 69/01 (per il quale il Giudice ha considerato i dati dichiarati nella autocertificazione del contribuente riguardanti l’arco temporale 1990-1992) od al Regolamento UE n. 1407/13 (per il quale il Giudice ha invece ritenuto di fare riferimento ad un diverso arco temporale comprendente l’annualità 2003 di entrata in vigore della L. 289/02). Con il quarto motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione della decisione della commissione UE C - (2015) 5549 (art. 2), dei regolamenti CE n. 69/01 (artt. 2 e 3) e n. 1407/13 (artt. 3, 5 e 6), degli artt. 107 e 108 del TFUE, degli artt. 9, comma 17, l. 289/2002, 3-quater d.l. 300/2006, 36-bis d.l. 248/2007, 1, comma 665, l. 190/2014, 12 l. 241/1990 e 97 Cost., parte ricorrente censura 19– 10156 - 202 2 – 11/10/2023 MMF l’operato dei Giudici in quanto con riferimento all’agevolazione fiscale in questione deve essere applicato il Regolamento UE n. 1407/13 sul de minimische prevede la soglia di € 200.000,00 quale importo massimo di aiuti de minimis fruibili da verificare facendo riferimento proprio al triennio 1990-1992. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., per violazione degli artt. 1, 7 e 32 d.lgs. n. 546/92, 112 e 115 c.p.c., 1 e ss. decisione della commissione UE C-(2015) 5549, 6 regolamento UE 1407/2013 e 6 l. 212/2000, parte ricorrente censura la sentenza della C.t.r. non aver considera to che il contribuente, nella propria memoria di replica del II grado, aveva dichiarato di non avere fruito di aiuti anche nell’arco temporale 2001-2005, senza alcuna contestazione di controparte, per cui tale fatto doveva essere posto alla base della decisione riconoscendo il rimborso richiesto. Preliminarmente, occorre rilevare che è già stata rinviata alla trattazione in pubblica udienza analoga controversia con riguardo al valore probatorio delle autodichiarazioni della parte contribuente in subjecta materia, per esprimere una sentenza nomofilattica su tale determinato aspetto probatorio, su cui si incentra il secondo motivo del presente ricorso. P.Q.M.