CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11951/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Elisabetta CENICCOLA che ha conclusiD per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta formulata ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di Daniele [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con la 1) sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce in data 5 luglio 2016, parzialmente riformata con sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 8 giugno 2018, irrevocabile in data 4 aprile 2019, e 2) con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce in data 18 dicembre 2018, parzialmente riformata con sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 7 dicembre 2020, irrevocabile il 13 settembre 2022, rideterminando la pena finale complessiva in 26 anni di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 78 cod. pen. e 442 cod. proc. pen., perché la diminuente per il rito abbreviato, applicata in entrambe le decisioni unificate, doveva operare dopo il criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen.; - il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, poiché alcuni coimputati hanno subito, nel processo di cognizione, un trattamento sanzionatorio più mite, pur ricoprendo posizioni apicali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. La giurisprudenza di legittimità è da tempo stabilmente orientata ad affermare che «In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019 - dep. 2020, Mabouka, Rv. 278494; Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, Rv. 265867).Si è precisato che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale non si pone in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione, discende dall'intangibilità del giudicato. Il richiamato orientamento risulta implicitamente confermato dal massimo consesso della giurisprudenza di legittimità; si è recentemente affermato che ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. in caso di giudizio abbreviato la pena più grave va individuata in quella risultante dalla diminuente del rito e non in quella determinata precedentemente alla diminuente del rito (Sezioni Unite del 28.09.2023, informazione provvisoria n. 12/2023). 2.3. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione ha correttamente utilizzato come pena base quella di anni venti di reclusione, già derivante dalla diminuente del rito nella sentenza n. 1). 3. Il secondo motivo è inammissibile perché generico. Il giudice dell'esecuzione ha argomentato puntualmente la quantificazione della pena, che si è tenuta sensibilmente al di sotto di quella applicata dal giudice della cognizione, senza ricevere una critica specifica. Del resto, è del tutto improprio paragonare la posizione dell'istante con quella di altri compartecipi, poiché diverse sono le valutazioni compiute sulla base dei parametri dell'art. 133 cod. pen. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.