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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2016

Cassazione n. 11087/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 262,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC [OSCURATO:EMAIL], che lorappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC maurizio.politi@ordineperugiapec.it-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria-Perugia n. 271/2016 depositata il 23/05/2016.Numero registro generale 538/2017Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11087/2026Data pubblicazione 25/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:MALIZIA Giuseppe era attinto dall’avviso di accertamento n.T3N010303899/2013 notificato in data 4.12.2013, con cui la DirezioneProvinciale di Perugia dell’Agenzia delle entrate aveva rettificato il redditocomplessivo dichiarato per l’anno d’imposta 2008, imputando maggioriredditi di partecipazione, con conseguente liquidazione di maggiori IRPEFed addizionali, oltre interessi e sanzioni.Con sentenza n. 76/2/15, pronunciata in data 11.11.2014 e depositatain data 26.2.2015, la CTP di Perugia, adita impugnatoriamente dalcontribuente, rigettava il ricorso.Il contribuente proponeva appello, parzialmente accolto (in ragionedella riduzione dell’imponibile accertato di un ammontare pari a 5.000,00euro) dalla CTR dell’Umbria, con l’epigrafata sentenza n. 271/01/16,pronunciata in data 14.3.2016 e depositata in data 23.5.2016.Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi(volti rispettivamente a denunciare: il primo, nullità della sentenzaimpugnata per difetto di motivazione; il secondo, violazione del principiodel contraddittorio preventivo, anche in rapporto a principi costituzionalied unionali; il terzo, inapplicabilità della presunzione di cui all’art. 32 DPRn. 600 del 1973, per non essere il contribuente titolare di attività diimpresa o di lavoro autonomo; il quarto, omesso esame di fatti decisivi econtroversi, in ordine alla giustificazione di alcune poste di conto).Resisteva l’Agenzia con controricorso.In data 10 agosto 2023, il contribuente depositava istanza disospensione del giudizio ex art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022 (cd.“rottamazione-quater dei carichi pendenti”).Numero registro generale 538/2017Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11087/2026Data pubblicazione 25/04/2026data 21 gennaio 2026, il contribuente depositava atto di rinuncia al ricorsofirmato dalla parte personalmente e per autentica dal difensore, in uno aricevuta telematica di avvenuta presentazione della dichiarazione diadesione alla definizione agevolata; comunicazione dell’Agenzia delleentrate-Riscossione sul piano di rateazione; attestazione di avvenutopagamento della prima rata.In data 6 febbraio 2026, il contribuente depositava memoriariepilogativa, in uno ad estratto dell’avviso di intimazione del 25.2.2022,contenente i riferimenti dei carichi relativi al presente giudizio.Considerato che:L’art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022 stabiliva che l'estinzione delgiudizio era “subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione ealla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante ipagamenti effettuati”.L’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025 – “Norma di interpretazione autenticain materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata” –inserito in sede di conversione dalla l. n. 108 del 2025, ha chiarito che ilsecondo periodo del comma 236 citato si interpreta nel senso che, ai solifini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizzacon il versamento della prima (o unica) rata delle somme dovute el'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da partedel debitore o dell'Agenzia delle entrate-riscossione che sia parte nelgiudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazionedell'esito alla domanda dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e delladocumentazione attestante il versamento della prima (o unica) rata.Questa S.C. ha già fatto applicazione della predetta disposizione (Cass.n. 29574 del 2025).Numero registro generale 538/2017Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11087/2026Data pubblicazione 25/04/2026Alla luce di quanto precede, nella specie, avendo il contribuentedimostrato il pagamento della prima rata del piano, ricorrono i presuppostiper la dichiarazione di estinzione del giudizio.Le spese restano “ope legis” a carico delle parti che le hannoanticipate e la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, esulando statuizioni diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso a Roma, lì 19 febbraio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 262,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC [OSCURATO:EMAIL], che lorappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC maurizio.politi@ordineperugiapec.it-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria-Perugia n. 271/2016 depositata il 23/05/2016.Numero registro generale 538/2017Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11087/2026Data pubblicazione 25/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:MALIZIA Giuseppe era attinto dall’avviso di accertamento n.T3N010303899/2013 notificato in data 4.12.2013, con cui la DirezioneProvinciale di Perugia dell’Agenzia delle entrate aveva rettificato il redditocomplessivo dichiarato per l’anno d’imposta 2008, imputando maggioriredditi di partecipazione, con conseguente liquidazione di maggiori IRPEFed addizionali, oltre interessi e sanzioni.Con sentenza n. 76/2/15, pronunciata in data 11.11.2014 e depositatain data 26.2.2015, la CTP di Perugia, adita impugnatoriamente dalcontribuente, rigettava il ricorso.Il contribuente proponeva appello, parzialmente accolto (in ragionedella riduzione dell’imponibile accertato di un ammontare pari a 5.000,00euro) dalla CTR dell’Umbria, con l’epigrafata sentenza n. 271/01/16,pronunciata in data 14.3.2016 e depositata in data 23.5.2016.Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi(volti rispettivamente a denunciare: il primo, nullità della sentenzaimpugnata per difetto di motivazione; il secondo, violazione del principiodel contraddittorio preventivo, anche in rapporto a principi costituzionalied unionali; il terzo, inapplicabilità della presunzione di cui all’art. 32 DPRn. 600 del 1973, per non essere il contribuente titolare di attività diimpresa o di lavoro autonomo; il quarto, omesso esame di fatti decisivi econtroversi, in ordine alla giustificazione di alcune poste di conto).Resisteva l’Agenzia con controricorso.In data 10 agosto 2023, il contribuente depositava istanza disospensione del giudizio ex art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022 (cd.“rottamazione-quater dei carichi pendenti”).Numero registro generale 538/2017Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11087/2026Data pubblicazione 25/04/2026data 21 gennaio 2026, il contribuente depositava atto di rinuncia al ricorsofirmato dalla parte personalmente e per autentica dal difensore, in uno aricevuta telematica di avvenuta presentazione della dichiarazione diadesione alla definizione agevolata; comunicazione dell’Agenzia delleentrate-Riscossione sul piano di rateazione; attestazione di avvenutopagamento della prima rata.In data 6 febbraio 2026, il contribuente depositava memoriariepilogativa, in uno ad estratto dell’avviso di intimazione del 25.2.2022,contenente i riferimenti dei carichi relativi al presente giudizio.Considerato che:L’art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022 stabiliva che l'estinzione delgiudizio era “subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione ealla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante ipagamenti effettuati”.L’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025 – “Norma di interpretazione autenticain materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata” –inserito in sede di conversione dalla l. n. 108 del 2025, ha chiarito che ilsecondo periodo del comma 236 citato si interpreta nel senso che, ai solifini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizzacon il versamento della prima (o unica) rata delle somme dovute el'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da partedel debitore o dell'Agenzia delle entrate-riscossione che sia parte nelgiudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazionedell'esito alla domanda dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e delladocumentazione attestante il versamento della prima (o unica) rata.Questa S.C. ha già fatto applicazione della predetta disposizione (Cass.n. 29574 del 2025).Numero registro generale 538/2017Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11087/2026Data pubblicazione 25/04/2026Alla luce di quanto precede, nella specie, avendo il contribuentedimostrato il pagamento della prima rata del piano, ricorrono i presuppostiper la dichiarazione di estinzione del giudizio.Le spese restano “ope legis” a carico delle parti che le hannoanticipate e la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, esulando statuizioni diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018). P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso a Roma, lì 19 febbraio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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