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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 15242/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14662/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 146, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] I MILANO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 5309/2015 depositata il 09/12/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il 5 dicembre 2008, la società [OSCURATO:SOCIETA]. costituiva le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA].; il 19 febbraio 2009 dette società deliberavo l’aumento di capitale sottoscritto dalla società RCS Digitale e da RCS Pubblictà, conferendo nella società Trovacasa un ramo d’azienda e nella [OSCURATO:SOCIETA] altro ramo d’azienda; il 28 maggio 2009 le società registravano con due distinti atti la cessione da RCS Pubblicità a [OSCURATO:SOCIETA] delle partecipazioni detenute in Trovacasa e [OSCURATO:SOCIETA].

2. L’ufficio riqualificava le operazioni negoziali descritte come cessione di azienda ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 131/86, assoggettando l’atto ad imposta di registro, ipotecaria e catastale, avviso che veniva opposto dai cedenti e dai cessionari con due distinti ricorsi.

Riuniti i ricorsi proposti avverso gli avvisi notificati alla incorporante RCS Pubblicità, la CTP di Milanoli respingeva.

Interposto gravame, la CTR della Lombardia lo respingeva sul rilievo che l’Agenzia aveva correttamente applicato il disposto del cit. art. 20, il quale attribuisce prevalenza alla causa reale dell’operazione economica rispetto alle forme negoziali adoperate dalle parti, disattendendo l’eccezione formulata per la prima volta in appello relativa all’omesso preventivo contradditorio.

Avverso la sentenza indicata in epigrafel’ente contribuent e propo n e ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi .

L’Agenzia delle Entrate replica con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 2.Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 20 del d.P.R. 131/86, nonché degli artt. 37 -bis d.P.R. n. 600/73 e 173 T.U.I.R.; per aver la CTR violato le disposizioni citate in rubrica, attribuendo natura antielusiva al disposto della norma e riqualificando l’intera sequenza negoziale ritenendo che le operazioni fossero sorrette da una unica causa.

Si deduce altresì che l’elusione non era configurabile in forza del disposto dell’art. 176 cit. atteso che il legislatore ha sottratto dette operazioni al sindacato antielusivo di cui all’art. 37 -bis cit., in quanto la norma prevede che non rileva ai fini dell’art. 37 bis del d.P.R. 600/73 il conferimento dell’azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostituttiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell’esenzione di cui all’art. 87 o di quella di cui agli artt. 58 e 68, comma 3 . 3.Con la seconda censura si lamenta la violazione falsa applicazione dell'articolo 20 del d.P.R.131 del 1986 per contrasto con la disciplina comunitaria virgola in relazione all'articolo 360 primo comma, numero 3 c.p.c..

Si deduce che l'interpretazione dell'agenzia risulta in contrasto con la direttiva UE 2008/7/Ce del 12 Febbraio 2008 concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali.Questa direttiva al fine di rimuovere gli ostacoli alla raccolta di capitali nell'ambito del mercato comune, all'articolo 5 impone agli Stati membri di non assoggettare ad alcuna forma di imposizione indiretta alcune operazioni, fra cui il trasferimento da parte di una società di capitali della totalità del suo patrimonio o più rami della sua attività, a uno o più società di capitali in via di costituzione o già esistenti, a condizione che il trasferimento sia remunerato per lo meno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente.

Se dunque si equipara alla cessione di azienda il conferimento seguito dalla cessione delle quote, detta interpretazione sarebbe in contrasto con la normativa Ue.4.Con la terza censura si prospetta la violazione falsa applicazione dell'articolo 57, comma due, d.Lgs 546 del 1992, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3), c p.c..

Ad avviso della ricorrente anche la violazione del comma due dell'articolo 57 citato può essere rilevato d'ufficio e quindi il giudice del gravame non poteva disattendere la relativa eccezione sul presupposto della novità dell'eccezione dedotta dalla contribuente.

Ciò perché la ricorrente aveva eccepito l'inapplicabilità della disciplina antielusiva di cui all'articolo 37 bis citato assumendo che comunque l'ufficio non aveva rispettato l'iter previsto ai commi 4e 5 dell'articolo 37 bis menzionato che prevedono a garanzia del principio del contraddittorio la richiesta di chiarimenti da parte dell'ufficio da notificarsi al contribuente a pena di nullità 60 giorni prima della notifica dell'atto in positivo 5.L'ultimo mezzo prospetta la nullità della sentenza per violazione degli articoli 36, comma due, n.4 e 61 del d.lgs 546 del 92, 112 e 132 c.p.c. e 118 dis p.

Att.c.p.c. nonché dell'articolo 111 Cost, in relazione all'articolo 360 comma uno, numero 4, c.p.c.; per avere giudici territoriali omesso di pronunciarsi in merito alla censura esposta al motivo numero 2 dell'atto di appello dichiarando sinteticamente l'inammissibilità dell'eccezione relativa al preventivo contraddittorio.

Secondo la ricorrente l'argomentazione si traduce in carenza totale di motivazione appunto 6.Siosserva che, in tema d'imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986,come modificato dall'art. 1, comma 87 della L. n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l'Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile.

L’art. 1, comma 87della L. n. 205/2017 , invero, prevede: Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta diregistro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20, comma 1: 1) le parole: « degli atti presentati » sono sostituite dalleseguenti: « dell'atto presentato »; 2) dopo la parola: « apparente » sono aggiunte le seguenti: « sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quantodisposto dagli articoli successivi »;… L'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018 prevede: L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20,comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 aprile 1986, n. 131. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 158 del 21/07/2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agliartt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del d.P.

R. n. 131/1986 come modificato dall'art.1, comma 87 della L. n. 205/2017 e dall'a rt. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali.

Detta pronuncia è stata poi ribadita dalla medesima Corte con sentenza n. 39/2021, con la quale ha affermatoche le questioni inerenti alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost. sono manifestamente infondate, poiché prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate con la menzionata ordinanza del giudice di legittimità e dichiarate non fondate con sentenza n. 158 del 2020.

Nel caso di specie si verte appunto, come è pacifico tra le parti di avviso di liquidazione di imposta proporzionale di registro su una concatenazione di atti che l'agenzia delle entrate riqualificava in maniera unitaria ex articolo 20 d.P.R.131/86, in termini di trasferimento di diritti immobiliari.

Su tale presupposto - decidendosi in dir itto sul ricorso - la motivazione della sentenza della CTR va dunque cassata e l’originario ricorso dei contribuenti deve trovare accoglimento.

Le spese dell’intero giudiziovanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'evoluzione temporale della normativa e dell'interpretazione giurisprudenziale.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti, Compensa le spesedell’intero giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14662/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 146, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] I MILANO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 5309/2015 depositata il 09/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 5 dicembre 2008, la società [OSCURATO:SOCIETA]. costituiva le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA].; il 19 febbraio 2009 dette società deliberavo l’aumento di capitale sottoscritto dalla società RCS Digitale e da RCS Pubblictà, conferendo nella società Trovacasa un ramo d’azienda e nella [OSCURATO:SOCIETA] altro ramo d’azienda; il 28 maggio 2009 le società registravano con due distinti atti la cessione da RCS Pubblicità a [OSCURATO:SOCIETA] delle partecipazioni detenute in Trovacasa e [OSCURATO:SOCIETA]. 2. L’ufficio riqualificava le operazioni negoziali descritte come cessione di azienda ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 131/86, assoggettando l’atto ad imposta di registro, ipotecaria e catastale, avviso che veniva opposto dai cedenti e dai cessionari con due distinti ricorsi. Riuniti i ricorsi proposti avverso gli avvisi notificati alla incorporante RCS Pubblicità, la CTP di Milanoli respingeva. Interposto gravame, la CTR della Lombardia lo respingeva sul rilievo che l’Agenzia aveva correttamente applicato il disposto del cit. art. 20, il quale attribuisce prevalenza alla causa reale dell’operazione economica rispetto alle forme negoziali adoperate dalle parti, disattendendo l’eccezione formulata per la prima volta in appello relativa all’omesso preventivo contradditorio. Avverso la sentenza indicata in epigrafel’ente contribuent e propo n e ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi . L’Agenzia delle Entrate replica con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 2.Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 20 del d.P.R. 131/86, nonché degli artt. 37 -bis d.P.R. n. 600/73 e 173 T.U.I.R.; per aver la CTR violato le disposizioni citate in rubrica, attribuendo natura antielusiva al disposto della norma e riqualificando l’intera sequenza negoziale ritenendo che le operazioni fossero sorrette da una unica causa. Si deduce altresì che l’elusione non era configurabile in forza del disposto dell’art. 176 cit. atteso che il legislatore ha sottratto dette operazioni al sindacato antielusivo di cui all’art. 37 -bis cit., in quanto la norma prevede che non rileva ai fini dell’art. 37 bis del d.P.R. 600/73 il conferimento dell’azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostituttiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell’esenzione di cui all’art. 87 o di quella di cui agli artt. 58 e 68, comma 3 . 3.Con la seconda censura si lamenta la violazione falsa applicazione dell'articolo 20 del d.P.R.131 del 1986 per contrasto con la disciplina comunitaria virgola in relazione all'articolo 360 primo comma, numero 3 c.p.c.. Si deduce che l'interpretazione dell'agenzia risulta in contrasto con la direttiva UE 2008/7/Ce del 12 Febbraio 2008 concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali.Questa direttiva al fine di rimuovere gli ostacoli alla raccolta di capitali nell'ambito del mercato comune, all'articolo 5 impone agli Stati membri di non assoggettare ad alcuna forma di imposizione indiretta alcune operazioni, fra cui il trasferimento da parte di una società di capitali della totalità del suo patrimonio o più rami della sua attività, a uno o più società di capitali in via di costituzione o già esistenti, a condizione che il trasferimento sia remunerato per lo meno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente. Se dunque si equipara alla cessione di azienda il conferimento seguito dalla cessione delle quote, detta interpretazione sarebbe in contrasto con la normativa Ue.4.Con la terza censura si prospetta la violazione falsa applicazione dell'articolo 57, comma due, d.Lgs 546 del 1992, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3), c p.c.. Ad avviso della ricorrente anche la violazione del comma due dell'articolo 57 citato può essere rilevato d'ufficio e quindi il giudice del gravame non poteva disattendere la relativa eccezione sul presupposto della novità dell'eccezione dedotta dalla contribuente. Ciò perché la ricorrente aveva eccepito l'inapplicabilità della disciplina antielusiva di cui all'articolo 37 bis citato assumendo che comunque l'ufficio non aveva rispettato l'iter previsto ai commi 4e 5 dell'articolo 37 bis menzionato che prevedono a garanzia del principio del contraddittorio la richiesta di chiarimenti da parte dell'ufficio da notificarsi al contribuente a pena di nullità 60 giorni prima della notifica dell'atto in positivo 5.L'ultimo mezzo prospetta la nullità della sentenza per violazione degli articoli 36, comma due, n.4 e 61 del d.lgs 546 del 92, 112 e 132 c.p.c. e 118 dis p. Att.c.p.c. nonché dell'articolo 111 Cost, in relazione all'articolo 360 comma uno, numero 4, c.p.c.; per avere giudici territoriali omesso di pronunciarsi in merito alla censura esposta al motivo numero 2 dell'atto di appello dichiarando sinteticamente l'inammissibilità dell'eccezione relativa al preventivo contraddittorio. Secondo la ricorrente l'argomentazione si traduce in carenza totale di motivazione appunto 6.Siosserva che, in tema d'imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986,come modificato dall'art. 1, comma 87 della L. n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l'Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile. L’art. 1, comma 87della L. n. 205/2017 , invero, prevede: Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta diregistro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20, comma 1: 1) le parole: « degli atti presentati » sono sostituite dalleseguenti: « dell'atto presentato »; 2) dopo la parola: « apparente » sono aggiunte le seguenti: « sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quantodisposto dagli articoli successivi »;… L'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018 prevede: L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20,comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 aprile 1986, n. 131. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 158 del 21/07/2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agliartt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del d.P. R. n. 131/1986 come modificato dall'art.1, comma 87 della L. n. 205/2017 e dall'a rt. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali. Detta pronuncia è stata poi ribadita dalla medesima Corte con sentenza n. 39/2021, con la quale ha affermatoche le questioni inerenti alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost. sono manifestamente infondate, poiché prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate con la menzionata ordinanza del giudice di legittimità e dichiarate non fondate con sentenza n. 158 del 2020. Nel caso di specie si verte appunto, come è pacifico tra le parti di avviso di liquidazione di imposta proporzionale di registro su una concatenazione di atti che l'agenzia delle entrate riqualificava in maniera unitaria ex articolo 20 d.P.R.131/86, in termini di trasferimento di diritti immobiliari. Su tale presupposto - decidendosi in dir itto sul ricorso - la motivazione della sentenza della CTR va dunque cassata e l’originario ricorso dei contribuenti deve trovare accoglimento. Le spese dell’intero giudiziovanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'evoluzione temporale della normativa e dell'interpretazione giurisprudenziale. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti, Compensa le spesedell’intero giudizio.
Sentenza Cassazione n. 15242/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris