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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38820/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda Procuratore Generale presso Corte di appello di Palermo nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio per ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Trapani assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 367 cod. pen. per insussistenza del fatto.

2. Avverso la sentenza il Pubblico Ministero presso la Corte di appello di Palermo ha presentato rincorso ai sensi dell’art.593 – bis , comma 2 , cod. proc. pen. deducendo la violazione di norma processuale.

La sentenza impugnata è affetta da nullità assoluta per avere il Tribunale depositato una sentenza la cui motivazioneriguarda altri imputati e altri reati.

3. Alla odierna udienza –che si è svolta in forma non partecipata - il Pubblico Ministero ha inviato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato.

1.1. Il provvedimento in verifica risulta graficamente composto da motivazionee dispositivo.Nondimeno, nonostante l’intestazione sia correttamente riferita all’imputato e riporti la trascrizione del capo di imputazione allo stesso ascritto con le conclusioni delle parti, sia la motivazione che il dispositiv o della sentenzasono riferibili ad altra vicenda fattuale, ad altri reati e ad altri imputati .

Si è, dunque , al cospetto di una sentenza priva di motivazione e dunque inesistente per oggettiva impossibilità di conoscere il merito dei fatti e il percorso argomentativo svolto dal Giudice di merito.

1.2. La radicale mancanza degli elementi essenziali del provvedimento e l’impossibilità riferire la motivazione e il dispositivo all'imputato, peraltro assolto per insussistenza del fatto, come si desume dal dispositivo letto all’esito dell’udienza, non consent ono il ricorso alla procedura dell’errore materiale: procedura che presuppone , in ogni caso , una motivazione emendabilee non totalmente mancante, come nel caso in esame là dove non compare mai nel testo del provvedimento né il nome dell’imputato né la vicenda per la quale il predetto è stato tratto a giudizio.

1.3. Ne consegue, quindi, l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio innanzi al Tribunale di Trapani.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani in diversa persona fisica.

Così deciso, 29/10/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda Procuratore Generale presso Corte di appello di Palermo nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio per ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Trapani assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 367 cod. pen. per insussistenza del fatto. 2. Avverso la sentenza il Pubblico Ministero presso la Corte di appello di Palermo ha presentato rincorso ai sensi dell’art.593 – bis , comma 2 , cod. proc. pen. deducendo la violazione di norma processuale. La sentenza impugnata è affetta da nullità assoluta per avere il Tribunale depositato una sentenza la cui motivazioneriguarda altri imputati e altri reati. 3. Alla odierna udienza –che si è svolta in forma non partecipata - il Pubblico Ministero ha inviato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 1.1. Il provvedimento in verifica risulta graficamente composto da motivazionee dispositivo.Nondimeno, nonostante l’intestazione sia correttamente riferita all’imputato e riporti la trascrizione del capo di imputazione allo stesso ascritto con le conclusioni delle parti, sia la motivazione che il dispositiv o della sentenzasono riferibili ad altra vicenda fattuale, ad altri reati e ad altri imputati . Si è, dunque , al cospetto di una sentenza priva di motivazione e dunque inesistente per oggettiva impossibilità di conoscere il merito dei fatti e il percorso argomentativo svolto dal Giudice di merito. 1.2. La radicale mancanza degli elementi essenziali del provvedimento e l’impossibilità riferire la motivazione e il dispositivo all'imputato, peraltro assolto per insussistenza del fatto, come si desume dal dispositivo letto all’esito dell’udienza, non consent ono il ricorso alla procedura dell’errore materiale: procedura che presuppone , in ogni caso , una motivazione emendabilee non totalmente mancante, come nel caso in esame là dove non compare mai nel testo del provvedimento né il nome dell’imputato né la vicenda per la quale il predetto è stato tratto a giudizio. 1.3. Ne consegue, quindi, l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio innanzi al Tribunale di Trapani. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani in diversa persona fisica. Così deciso, 29/10/20
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