CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2023
Cassazione n. 43590/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] KoL3C,45-;\ Considerato che Marouane ~ ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato in relazione a cinque sentenze emesse nei suoi riguardi; ritenuto che la Corte territoriale, dopo avere ricostruito le vicende processuali inerenti alle diverse condanne oggetto dell'istanza, ha (p. 3) indicato le ragioni in fatto e in diritto sulla scorta delle quali ha ritenuto la richiesta di rescissione inammissibile, facendo buon governo del principio sancito in sede di legittimità secondo cui «E' inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato depositata, con le forme di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., in un luogo diverso dalla cancelleria della Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, stante la tassatività delle modalità di presentazione previste dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 5 n. 23075 del 03/03/2021, Calzaretta, Rv. 281216), nonché di quello espresso da Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, RV. 280931 secondo cui «La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi»; ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni corrette in diritto, con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023 Il Consigliere estensore