CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04374/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi di ricorso; rilevato che: l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato; «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174, conforme Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602); «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924); le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante; se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745); rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto; le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio; inoltre, ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà (anche in difetto di previo accesso del detenuto a misure extramurarie meno r‘i impegnativa'), sono richieste due distinte indagini, l'una delle quali concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società ed implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, Puglisi, Rv. 285550-01; Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, Bertotti, Rv. 259622-01); prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037-01); ritenuto che:nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso le istanze di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare e alla semilibertà sulla scorta dei seguenti elementi: il pregresso rigetto di analoghe istanze in ragione della gravità dei reati e l'assenza di qualsiasi progresso dal punto di vista trattamentale, il consistente residuo di pena, la pericolosità del reo; la inidoneità del contesto familiare e lavorativo; la strumentalità della revisione critica e la necessità di un ulteriore periodo di osservazione al fine di favorire una presa di distanza dai reati e dal contesto di commissione; tale valutazione si fonda, pertanto - pur in presenza di una nuova opportunità lavorativa e di una relazione di sintesi attestante un buon comportamento - sulla considerazione che il percorso graduale non è stato ancora intrapreso non potendo il ricorrente, quindi, accedere alle misure alternative, nonché sulla necessità di un ulteriore periodo di osservazione, durante il quale maturare una maggiore revisione critica, già avviata ma, tuttavia ancora limitata; a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente si limita ad evidenziare le circostanze - attinenti alla relazione di sintesi dell'Equipe della Casa circondariale di Treviso attestante il positivo comportamento tenuto, la ritenuta idoneità del domicilio, l'opportunità lavorativa e, infine, la ritenuta possibilità di iniziare a sperimentare spazi di libertà quantomeno con la semilibertà - che, a suo modo di vedere, attesterebbero la sussistenza delle condizioni per l'ammissione alle misure richieste; il ricorrente si pone, a ben vedere, in un'ottica di mera confutazione, che non riesce ad individuare fratture logiche nel ragionamento sotteso alla decisione impugnata, assunta in ossequioso rispetto dei principi di diritto vigenti in materia e che resiste, pertanto, alle censure difensive; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua