CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01723/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6131-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 15326/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nn partecipata del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1 5326 del 30 settembre 202 1 , che aveva confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di cancellazione dal ruolo esattoriale di un credito risultante da una cartella esattoriale già annullata, su sua domanda, in un precedente giudizio, rilevando che tale richiesta confliggeva con il principio del ne bis in idem, atteso che la pretesa amministrativa era già stata già riconosciuta non dovuta in via giurisdizionale; l’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., art. 100, 474 c.p.c., dell’art. 1, commi 537 e ss. L. 229/12,con riferimento all’art. 360 n. 3c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibilel’appello per violazione del principio di ne bis in idem, nonostante la ricorrente avesse fondato la propria domanda di cancellazione dal ruolo esattoriale della cartella proprio sul precedente giudicato, il quale costituiva presupposto logico della domandastessa; il ricorso va dichiarato inammissibile alla luce della sentenza a Sezioni unite di questa Corte n. 26283 del 6. 9. 2022, che ha affermato l’applicabilità anche per i giudizi pendenti della disposizione di cui all’art. 3 bis d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, che ha dichiarato non impugnabile l’estratto di ruolo; che nel caso di specie difettava altresì l’interesse ad agire, tenuto conto che l’azione proposta è di mero accertamento negativo e che la parte non ha allegato alcun pregiudizio concreto derivante dalla presenza negli archivi informatici dell’ente di riscossione della propria posizione debitoria, né dedotto di essersi mai rivolta in via amministrativa richiedendo l'eliminazione del credito in autotutela mediante la procedura di c.d. sgravio ( Cass. n. 22946 del 2016) . Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che la memoria depositata non offre argomenti specifici di confutazione e critica; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla si dispone sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di