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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25050/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] CUOMO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udite le conclusioni della difesa con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione decidendo sull'istanza avanzata ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui la Corte d'assise di Catanzaro aveva rigettato la richiesta che invocava la retrodatazione tra il procedimento in corso e il procedimento n. 34735/2015.

2. L'Accorinti, a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 d.a. cod. proc. pen. 2.1.

Il ricorrente ha dedotto violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. quanto all'omessa retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere alla quale risulta attualmente sottoposto; le deduzioni proposte dinnanzi al Tribunale del riesame sono state irragionevolmente disattese, con particolare riferimento all'imputazione di cui al capo R 2).

L'Accorinti, destinatario di ordinanza applicativa della custodia in carcere in data 19/12/2019, era stato già colpito in precedenza dall'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro in data 03/04/2019 nell'ambito del procedimento n. 4375/2015 ed eseguita il 12/04/2019; il ricorrente era stato, dunque, detenuto dal 12/04/2019 al 12/12/2019 per un periodo pari a otto mesi di reclusione che il Tribunale avrebbe dovuto aggiungere all'attuale periodo di carcerazione, atteso che le fonti di prova poste a fondamento della seconda ordinanza erano già a disposizione dell'organo di accusa in epoca ampiamente precedente al primo provvedimento custodíale; erano da ritenere ricorrenti sia una connessione qualificata tra i fatti oggetto delle due ordinanze quanto all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e il delitto associativo ex art. 416-bis cod. pen., che una piena desumibilità dagli atti di tale connessione prima del rinvio a giudizio.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile.

Si deve innanzi tutto osservare come il ricorso si caratterizzi per una sua evidente genericità, non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni del provvedimento impugnato e limitandosi nella sostanza ad un'enunciazione di principi generali senza correlarli al caso concreto e alla motivazione del Tribunale di Catanzaro.

1.1. Inoltre, tenuto conto dei motivi di ricorso proposti, occorre rilevare come il ricorrente non abbia effettivamente allegato, al fine di ritenere correttamente introdotta la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, che il termine fosse interamente scaduto, per effetto della retrodatazione al momento del secondo provvedimento cautelare, così come l'effettiva desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva, così manifestandosi la già evidenziata genericità del ricorso e la sua conseguente inammissibilità (Sez.

U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549-01; Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279221-01; Sez.2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577-01;Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello, Rv. 263511-01; Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, Rv. 257827-01).

1.2. In ogni caso occorre osservare come nella parte introduttiva il ricorrente richiami in sostanza un rapporto dì connessione qualificata tra il procedimento di cui al ricorso, relativo all'omicidio Fiamingo, con l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] - Soriano, con desumibilità dagli atti già al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare, per poi introdurre una serie di generalissime considerazioni quanto all'accertamento della partecipazione dell'Accorinti alla consorteria mafiosa in epoca immediatamente successiva alla realizzazione della condotta omicidiaria.

1.3. Il ricorrente afferma in sostanza che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la partecipazione dello stesso all'associazione mafiosa in epoca precedente al 2003, in contrasto con il capo d'imputazione, in presenza di statuizione assolutoria che aveva affermato che l'inserimento nel sodalizio del ricorrente doveva essere riferito ad epoca successiva al Novembre 2003.

1.4. Nel porre tale argomentazione, il ricorrente non solo non rispetta il requisito dell'autosufficienza del ricorso, non avendo puntualmente richiamato gli elementi e gli atti dai quali si dovrebbero desumere specificamente le circostanze allegate, ma soprattutto non si confronta con la motivazione del Tribunale che ha chiarito, in fase introduttiva, che l'eventuale collegamento dei fatti delittuosi al contesto della consorteria mafiosa di riferimento non incide sulla retrodatazione della decorrenza del termine di durata di più misure cautelari disposte con ordinanze diverse.

Il Tribunale ha poi precisato che, proprio quanto ai due procedimenti richiamati, relativi a due omicidi, non è possibile ritenere ricorrente un obbligo di retrodatazione della decorrenza del termine di durata delle misure cautelarí, atteso che tra i due delitti non sussiste alcuna contiguità cronologica tale da far ritenere l'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, poiché le condotte sono state poste in essere a distanza di sette anni l'una dall'altra.

1.5. Con tale motivazione logica, persuasiva e priva di aporie, nell'evidenziare un dato oggettivamente inconfutabile, il ricorrente non si confronta affatto.

Né si confronta con l'ulteriore argomentazione logico- argomentatíva, che ha evidenziato come non sia ricorrente neanche l'ulteriore requisito della desumibilità dagli atti, non essendo emerso in alcun modo che già al momento della mera acquisizione della notizia di reato fosse effettivamente presente il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare applicata successivamente (Sez. 5, n. 49224 del 06/06/2017, Anastasio, Rv. 271477-01, Sez.

U. n. 14535 del 19/12/2006, Rv. 235911-01).

Il Tribunale ha in tal senso correttamente evidenziato che, sebbene un fatto possa essere effettivamente noto nella sua dimensione storica, tuttavia tale fatto può non essere ancora connotato da indizi di elevato spessore e consistenza al fine di giungere all'emissione di un provvedimento restrittivo e, con riferimento all'omicidio Fiamingo, ha chiarito come la piattaforma indiziaria si fosse progressivamente irrobustita, dopo una prima archiviazione, grazie alle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta in alcun modo.

1.6. Nel motivare in tal senso, il Tribunale ha rispettato i principi di carattere generale che sono stati progressivamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema della retrodatazione della decorrenza del termine della misura cautelare applicata.

Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure.

Inoltre, quando nei confronti di un imputato siano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica), opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza.

1.7. Si è ancora osservato, nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino, invece, fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta dei pubblico ministero.

Quindi, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumíbilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente.

2. Ciò posto, occorre considerare come non sia ravvisabile alcuna violazione delle norme processuali, interpretate nei termini sopra richiamati, nell'argomentare del Tribunale che, valutando proprio i rilievi difensivi, ha ritenuto che, nel caso di specie, non ricorresse alcuna ipotesi di connessione qualificata tra i delitti, attesa la distanza temporale tra gli stessi e il diverso progredire delle indagini dopo una iniziale richiesta di archiviazione per l'omicidio richiamato in ricorso.

In tema di computo dei termini di durata delle misure cautelari, infatti, perché sussista la connessione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non basta che tra í due reati esista un qualsiasi rapporto di connessione fìnalistica, essendo necessario che esso sia qualificato secondo lo schema di cui all'art. 12, comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri.

Con specifico riferimento alla connessione teleologica, come correttamente affermato dal Tribunale, questa Corte ha affermato che "ai fini della retrodatazione della decorrenza del termine di durata di più misure cautelari disposte con ordinanze diverse, non sussiste alcuna connessione rilevante tra il reato di associazione mafiosa e quelli di omicidio commessi nello svolgimento dell'attività del sodalizio, atteso che questi ultimi non rappresentano la finalità per cui lo stesso è stato costituito" (Sez. 1, n. 22751 del 06/0572021, Ferraiuolo, Rv. 281545-01; Sez. 6, n. 28023 del 06/06/2011, Lanzino, Rv. 250544-01; Sez. 1, n. 12715 del 06/03/2008, Castiglia, Rv. 239379-01).

3. Inoltre, si deve osservare che la valutazione relativa alla possibilità di desumere dalla anteriore ordinanza le fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, è una questione di fatto che, per intrinseca natura, non può essere rivisitata o rielaborata nel presente giudizio di legittimità, quando ricorra, come nel caso in esame, logicità e coerenza descrittiva, in assenza di qualsiasi violazione di norme processuali.

Come già evidenziato, nel caso di specie, il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che al momento dell'emissione nei confronti dell'Accorinti della prima ordinanza custodiale non erano desumibili dagli atti in possesso del pubblico ministero gli elementi che ebbero poi a giustificare l'adozione della seconda ordinanza cautelare, richiamando in particolare il diverso compendio indiziario che aveva consentito l'emissione della successiva ordinanza custodiale, ritenendo che solo successivamente esso si era arricchito attraverso l'apporto dichiarativo di collaboratori di giustizia.

Quindi solo successivamente lo stesso aveva consentito al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e della gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo alla richiesta e all'adozione di una nuova misura cautelare.

Tale valutazione non manifestamente illogica non è sindacabile in questa sede, mentre le doglianze difensive, sul punto, finiscono con il prospettare una diversa e inammissibile "lettura" dei dati procedimentali.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] CUOMO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udite le conclusioni della difesa con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione decidendo sull'istanza avanzata ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui la Corte d'assise di Catanzaro aveva rigettato la richiesta che invocava la retrodatazione tra il procedimento in corso e il procedimento n. 34735/2015. 2. L'Accorinti, a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 d.a. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente ha dedotto violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. quanto all'omessa retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere alla quale risulta attualmente sottoposto; le deduzioni proposte dinnanzi al Tribunale del riesame sono state irragionevolmente disattese, con particolare riferimento all'imputazione di cui al capo R 2). L'Accorinti, destinatario di ordinanza applicativa della custodia in carcere in data 19/12/2019, era stato già colpito in precedenza dall'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro in data 03/04/2019 nell'ambito del procedimento n. 4375/2015 ed eseguita il 12/04/2019; il ricorrente era stato, dunque, detenuto dal 12/04/2019 al 12/12/2019 per un periodo pari a otto mesi di reclusione che il Tribunale avrebbe dovuto aggiungere all'attuale periodo di carcerazione, atteso che le fonti di prova poste a fondamento della seconda ordinanza erano già a disposizione dell'organo di accusa in epoca ampiamente precedente al primo provvedimento custodíale; erano da ritenere ricorrenti sia una connessione qualificata tra i fatti oggetto delle due ordinanze quanto all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e il delitto associativo ex art. 416-bis cod. pen., che una piena desumibilità dagli atti di tale connessione prima del rinvio a giudizio. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile. Si deve innanzi tutto osservare come il ricorso si caratterizzi per una sua evidente genericità, non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni del provvedimento impugnato e limitandosi nella sostanza ad un'enunciazione di principi generali senza correlarli al caso concreto e alla motivazione del Tribunale di Catanzaro. 1.1. Inoltre, tenuto conto dei motivi di ricorso proposti, occorre rilevare come il ricorrente non abbia effettivamente allegato, al fine di ritenere correttamente introdotta la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, che il termine fosse interamente scaduto, per effetto della retrodatazione al momento del secondo provvedimento cautelare, così come l'effettiva desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva, così manifestandosi la già evidenziata genericità del ricorso e la sua conseguente inammissibilità (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549-01; Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279221-01; Sez.2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577-01;Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello, Rv. 263511-01; Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, Rv. 257827-01). 1.2. In ogni caso occorre osservare come nella parte introduttiva il ricorrente richiami in sostanza un rapporto dì connessione qualificata tra il procedimento di cui al ricorso, relativo all'omicidio Fiamingo, con l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] - Soriano, con desumibilità dagli atti già al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare, per poi introdurre una serie di generalissime considerazioni quanto all'accertamento della partecipazione dell'Accorinti alla consorteria mafiosa in epoca immediatamente successiva alla realizzazione della condotta omicidiaria. 1.3. Il ricorrente afferma in sostanza che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la partecipazione dello stesso all'associazione mafiosa in epoca precedente al 2003, in contrasto con il capo d'imputazione, in presenza di statuizione assolutoria che aveva affermato che l'inserimento nel sodalizio del ricorrente doveva essere riferito ad epoca successiva al Novembre 2003. 1.4. Nel porre tale argomentazione, il ricorrente non solo non rispetta il requisito dell'autosufficienza del ricorso, non avendo puntualmente richiamato gli elementi e gli atti dai quali si dovrebbero desumere specificamente le circostanze allegate, ma soprattutto non si confronta con la motivazione del Tribunale che ha chiarito, in fase introduttiva, che l'eventuale collegamento dei fatti delittuosi al contesto della consorteria mafiosa di riferimento non incide sulla retrodatazione della decorrenza del termine di durata di più misure cautelari disposte con ordinanze diverse. Il Tribunale ha poi precisato che, proprio quanto ai due procedimenti richiamati, relativi a due omicidi, non è possibile ritenere ricorrente un obbligo di retrodatazione della decorrenza del termine di durata delle misure cautelarí, atteso che tra i due delitti non sussiste alcuna contiguità cronologica tale da far ritenere l'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, poiché le condotte sono state poste in essere a distanza di sette anni l'una dall'altra. 1.5. Con tale motivazione logica, persuasiva e priva di aporie, nell'evidenziare un dato oggettivamente inconfutabile, il ricorrente non si confronta affatto. Né si confronta con l'ulteriore argomentazione logico- argomentatíva, che ha evidenziato come non sia ricorrente neanche l'ulteriore requisito della desumibilità dagli atti, non essendo emerso in alcun modo che già al momento della mera acquisizione della notizia di reato fosse effettivamente presente il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare applicata successivamente (Sez. 5, n. 49224 del 06/06/2017, Anastasio, Rv. 271477-01, Sez. U. n. 14535 del 19/12/2006, Rv. 235911-01). Il Tribunale ha in tal senso correttamente evidenziato che, sebbene un fatto possa essere effettivamente noto nella sua dimensione storica, tuttavia tale fatto può non essere ancora connotato da indizi di elevato spessore e consistenza al fine di giungere all'emissione di un provvedimento restrittivo e, con riferimento all'omicidio Fiamingo, ha chiarito come la piattaforma indiziaria si fosse progressivamente irrobustita, dopo una prima archiviazione, grazie alle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta in alcun modo. 1.6. Nel motivare in tal senso, il Tribunale ha rispettato i principi di carattere generale che sono stati progressivamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema della retrodatazione della decorrenza del termine della misura cautelare applicata. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure. Inoltre, quando nei confronti di un imputato siano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica), opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza. 1.7. Si è ancora osservato, nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino, invece, fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta dei pubblico ministero. Quindi, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumíbilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente. 2. Ciò posto, occorre considerare come non sia ravvisabile alcuna violazione delle norme processuali, interpretate nei termini sopra richiamati, nell'argomentare del Tribunale che, valutando proprio i rilievi difensivi, ha ritenuto che, nel caso di specie, non ricorresse alcuna ipotesi di connessione qualificata tra i delitti, attesa la distanza temporale tra gli stessi e il diverso progredire delle indagini dopo una iniziale richiesta di archiviazione per l'omicidio richiamato in ricorso. In tema di computo dei termini di durata delle misure cautelari, infatti, perché sussista la connessione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non basta che tra í due reati esista un qualsiasi rapporto di connessione fìnalistica, essendo necessario che esso sia qualificato secondo lo schema di cui all'art. 12, comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri. Con specifico riferimento alla connessione teleologica, come correttamente affermato dal Tribunale, questa Corte ha affermato che "ai fini della retrodatazione della decorrenza del termine di durata di più misure cautelari disposte con ordinanze diverse, non sussiste alcuna connessione rilevante tra il reato di associazione mafiosa e quelli di omicidio commessi nello svolgimento dell'attività del sodalizio, atteso che questi ultimi non rappresentano la finalità per cui lo stesso è stato costituito" (Sez. 1, n. 22751 del 06/0572021, Ferraiuolo, Rv. 281545-01; Sez. 6, n. 28023 del 06/06/2011, Lanzino, Rv. 250544-01; Sez. 1, n. 12715 del 06/03/2008, Castiglia, Rv. 239379-01). 3. Inoltre, si deve osservare che la valutazione relativa alla possibilità di desumere dalla anteriore ordinanza le fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, è una questione di fatto che, per intrinseca natura, non può essere rivisitata o rielaborata nel presente giudizio di legittimità, quando ricorra, come nel caso in esame, logicità e coerenza descrittiva, in assenza di qualsiasi violazione di norme processuali. Come già evidenziato, nel caso di specie, il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che al momento dell'emissione nei confronti dell'Accorinti della prima ordinanza custodiale non erano desumibili dagli atti in possesso del pubblico ministero gli elementi che ebbero poi a giustificare l'adozione della seconda ordinanza cautelare, richiamando in particolare il diverso compendio indiziario che aveva consentito l'emissione della successiva ordinanza custodiale, ritenendo che solo successivamente esso si era arricchito attraverso l'apporto dichiarativo di collaboratori di giustizia. Quindi solo successivamente lo stesso aveva consentito al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e della gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo alla richiesta e all'adozione di una nuova misura cautelare. Tale valutazione non manifestamente illogica non è sindacabile in questa sede, mentre le doglianze difensive, sul punto, finiscono con il prospettare una diversa e inammissibile "lettura" dei dati procedimentali. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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