CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03342/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8077-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' I I TIZIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I FABIOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1373/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d'utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte d'appello di Palermo, accolta l'impugnazione di Tiziana e [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che egli fosse dichiarato proprietario per usucapione abbreviata d'una area annessa a un edificio; - avverso la statuizione d'appello ricorre il soccombente appellato sulla base di due motivi, le intimate resistono con controricorso; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: «1. Con i due motivi, fra loro correlati, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1159 cod. civ., evidenziando: "travisamento dei fatti - eccesso di potere", nonché "omesso esame circa un fatto decisivo - travisamento dei fatti - eccesso di potere sotto un ulteriore profilo - errata motivazione". Dopo aver più volte rammentato i presupposti previsti dall'art. 1139 od. civ. perché l'acquirente a non domino possa usucapire trascorsi dieci anni dalla trascrizione del titolo, con l'insieme dei due motivi il Visconti addebita alla sentenza d'appello di aver reputato non provato il possesso, il quale avrebbe dovuto riconoscersi in "re ipsa" e nella forma del 'possesso semplice", che non poteva non sussistere avendo il ricorrente goduto dell'area, della quale si reputava in buona fede proprietario, per averla avuta trasferita per contratto. 1.1. Il complesso censuratorio non supera il vaglio d'ammissibilità. Ric. 2021 n. 08077 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -2- La sentenza impugnata riformò quella di primo grado per non avere il Visconti provato il di lui possesso utile all'usucapione sulla base del vaglio istruttorio (in particolare delle deposizioni testimonia/i), giungendo alla sintetica conclusione secondo la quale 'Quanto riferito dai testi, (...) non specifica alcunché in merito all'attività in concreto svolta dal Visconti che, comunque deve essere accompagnata da indizi che consentano di presumere che essa è svolta uti dominus". Le critiche mosse dal ricorrente risultano, in primo luogo, in larga parte inconciliabili con il paradigma declinato dall'art. 360 cod. proc. civ:questa Corte ha già avuto modo di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo (o i motivi, il che è lo stesso) del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., (ex multis, Sez. 5, n. 19959, 2219 / 2014). Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiare ci il vizio pralgeflato nel rispetto della tassativa griglia normativa (cyr.' , da ultimo Sez, 2, n. 1747012018). Da quanto sopra deriva che il ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con Ric. 2021 n. 08077 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -3- un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Se. 6, n. 11603,14/ 5 / 2018, Rv. 648533). Nel caso in esame il ricorso presenta una struttura atipica, promiscua, confusa e oscura, evocando categorie di vizi non contemplati dall'ordinamento (travisamento dei fatti, eccesso di potere, errata motivazione) ed evoca l'omesso esame "di un fatto decisivo", alludendo, evidentemente, del tutto impropriamente, all'ipotesi contemplata dal n. 5 dell'art. 360, cod. proc. civ. 1.1.1. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d. 1. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli arti. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fitto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultane probatorie (S. U. n. 8053, 7 / 4/ 2014, Ry. 629831). Per contro il ricorrente qui pretende, come si è anticipato, sulla base di una prospettazione radicalmente aspecifica, sotto il profilo dell'autosu icienza, un complessivo riesame del vaglio istruttorio. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale Ric. 2021 n. 08077 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -4- operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auipicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, 5. U. n. 25573, 1211112020, Rv. 659459). Nella sostanza il Visconti, sotto l'usbergo dell'asserita violazione di legge, insta per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ. 1.1.2. Ma non solo, la ricostruzione della disciplina normativa suggerita dal ricorrente è radicalmente destituita di giuridico lo- ndamento: colui che a.q)ira al riconoscimento del diritto reale per usucapione, pur se abbreviata, ex art. 1139 cod. civ., oltre al titolo astrattamente idoneo, alla trascrizione, alla buona fede e al tempo, deve dimostrare di aver posseduto "uti dominus", il che non significa che basti dimostrare che nell'animo suo ha posseduto sentendosi di essere il titolare del diritto reale, del quale il possesso è immagine, ma di essersi comportato tale all'esterno e tale essere stato percepito dagli altri. La pretesa che basti il "possesso semplice", è, a un tempo, palesemente priva di giuridico fondamento e di non agevole comprensione. 1.1.3. Alla luce dei riportati argomenti decisori è del tutto evidente che il ricorrente, enunciando i principi regolanti la materia mira a un improprio riesame di merito, nella specie a una revisione del giudizio negativo sul maturato possesso ad usucapionem; di talché, nella sostanza, la censura investe inammissibilmente l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l'escamotage (qui, per vero, non eiperito) dell'evocazione dell'art. 116, cod. proc. cii, in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli arti. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 2711212016, Rv. 642299). 2. Di conseguenza, siccome affermato dalle 5. LT. (fent. n. 7133, 21 / 3 / 2017, Rv. 643349), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi Ric. 2021 n. 08077 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -5- relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. Ci V. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposkione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazMne dei ricorsi "inconsistenti"». Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto Ric. 2021 n. 08077 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -6- per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dell