CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28677/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita fa relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u4ite il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] .eakie ha concluso chiedendo t c)CA Z udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 02.12.2020, la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del locale tribunale del 18.04.2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] stato era ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato ex art. 625 n. 2), seconda ipotesi, e n. 3) c.p. , perché - in concorso con [OSCURATO:PERSONA] - si impossessava di alcuni articoli commerciali (per un valore complessivo di euro 245,17), sottraendoli dagli appositi banchi vendita di un supermercato Ipercoop in cui erano collocati. In particolare, l'aggravante del mezzo fraudolento della destrezza veniva ravvisata per il fatto che i due imputati varcavano le casse veloci self-service del supermercato servendosi di uno scontrino fiscale di irrisorio valore, a fronte di una ingente quantità di articoli detenuta nel carrello, circostanza che in effetti destava l'attenzione del personale del negozio, il quale interveniva e appurava il mancato pagamento di oggetti di vario genere, per il complessivo valore suddetto, laddove l'aggravante di cui all'art. 625 n. 3) c.p. veniva ravvisata per il fatto che nella borsa della Villena si rinveniva un paio di forbicine 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a plurimi motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato il fatto come furto consumato e non tentato, dovendosi, invece, sottolineare che, alla luce della giurisprudenza di legittimità è da ritenersi integrata la fattispecie tentata e non consumata, qualora il sorvegliante abbia monitorato l'agire del soggetto già antecedentemente al momento del superamento della barriera delle casse; nel caso in esame la sentenza di appello mal si confronta con quanto affermato nella sentenza di primo grado, in cui è specificamente ricostruita la vicenda fattuale, dando contezza del fatto che il sorvegliante aveva attenzionato il ricorrente già prima del superamento delle barriere automatiche; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 c.p., per avere la sentenza impugnata mancato di tenere conto che, in caso di casse automatiche, non può affermarsi la necessità di un mezzo fraudolento - quale è, secondo consolidata giurisprudenza, l'occultamento della merce - per eludere la vigilanza del venditore, il quale ha personalmente creato una situazione di fatto di cui il cliente può approfittare; 2.3 con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 3) c.p., per avere la Corte territoriale mancato di confrontarsi adeguatamente con l'atto di appello, con il quale specificamente si sottolineava che la circostanza aggravante di cui trattasi non poteva, ai sensi dell'art. 59, comma 2, c.p., imputarsi al Silva, che incolpevolmente ignorava che la Viliena avesse nella propria borsetta un paio di forbicine;3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento. 1.Con il primo motivo di ricorso l'imputato, a sostegno della invocata qualificazione del fatto quale furto tentato e non consumato, invoca l'applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza delle S.U. n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186, secondo cui, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell'azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza, ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo. Proprio sulla base dei suddetti principi, tuttavia, deve escludersi la configurabilità del tentativo, atteso che, già la sentenza di primo grado- da leggersi congiuntamente a quella di appello costituendo un unicum inscindibile- aveva correttamente escluso tale ipotesi sulla base del rilievo che l'attività illecita del ricorrente in concorso con la Villena non fosse stata costantemente monitorata dall'addetto alla sicurezza in tutte le sue fasi. Infatti, quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], riferiva che: mentre si recava all'ingresso delle casse veloci notava due soggetti sudamericani di giovane età ed in particolare un uomo che, dopo aver pagato un paio di articoli passava il relativo scontrino fiscale nel lettore ottico delle casse self service, facendo così aprire le barriere automatiche delle casse; una volta aperta la barriera, l'uomo si voltava a guardare una donna che spingeva un carrello pieno di merce che lo stesso uomo faceva passare attraverso le barriere, situazione questa che gli determinava sospetti, poiché in quella cassa veloce non era possibile pagare oltre 15 pezzi, mentre nella specie trattavasi di un carrello colmo di merce (55 articoli di vario genere del valore di euro 235 circa); decideva, dunque, di fermare i due soggetti che nel frattempo si stavano dirigendo insieme verso l'uscita e alla richiesta di esibizione di uno scontrino che documentasse il regolare acquisto della merce, nessuno dei due dava atto di possederlo sicchè i due venivano bloccati, in attesa dell'arrivo della P.G.; una volta giunti negli uffici del supermercato, la Villena chiedeva di poter utilizzare i servizi igienici e all'interno del bagno da lei occupato, nel cestino, si rinvenivano articoli del supermercato, che evidentemente la donna aveva occultato tra i suoi vestiti.1.1. In tale contesto il riferimento, dunque, ai principi espressi dalle S.U.‘con la sentenza n. n. 52117/2014 e la conseguente configurabilità del delitto tentato non si presenta pertinente, non solo perché l'addetto alla vigilanza non ha monitorato tutta l'azione, ma solo casualmente, per una mera intuizione/sospetto, ha bloccato i due che si avviavano all'uscita dopo aver varcato le casse, quindi ad appropriazione dei beni già avvenuta. Tra l'altro, a dimostrazione della avvenuta apprensione dei beni, vi è anche il fatto che la donna, dopo essersi appropriata di alcuni oggetti se ne disfaceva nel bagno del supermercato, per impedire che venissero rilevati sulla sua persona. 2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato adduce l'inconfigurabilità dell'aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art. 625 n.2 c.p.. In proposito le deduzioni dell'imputato, oltre ad essere del tutto generiche, non si confrontano con quanto evidenziato dalla Corte territoriale, che, senza incorrere in vizi, ha individuato l'aggravante in questione per il fatto dell'aver utilizzato uno scontrino di modesto importo relativo al pagamento di un paio di articoli passato per il lettore ottico, consentendo così l'apertura delle barriere automatiche delle casse e dunque il passaggio del carrello, contenente oltre 55 articoli, condotto dalla complice. Corretta, dunque, si presenta la valutazione posta a base del riconoscimento dell'aggravante in questione, poiché l'azione ha avuto le connotazioni tipiche dell'artificio diretto alla consumazione del reato, non attraverso il semplice impossessamento, ma attraverso modalità che davano l'apparenza dell'acquisto di alcuni articoli onde fare confusione e mascherare la sottrazione di altri (cfr. per un caso speculare Sez. 4, n. 25871/2010). Lo stratagemma posto in essere dall'imputato è stato diretto non già a farsi dare dal venditore cose di cui non aveva ancora il possesso, ma soltanto a non pagare il prezzo di cose di cui si era impossessato con la complice. 3. Infondato si presenta, altresì, il terzo motivo di ricorso in merito alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 3) c.p. atteso che la complice dell'imputato portava con sé un paio di forbicine, strumento questo rientrante nel concetto di "arma impropria", utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo anche per l'offesa alla persona. In proposito, correttamente i giudici di merito hanno evidenziato che le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell' agente, anche se da lui ignorate per colpa, o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa, e l'imputato deve essere considerato quantomeno in colpa, posto che si è determinato a commettere il reato con una persona che in borsa aveva un paio di forbici (rientrante tra gli oggetti di cui all'art. 4 L. n. 110/75), circostanza che egli avrebbe potuto agevolmente accertare. 4. Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato ai pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta