CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 20462/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24332/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con lui elettivamente domiciliato presso lo studio Brancaloro in Roma, via Borgognona, 47, il tutto come da procura speciale a margine del ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale del Lazio, n.1227/14, depositata in data 27 febbraio 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: tributi– IRPEF 1.Con avviso relativo all’anno di imposta 2006, l’Agenzia accertava l’utilizzazione da parte della contribuente di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con la conseguenza che veniva disconosciuta la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’iva. Avverso l’avviso suddetto la contribuente proponeva ricorso davanti alla CTP, la quale lo respingeva. La contribuente interponeva appello davanti alla CTR che lo respingeva. La contribuente ricorreva allora per la cassazione della sentenza della CTR sulla base di sette motivi. Si costituiva con controricorso l’Agenzia; 3.Con memoria [OSCURATO:DATA_NASCITA] la contribuente chiedeva di disporre l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendosi avvalsa con domanda depositata l’otto febbraio 2017 della definizione agevolata di cui all’art.6 del d.l. 22 ottobre 2016, n.193, convertito con la legge 1 dicembre 2016, n.225 e contestualmente rinunziando agli atti . All’uopo la stessa produceva l’accettazione della proposta e versamenti per il relativo saldo; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La controversia oggetto di ricorso riguardava, come ben si legge nella sentenza impugnata, l’avviso di accertamento n.TK5030508281 (IRES e ALTRO 2003); la richiesta di definizione agevolata pur citata nella memoria con il n.2017 - EQUISDR - 0509582) non è stata allegata; è stata prodotta la comunicazione dell’agente della riscossione ([OSCURATO:SOCIETA]) con cui, con riferimento alla richiesta citata nella memoria, con cui veniva quantificato a saldo un importo dovuto di € 597.568,68; risultano poi che l’importo, alle scadenze indicate nella comunicazione suddetta, sono state versate; non vi è però un inequivoco collegamento fra l’avviso di accertamento oggetto del giudizio e l’istanza medesima; 2.Tuttavia lamedesima ricorrente con la già richiamata memoria, che risulta notificata alla controparte, ha espressamente rinunciato al ricorso. Ricorre dunque la fattispecie estintiva di cui all’art.391 cod. proc. civ., del resto invocata dallo stesso ricorrente; 3.Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio; 4.Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate; 5.Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributounificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.147 82); P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione