CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 settembre 1997
Cassazione n. 41831/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato Milazzo (ME) il 20/09/1997 avverso il decreto in data23/01/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso de ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto P.G.[OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorr e , a mezzo de l difensor e di fiducia , avverso il decreto con cui la Corte di appello di Messina (c.c. del 2 3 /0 1 /2025, dep. 29/07/2025) ha rigettato l’appello avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Messina ha applicato al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. 2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cuideduce la violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159/2011 in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. 3. Il Pubblico ministero, con requisitoria del 28/10/2025, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso èinammissibile. 2. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato riguardo alla pericolosità sociale del propostoanche in punto di attualità. In particolare, deduce l’assenza di rilievo che dovrebbe riconoscersi agli elementi su cui è stato fondato dal giudice della prevenzione il giudizio di pericolosità sociale (un’unica intercettazione inerente al procedimento penale nell’ambito del quale era stato raggiunto da misura cautelare), alla luce anche del fatto che si trattava di soggetto incensurato, dedito ad attività lavorativa e che non annoverava altri procedimentioltre quello denominato “IDRA –Gotha 8” che lo ha visto coinvolto. Si tratta, però, di profili che risultano essere stati disattesi dal decreto impugnatocon motivazione per relationem alle approfondite verifiche effettuate in concreto dal Tribunale di Messina in ordine all’esistenza di plurimi elementi conoscitivi idonei a fondare il giudizio di attuale pericolosità sociale del proposto, correttamente iscritto nella categoria di pericolosità qualificata di cui alla lettera b) del comma 1° dell’art. 4 del D.L.vo n. 159/2011, in quanto soggetto condannato per il reato di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, e di pericolosità generica di cui alla lettera c) dell’art. 1 del medesimo decreto. In particolare, il decreto del Tribunale di Messina, dopo avere richiamato la necessità di una interpretazione rigorosa dei presupposti applicativi della misura di prevenzione personale e la distinzione giurisprudenziale tra fase constatativa dei fatti e fase di prognosi, ha proceduto in maniera penetrante ed autonoma, a valutare le evidenze probatorie emerse nel corso del processo penale in ordine all’importante ruolo rivestito, dal 2020 al 2022, dal proposto in seno ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, composta da oltre dieci persone, tra cui alcuni maggiorenti della storica associazione mafiosa “dei barcellonesi”; ruolo consistito nell’essere stato un collaboratore del defunto [OSCURATO:PERSONA], soggetto apicale con compiti direttivi nell’attività di narcotraffico. Si tratta di fatti per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato, dapprima attinto nell’anno 2022 dalla misura della custodia cautelare in carcere, e successivamente condannato, sia in primo grado, sia in appello, alla pena finale di anni sei e mesi otto di reclusione (previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 c.p., che era statainvece riconosciuta sussistente in primo grado). Nelle motivazioni del decreto del Tribunale vi è una analisi accurata degli esiti delle attività di intercettazione poste a fondamento dell’avvenuta condanna del proposto, nonché degli ulteriori elementi diriscontro acquisiti attraverso attività di perquisizione e sequestro, che dimostrano come il [OSCURATO:PERSONA] fosse colui che, per [OSCURATO:PERSONA], si occupava, sia delle attività di detenzione e cessione delle sostanze stupefacenti, sia del recupero e della custodia dei proventi illeciti. Esaurienti appaiono anche le argomentazioni relative all’attualità delle pericolosità sociale del proposto, motivata con riferimento al ruolo criminale dallo stesso rivestito e dai legami con ambienti della criminalità organizzata. Afronte di un atto di appello non contenente specifiche e originali censure al decreto del Tribunale, in relazione alle questioni e ai profili già diffusamente argomentati dal giudice di primo grado, la Corte di Appello di Messina ha sinteticamente confermato le argomentazioni poste a fondamento del giudizio di sussistenza della attuale pericolosità sociale del proposto, precisando esplicitamente la non fondatezza dell’argomento difensivo rappresentato dall’esistenza di redditi leciti da lavoro del [OSCURATO:PERSONA],valutata correttamente come non incompatibile rispetto ai fatti contestati al proposto. Si tratta di motivazione congrua rispetto al grado di specificità caratterizzante l’atto di appello oggetto di decisione e rispettosa dell’indicazione giurisprudenziale, in ultimo ribadita da Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 –02, secondo cui è legittima la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado nel caso in cui il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità. Né, infine, col ricorso sono stateevidenziatele possibili ricadute che in termini di rinnovato giudizio in punto di pericolosità dovrebbero riconoscersi alle sequele procedimentali che hanno caratterizzato il procedimento penale a carico del ricorrente nei diversi esiti cui sono giunti il giudizio di primo grado e quello di appello, comunque confermativodell’accusa principale mossa all’imputato. E tanto anche riguardo agli elementi in forza dei quali è stato asseverato il suo coinvolgimento nel procedimento penale, solo genericamente contestati. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art. 6161 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Motivazione