CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 45626/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della Corte di appello di Milanc; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto iji~. l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in r form;idella pronuncia emessa il 27/11/2019 dal locale Tribunale, riconosceva a Yunnan /'fu le circostanze attenuanti generiche e rideterminava la pena - quanto al delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 - in sei mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione il Wu, a mezzo del proprie , dife. sore, deducendo i seguenti motivi: - contraddittorietà e/o mancanza di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. La Corte di appello avrebbe fondato la conclanna sul solo verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, ossia su presunzioni tributarie, senza valutare la documentazione prodotta dalla difesa (tra cui registri, fatture, scontrini, schede contabili), in particolare quanto a costi deducibili, dalla quale emergerebbe che l'imposta da versare sarebbe stata pari a 23.388,0(1 eurc (di molto inferiore alla soglia di punibilità), per come accertato dal consulente fiscale ed indicato in bilancio; - la stessa censura, poi, è mossa quanto al profilo soggettivo del La sentenza non avrebbe valutato che il ricorrente - cittadino straniero -- si SE 'ebbe affidato completamente ad un consulente fiscale per non incorrere in error, non per commettere un reato; come già indicato, peraltro, il professionista, redi ;rendo il bilancio, avrebbe pacificamente indicato un'imposta di poco superio -e a 23.000 euro, così facendo ritenere al ricorrente di essere al riparo da eve ituali responsabilità penali. Diversamente, qualora avesse voluto evadere l'o:)bligc tributario, l'imputato si sarebbe limitato a non presentare la dichiarazicne, senza peraltro chiedere al consulente di esser aggiornato al riguardo, cone invece avvenuto. In contrasto con quanto indicato in sentenza, inoltre, nessun elenentc attesterebbe che il Wu si fosse rappresentato l'eventualità che l'imposta dovuta fosse, in realtà, superiore alla soglia di legge, e nulla, dunque, indiv.d _lei -Ebbe il dolo eventuale; che, peraltro, oltre a riguardare anche la stessa soglia, quale elemento costitutivo del reato, dovrebbe precedere la omessa present32ioni:! della dichiarazione, non seguirla; - nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 12-bis, d. Igs, n. 74 del 2000. La Corte di appello avrebbe dovuto revocare la confisca, attesa l'adesione del Wu alla definizione agevolata di cui alla I. n. 136 iiel documentata dalla difesa, con successivo pagamento all'Erario di una scl-nrna quasi corrispondente all'imposta evasa. 3. Con requisitoria scritta del 24/9/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. Con nriemona del 29/10/2021, la difesa ha insistito nelle proprie conclusioni, alle ;Janda documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta parzialmente fondato. 4. Con riguardo alla prima censura, che attiene al profilo oggettivo del delitto, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità su v 2! della motivazione attiene alla coerenza strutturale della pronuncia di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argonnentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autc: noma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti :tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 5. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della .$up -ema ::orte, osserva allora il Collegio che le censure mosse con il primo motivo ris iltano inammissibili; è palesemente infondato, infatti, l'assunto per il quale I Giudice di appello avrebbe riconosciuto l'ammontare dell'imposta evasa (con superamento della soglia di punibilità) soltanto in forza del verbale di accertamento (Jell'Agenzia delle Entrate e con mere presunzioni tributarie, senza valutare affatto la documentazione prodotta dalla difesa, soprattutto quanto a costi dedi.cibili. Pronunciandosi proprio al riguardo, in particolare, la sentenza ha evidenziato che, a fronte dei dati riscontrati dalla stessa Agenzia, il ricorrente non aveva prDvato alcun elemento di segno contrario, né in sede di accertamento tribwario né nel corso del processo; in particolare, al di là di una generica contestazior e delle valutazioni svolte dall'Ufficio, il Wu non si era confrontato cori il merito dell'accertamento stesso, né aveva indicato per quali ragioni le conolusioni raggiunte dall'Ufficio dovessero esser rigettate. La stessa genericità d ceit‘sura, peraltro, si manifesta anche nell'impugnazione in esame, nella quale il rico •rente si limita a lamentare, più volte, l'omesso esame della documentazicrie pr:dotta dalla difesa (indicata in termini del tutto vaghi), così come il dato di bila ic io redatto dal consulente, nel quale l'imposta dovuta sarebbe stata quantificata nei tcrmini già indicati. Una censura priva di specificità, dunque, come tale insuscet.iliile di arginare la forza dimostrativa degli argomenti impiegati dalla Corte. Il primo motivo di ricorso, pertanto, è del tutto infondato. 6. A conclusioni diverse, invece, la Corte giunge quanto al secondo, che concerne il profilo soggettivo del delitto. 6.1. Pacifico che il Wu aveva incaricato un consulente per la redaziore del bilancio, e che in questo era stata indicata un'imposta notevolmente inferio .e alla soglia di legge, la Corte di appello ha riconosciuto il dolo eventuale - in IJ ,:go di quello diretto di cui alla prima sentenza - sul presupposto, innanzitutto, cne "la presenza di un consulente nulla prova circa la volontà dell'imputato d eVé. ,2re le imposte, potendo anzi essere, in taluni contesti criminosi, uno strunento agevolatore, se non necessario, rispetto alla realizzazione del reato"; di quest'ultima eventualità, tuttavia, non viene fornito alcun supporto isTutto lo. Di seguito, quanto alla corrispondenza tra il Wu ed il consulente proprio in ordii ie alla redazione del bilancio 2010, il Giudice del gravame ne ha evidenziato l'irrilevanza, "in quanto inidonea a manifestare il reale intento dell'imputato in ord ne al successivo ed eventuale adempimento degli obblighi fiscali." Sul punt ,D e. con mera illazione - la Corte ha infatti precisato che l'imputato ben avrebbe ;otut:c sollecitare la redazione del bilancio senza però avere intenzione di o iorare, poi, gli obblighi fiscali, oppure che la sollecitazione potrebbe esser intervenuta prima che l'intento criminoso fosse sorto. Muovendo da questo assunto - non cirnostrato - il Giudice di appello ha quindi concluso che il Wu, non presentando la dichiarazione, avrebbe "accettato l'eventualità che le imposte dovute fosserc invero superiori a quelle quantificate dal consulente, tali da cornportare la rilevanza penale del fatto." [OSCURATO:PERSONA], dunque, "si è rappresentato l'eventuali' à che l'imposta dovuta fosse superiore a quella attestata nel bilancio e, su(la scorta di una valutazione comparativa tra costi e benefici, si è deterninal:o al comportamento di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, accetta 'do la maggior evasione per il caso in cui essa si fosse verificata." 6.2. Ebbene, la Corte rileva che queste affermazioni appaiono a Doditt :The e prive di un qualunque sostegno istruttorio, non emergendo alcuna valutazione quanto al rapporto tra il ricorrente ed il consulente fiscale, né l'indica zone di un qualsivoglia elemento concreto dal quale inferire che lo stesso V/u si fosse effettivamente rappresentato l'eventualità che l'imposta (in Ji zata dal professionista come "sotto soglia") superasse in realtà il limite di legge, accel .:ando l'evasione "per il caso in cui essa si fosse verificata"; meramente ipotetico, inoltre, è l'assunto secondo cui il Wu avrebbe usato il professionista prDprio come "strumento agevolatore", così come quello per cui la sollecitazione recigere il bilancio avrebbe potuto sorgere prima del dolo del reato. 6.3. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, con r gLardo al profilo soggettivo del reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo