CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 17008/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/04/2016 dalla Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso ovvero, in subordine, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa in data 03/11/2014, con la quale il Tribunale di Bergamo aveva condannato VANDALO Pietro alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa in danno di GAMBIRASIO Moreno. 2. Ricorre per cassazione il VANDALO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Nullità derivante dalla notifica all'imputato del decreto di citazione diretta a giudizio presso un indirizzo inidoneo e mai indicato dall'imputato nel corso del procedimento (come dimostrava anche l'epigrafe della sentenza, contenente nell'epigrafe il domicilio effettivamente dichiarato dal VANDALO). 2.2. Omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale ha sollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza ovvero, in subordine, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La consultazione del fascicolo processuale, resa necessaria dalla tipologia delle eccezioni prospettate, evidenzia infatti l'inconsistenza di queste ultime. Risultano in particolare ritualmente notificate, al domicilio dichiarato di via [OSCURATO:PERSONA] de Veuster 46 - Roma, sia il decreto di citazione a giudizio (in data 21/08/2013), sia l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado (in data 08/06/2015), sia anche il decreto di citazione in grado di appello (in data 06/04/2016). 3. La manifesta infondatezza delle censure prospettate impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del VANDALO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ig4Pazienza [OSCURATO:PERSONA]Agostini , 2k7i P