CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 26222/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 18/02/2026 il Tribunale di Palermo, decidendo sull'istanzadi riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse dell'indagato, haconfermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice per le indaginipre l iminar i de l medes imo uf f i c io g iud iz iar io aveva app l i cato aXXXXXXXXXXXXXXXX la misura della custodia in carcere in relazione al reato dicui agli artt. 629, primo e secondo comma in rif.to all'art. 628, terzo comma n.3quinquies, 416bis.1 cod. pen. (capo 1 dell'imputazione provvisoria). I Giudicidel riesame hanno invece annullato la medesima ordinanza limitatamente aldelitto di estorsione di cui al capo 2 e a quello di violenza privata di cui al capo 3.Si contesta al XXXXXXXX di aver costretto XXXXXXXXXXXX (personaultrasessantacinquenne) a consegnargli la somma non dovuta di euro 1.000 neiprimi mesi del 2023, con minacce implicite ed esplicite ed avvalendosi del cdmetodo mafioso.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato,tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limitistrettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen., violazione dell'art. 629 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine aigravi indizi di colpevolezza. La difesa evidenzia che i Giudici di merito hannoritenuto sussistente il reato di estorsione sulla base delle sole dichiarazioni dellapersona offesa XXXXXXXXXXXX, le quali, tuttavia, non solo non trovavano alcunriscontro nelle dichiarazioni dei figli XXXXXXXX e XXXXXXX (che hanno riferitocircostanze parzialmente diverse da quelle del padre), ma sono altresìcontraddette dal contenuto della conversazione tra la presunta vittima el'indagato registrata dallo stesso denunciante e poi consegnata alla PG; edinfatti, a detta del ricorrente, in tale registrazione lo stesso XXXXXXX ha usatoespressioni che confermano la versione dei fatti fornita dal XXXXXXXX, vale adire che lui si era limitato a chiedere al XXXXXXX, senza far uso di alcuna formadi minaccia, un prestito di 1.000 euro (che la persona offesa gli aveva erogatosalvo chiedere la restituzione di 1.500 euro nell'arco di pochi mesi).2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen., la violazione dell'art. 416bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione in relazioneall'aggravante del metodo mafioso. La difesa evidenzia come, sempre dallaregistrazione di cui si è detto al primo motivo, emerge che il XXXXXXXX ha agitosolo per ottenere dal XXXXXXX un prestito personale per sé e non perl’associazione mafiosa. Dalla registrazione, inoltre, non emerge alcuna forma diintimidazione né risulta che l'indagato ha chiesto alla persona offesa denaro per“i carcerati” del clan.2.3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.,vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Il Tribunale, a detta delricorrente, ha motivato sul pericolo di recidiva solo con clausole di stile econsiderando unicamente la gravità reato.2.4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura. Secondo la difesa iGiudici del gravame non hanno motivato in ordine alle ragioni per le qualieventuali esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con la misura degliarresti domiciliari con braccialetto elettronico.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1. Il primo motivo, avente ad oggetto i gravi indizi di colpevolezza in relazione alreato di estorsione di cui al capo 1, esula da quelli consentiti in sede di legittimitàin quanto è interamente versato in fatto.Giova premettere e ribadire che, secondo quanto costantemente affermato daquesta Corte anche nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828 – 01), in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenzadelle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifichenorme di legge oppure la contraddittorietà o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazionedegli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).Ciò detto, il Tribunale del riesame ha desunto i gravi indizi a carico delXXXXXXXX valorizzando le dichiarazioni, ritenute peraltro di per sé pienamentefossero altresì ampiamente riscontrate da quelle (peraltro concordanti) dei figli diquest'ultimo, Calogero e Valerio. La motivazione non presenta profili dicontraddittorietà o manifesta illogicità (peraltro neppure specificatamente dedottidalla difesa). Inoltre, le dichiarazioni della persona offesa risultano vagliateconformemente ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte (explurimis Sez. 5, n. 5952 del 12/11/2025, dep. 2026, S., Rv. 289245 – 01, laquale ha ribadito che in tema di misure cautelari personali, le dichiarazioniaccusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza,richiesti per l'applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontrioggettivi esterni al fine della valutazione della attendibilità estrinseca, purchésottoposte ad una verifica in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante eall'attendibilità intrinseca del narrato più rigorosa rispetto a quella delledichiarazioni di qualsiasi altro testimone). La difesa, del resto, non ha neppureindicato gli elementi che avrebbero dovuto indurre a dubitare del racconto delXXXXXXX e della accuse da lui rivolte al XXXXXXXX.Il travisamento della prova denunciato dal ricorrente non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] riesame, infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non ha affattoomesso di motivare in ordine alla conversazione tra indagato e vittimaconsegnata da quest'ultima agli inquirenti, né ne ha travisato il contenuto. IGiudici di merito, infatti, a pag. 7 dell'ordinanza hanno ampiamente vagliato ilcontenuto della conversazione registrata e la frase che secondo la difesaconfermerebbe la versione alternativa del fatti prospettata dal XXXXXXXX nel suointerrogatorio. Il Tribunale ha quindi collocato tale frase nel contesto dellecomplessive richieste che il XXXXXXXX aveva avanzato nel corso dei mesi alXXXXXXX, evidenziando come alcune di tali richieste (quelle di cui al capo 1)avevano chiaramente natura estorsiva mentre altre (quelle di cui al capo 2) nonpresentavano profili di illiceità penale (tanto che l'ordinanza del G.i.p. è stata sulpunto annullata). In sostanza si è evidenziato che la registrazione in questionecoglie solo una porzione di una complessa vicenda che si snoda da inizio 2023 al2025, sicché non è idonea a smentire le dichiarazioni, precise e dettagliate, resedalla persona offesa, in quanto la parte della conversazione richiamata dalladifesa ben poteva riferirsi a quella parte della vicenda che è stata ritenutapenalmente irrilevante.Quanto invece alle presunte divergenze tra le dichiarazioni del XXXXXXX e quelledei figli, il motivo è del tutto generico ed evidenzia incongruenze del tuttomarginali.Le censure della difesa dunque – più che denunciare specifiche violazioni di leggeo criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato – silimitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarneun diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivodedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n.17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).2. Il secondo motivo di ricorso, al pari del primo, consta esclusivamente dicensure in fatto. Il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'uso delmetodo mafioso in quanto il XXXXXXXX, noto appartenente ad una famigliamafiosa tradizionalmente radicata nella zona dove la persona offesa stavaeseguendo dei lavori con la sua impresa, aveva chiesto al XXXXXXX del denarofacendogli espressamente presente che i soldi servivano per “i picciotti chehanno bisogno”, vale a dire per gli appartenenti al clan che erano detenuti incarcere. Il Tribunale ha quindi ritenuto che tale minaccia implicita fosse statafatta dal XXXXXXXX nell'interesse della famiglia mafiosa di appartenenza efacendo valere la forza di intimidazione di quest'ultima. A fronte di talemotivazione – non contraddittoria né manifestamente illogica – il difensore delricorrente, pur denunciando apparentemente vizi di motivazione e violazioni dilegge, in realtà si limita a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai Giudicidi merito, sulla base di censure volte a prefigurare una rivalutazione e/o unaalternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Iltutto, peraltro, sulla base dei presunti travisamenti delle emergenze processualidenunciati nel primo motivo, i quali, per le ragioni sopra esposte, non sussistono.3. Il terzo e il quarto motivo, aventi ad oggetto le esigenze cautelari e la sceltadella misura, sono generici e difettano di specificità. Sul punto è sufficienteevidenziare che il Tribunale del riesame ha correttamente rilevato che ilXXXXXXXX è sottoposto alla misura cautelare per un reato (estorsione aggravatadal metodo mafioso) rientrante tra quelli per i quali opera la doppia presunzionerelativa (di esistenza delle esigenze e di adeguatezza della custodia in carcere) dicui all'art. 275, comma 3 ultima parte, cod. proc. pen. e che, nel caso in esame,non sussistevano né erano stati allegati dalla difesa elementi idonei a superaredetta presunzione – senza considerare il fatto che il XXXXXXXX ha commesso ilreato poco dopo essere stato scarcerato dopo aver scontato una precedentecondanna. Con tale (autonoma) ratio decidendi la difesa del ricorrente non siconfronta minimamente, risultando il motivo del tutto aspecifico.4. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità delricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.Per la natura dei fatti oggetto presente giudizio e la condizione della particoinvolte si ritiene di disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti incaso di diffusione del presente provvedimento P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.