Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36301/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di AGROPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale il Giudice di pace di Agropoli (SA) il 12 ottobre 2022 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di lesioni colpose, con vlolazione della disciplina sulla circolazione stradale, fatto commesso il 12 gennaio 2019, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena pecuniaria stimata di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta difetto di motivazione, che sarebbe illogica a causa del travisamento della prova e delle risultanze processuali, con particolare riferimento al contenuto del verbale redatto dagli agenti della Polizia stradale intervenuti.

Chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Esso, infatti, è strutturato su doglianze interamente costruite in fatto, perciò non valutabili nel giudizio di legittimità, ed inoltre trascura che degli esiti degli accertamenti svolti dalla Polizia stradale, peraltro coerenti con il risultato dell'istruttoria testimoniale, ha dato conto, sinteticamente ma adeguatamente, la motivazione della sentenza impugnata.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 luglio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di AGROPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale il Giudice di pace di Agropoli (SA) il 12 ottobre 2022 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di lesioni colpose, con vlolazione della disciplina sulla circolazione stradale, fatto commesso il 12 gennaio 2019, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena pecuniaria stimata di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta difetto di motivazione, che sarebbe illogica a causa del travisamento della prova e delle risultanze processuali, con particolare riferimento al contenuto del verbale redatto dagli agenti della Polizia stradale intervenuti. Chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso, infatti, è strutturato su doglianze interamente costruite in fatto, perciò non valutabili nel giudizio di legittimità, ed inoltre trascura che degli esiti degli accertamenti svolti dalla Polizia stradale, peraltro coerenti con il risultato dell'istruttoria testimoniale, ha dato conto, sinteticamente ma adeguatamente, la motivazione della sentenza impugnata. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 202
Sentenza Cassazione n. 36301/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris