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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2024

Cassazione n. 25342/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4815/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del Direttore generale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo [OSCURATO:PERSONA], ORIGONI, GRIPPO, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - -intimate- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4798/2019, depositata in data 03/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data 13 novembre 2012 [OSCURATO:SOCIETA] informava [OSCURATO:SOCIETA]., con cui aveva stipulato un contratto di factoring avente ad oggetto i crediti pro solvendo , presenti e futuri, vantati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA], di avere depositato istanza di concordato preventivo e, premesso di essere stata autorizzata dal Tribunale di Arezzo, giudice del concordato preventivo, con ordinanza n. 6423/2017, chiedeva di sciogliersi dal contratto di factoring quanto ai crediti ceduti non ancora venuti a scadenza.

La stessa comunicazione veniva inviata alle debitrici cedute, le quali venivano altresì invitate a eseguire i pagamenti esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

Avendo le società debitrici saldato i loro debiti, effettuando i pagamenti a favore dei [OSCURATO:SOCIETA], sebbene in data 22 novembre 2012 fossero state diffidate da [OSCURATO:SOCIETA]. a eseguire i pagamenti a suo favore, [OSCURATO:SOCIETA]. le conveniva, dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo: a) l’accertamento della titolarità esclusiva del credito di euro 277.000,84 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di quello di euro 1.813.166,74 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di quello di euro 64.131,21 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; b) la condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento di euro 2.040.167,58 e di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 64.131,21, oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi in giudizio, dichiarava di aver ceduto il ramo d’azienda cui erano riferibili i crediti per cui è causa alla [OSCURATO:SOCIETA]., accollataria di ogni passività riveniente dai procedimenti giudiziali in essere dalla data del conferimento, e chiedeva di chiamarla in giudizio.

Sia il [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] adducevano di avere estinto con efficacia liberatoria i propri debiti, pagando in buona fede nelle mani del Commissario della [OSCURATO:SOCIETA] e chiedevano la condanna di quest’ultima alla restituzione di quanto pagato in caso di loro condanna.

La [OSCURATO:SOCIETA] confermava di aver ricevuto il pagamento dei crediti per cui è causa e sosteneva di averlo fatto in forza del provvedimento definitivo del 12.11.2012 con cui il Tribunale di Arezzo, ai sensi dell’art. 169 bis l. fall., aveva autorizzato lo scioglimento del contratto di factoring in essere con [OSCURATO:SOCIETA]. e che per effetto dello scioglimento la titolarità dei crediti era tornata in capo alla cedente.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6281/2017, dichiarava inammissibile la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]., intendendola come una impugnazione in senso tecnico del provvedimento emesso dal Tribunale di Arezzo, ai sensi dell’art. 169 bisl. fall.

La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 4798/2019, ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato la pronuncia di prime cure.

Segnatamente, la Corte d’appello ha ritenuto che l’ordinanza del Tribunale di Arezzo, sebbene priva di carattere decisorio (in tal senso si era pronunciata questa Corte con l’ordinanza n. 6243/2018, dichiarando inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), avesse inciso sui diritti dei terzi, cioè sui diritti delle parti del contratto di factoring , rispetto alla procedura concorsuale, che non fosse corretto il richiamo da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’art. 72 l. fall. per individuare i contratti investiti dal provvedimento di scioglimento, che i contratti travolti dallo scioglimento del contratto di factoring erano tutti i contratti di cessione già perfezionati, che la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] di condanna delle debitrici cedute non potesse prescindere dall’accertamento incidenter tantum del provvedimento del Tribunale di Arezzo, presupponendo l’accertamento della titolarità dei crediti oggetto di cessione e che, pertanto, ai sensi dell’art. 26 l. fall., dovesse soggiacere al regime di impugnazione proprio del sistema fallimentare. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi.

Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in concordato preventivo.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ.

Si dà atto che in data 4 maggi 2021 è pervenuta dai curatori del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. , dichiarata fallita in data 3 febbraio 2020, istanza ex art. 43 l. fall. di prioritaria definizione del procedimento.

Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 169 bis l. fall., dell’art. 42 Cost, dell’art. 2098 cod.civ. e dell’art. 26 l. fall., ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. 2) Con il secondo motivo la ricorrente si duole della motivazione meramente apparente con cui è stata dichiarata dalla Corte d’appello la inammissibilità della domanda di accertamento della titolarità esclusiva del credito per cui è causa e della condanna delle società debitrici ceduti al pagamento. 3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 169 bis, dell’art. 72 e dell’art. 67 l. fall. , ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. 4) Atteso che il ricorso involge questioni concernenti una materia (cod. 088), assegnata tabellarmente alla Prima Sezione civile di questa Corte, va dispostoil rinvio della causa a nuovo ruolo per la relativa a detta Sezionetabellarmente competente.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo dispone ndone la trasmissione alla Prima Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4815/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del Direttore generale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo [OSCURATO:PERSONA], ORIGONI, GRIPPO, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - -intimate- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4798/2019, depositata in data 03/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data 13 novembre 2012 [OSCURATO:SOCIETA] informava [OSCURATO:SOCIETA]., con cui aveva stipulato un contratto di factoring avente ad oggetto i crediti pro solvendo , presenti e futuri, vantati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA], di avere depositato istanza di concordato preventivo e, premesso di essere stata autorizzata dal Tribunale di Arezzo, giudice del concordato preventivo, con ordinanza n. 6423/2017, chiedeva di sciogliersi dal contratto di factoring quanto ai crediti ceduti non ancora venuti a scadenza. La stessa comunicazione veniva inviata alle debitrici cedute, le quali venivano altresì invitate a eseguire i pagamenti esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Avendo le società debitrici saldato i loro debiti, effettuando i pagamenti a favore dei [OSCURATO:SOCIETA], sebbene in data 22 novembre 2012 fossero state diffidate da [OSCURATO:SOCIETA]. a eseguire i pagamenti a suo favore, [OSCURATO:SOCIETA]. le conveniva, dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo: a) l’accertamento della titolarità esclusiva del credito di euro 277.000,84 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di quello di euro 1.813.166,74 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di quello di euro 64.131,21 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; b) la condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento di euro 2.040.167,58 e di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 64.131,21, oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi in giudizio, dichiarava di aver ceduto il ramo d’azienda cui erano riferibili i crediti per cui è causa alla [OSCURATO:SOCIETA]., accollataria di ogni passività riveniente dai procedimenti giudiziali in essere dalla data del conferimento, e chiedeva di chiamarla in giudizio. Sia il [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] adducevano di avere estinto con efficacia liberatoria i propri debiti, pagando in buona fede nelle mani del Commissario della [OSCURATO:SOCIETA] e chiedevano la condanna di quest’ultima alla restituzione di quanto pagato in caso di loro condanna. La [OSCURATO:SOCIETA] confermava di aver ricevuto il pagamento dei crediti per cui è causa e sosteneva di averlo fatto in forza del provvedimento definitivo del 12.11.2012 con cui il Tribunale di Arezzo, ai sensi dell’art. 169 bis l. fall., aveva autorizzato lo scioglimento del contratto di factoring in essere con [OSCURATO:SOCIETA]. e che per effetto dello scioglimento la titolarità dei crediti era tornata in capo alla cedente. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6281/2017, dichiarava inammissibile la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]., intendendola come una impugnazione in senso tecnico del provvedimento emesso dal Tribunale di Arezzo, ai sensi dell’art. 169 bisl. fall. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 4798/2019, ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato la pronuncia di prime cure. Segnatamente, la Corte d’appello ha ritenuto che l’ordinanza del Tribunale di Arezzo, sebbene priva di carattere decisorio (in tal senso si era pronunciata questa Corte con l’ordinanza n. 6243/2018, dichiarando inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), avesse inciso sui diritti dei terzi, cioè sui diritti delle parti del contratto di factoring , rispetto alla procedura concorsuale, che non fosse corretto il richiamo da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’art. 72 l. fall. per individuare i contratti investiti dal provvedimento di scioglimento, che i contratti travolti dallo scioglimento del contratto di factoring erano tutti i contratti di cessione già perfezionati, che la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] di condanna delle debitrici cedute non potesse prescindere dall’accertamento incidenter tantum del provvedimento del Tribunale di Arezzo, presupponendo l’accertamento della titolarità dei crediti oggetto di cessione e che, pertanto, ai sensi dell’art. 26 l. fall., dovesse soggiacere al regime di impugnazione proprio del sistema fallimentare. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in concordato preventivo. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Si dà atto che in data 4 maggi 2021 è pervenuta dai curatori del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. , dichiarata fallita in data 3 febbraio 2020, istanza ex art. 43 l. fall. di prioritaria definizione del procedimento. Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 169 bis l. fall., dell’art. 42 Cost, dell’art. 2098 cod.civ. e dell’art. 26 l. fall., ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. 2) Con il secondo motivo la ricorrente si duole della motivazione meramente apparente con cui è stata dichiarata dalla Corte d’appello la inammissibilità della domanda di accertamento della titolarità esclusiva del credito per cui è causa e della condanna delle società debitrici ceduti al pagamento. 3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 169 bis, dell’art. 72 e dell’art. 67 l. fall. , ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. 4) Atteso che il ricorso involge questioni concernenti una materia (cod. 088), assegnata tabellarmente alla Prima Sezione civile di questa Corte, va dispostoil rinvio della causa a nuovo ruolo per la relativa a detta Sezionetabellarmente competente. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo dispone ndone la trasmissione alla Prima Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, t
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