Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 246/1987

ECLI:IT:COST:1987:246
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 (comunicata il 21 ottobre e notificata il 24 novembre 1986; pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 7, 1ª serie speciale dell'11 febbraio 1987 e iscritta al n. 835 reg. ord. 1987) nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dagli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 per avere adibito alcune lavoratrici in attività industriali in orario di lavoro tra le ore 24 e le ore 02 (rectius in assenza di contrattazione aziendale che prevedesse lavoro notturno delle donne, il Pretore di [OSCURATO:PERSONA] sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 co. 1 l. 9 dicembre 1977, n. 903 e del successivo art. 16 co. 2 della stessa legge nella parte in cui sanziona penalmente l'inosservanza dell'art. 5 co. 1 l. 903/1977 in quanto rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata in relazione all'art. 37 co. 1 Cost.

2. - Avanti la Corte non si è costituito l'imputato del procedimento a quo né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 (comunicata il 21 ottobre e notificata il primo dicembre 1986; pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 7, 1ª serie speciale dell'11 febbraio 1987 e iscritta al n. 636 reg. ord. 1986) nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] imputato del reato previsto dagli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 per aver adibito alcune lavoratrici in attività industriali in orario di lavoro tra le ore 24 e le ore 02 in assenza di contrattazione collettiva aziendale che prevedesse il lavoro notturno delle donne, il Pretore di [OSCURATO:PERSONA] sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 co. 1 l. 9 dicembre 1977, n. 903 e del successivo art. 16 co. 2 l. 903/1977 nella parte in cui sanziona penalmente l'inosservanza dell'art. 5 co. 1 l. 903/1977 in quanto rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata in relazione all'art. 37 co. 1 Cost.

4. - Avanti la Corte non si è costituito l'imputato nel procedimento penale, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

5. - Nell'adunanza del 4 giugno 1987 in camera di consiglio il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto congiunta relazione sui due incidenti.

6. - Divergendo le due ordinanze sol per i nominativi degli imputati, gli incidenti su cui sono state rese vanno riuniti ai fini di unitaria deliberazione.

7. - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha fondato il sospetto d'incostituzionalità degli artt. 5 co. 1 ("Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore

6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono funzioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali") e 16 co. 2 ("L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5 è punita con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro con minimi di lire 400.000) l. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) sui motivi che indussero questa Corte a dichiarare con sent. n. 210 del 1986 l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 ("Lavoro notturno") co. 1 della legge 6 aprile 1934, n. 653 ("Tutela lavoro donne e fanciulli") limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque età e......" e dell'art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L. n. 89 del 9 luglio 1948 - [OSCURATO:PERSONA] - limitatamente al divieto di impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di età, in tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze.

8. - La novellazione, cui le disposizioni impugnate hanno assoggettato la normativa dichiarata incostituzionale con la mentovata sentenza n. 210 del 1986, induce a dire infondato il sospetto d'incostituzionalità degli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 903/1977 sollevato dal giudice a quo.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 835 e 836 reg. ord. 1985, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), sollevata dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] con le ordinanze iscritte ai nn. 835 e 836/1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 1987.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 (comunicata il 21 ottobre e notificata il 24 novembre 1986; pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 7, 1ª serie speciale dell'11 febbraio 1987 e iscritta al n. 835 reg. ord. 1987) nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dagli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 per avere adibito alcune lavoratrici in attività industriali in orario di lavoro tra le ore 24 e le ore 02 (rectius in assenza di contrattazione aziendale che prevedesse lavoro notturno delle donne, il Pretore di [OSCURATO:PERSONA] sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 co. 1 l. 9 dicembre 1977, n. 903 e del successivo art. 16 co. 2 della stessa legge nella parte in cui sanziona penalmente l'inosservanza dell'art. 5 co. 1 l. 903/1977 in quanto rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata in relazione all'art. 37 co. 1 Cost. 2. - Avanti la Corte non si è costituito l'imputato del procedimento a quo né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. 3. - Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 (comunicata il 21 ottobre e notificata il primo dicembre 1986; pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 7, 1ª serie speciale dell'11 febbraio 1987 e iscritta al n. 636 reg. ord. 1986) nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] imputato del reato previsto dagli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 per aver adibito alcune lavoratrici in attività industriali in orario di lavoro tra le ore 24 e le ore 02 in assenza di contrattazione collettiva aziendale che prevedesse il lavoro notturno delle donne, il Pretore di [OSCURATO:PERSONA] sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 co. 1 l. 9 dicembre 1977, n. 903 e del successivo art. 16 co. 2 l. 903/1977 nella parte in cui sanziona penalmente l'inosservanza dell'art. 5 co. 1 l. 903/1977 in quanto rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata in relazione all'art. 37 co. 1 Cost. 4. - Avanti la Corte non si è costituito l'imputato nel procedimento penale, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. 5. - Nell'adunanza del 4 giugno 1987 in camera di consiglio il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto congiunta relazione sui due incidenti. 6. - Divergendo le due ordinanze sol per i nominativi degli imputati, gli incidenti su cui sono state rese vanno riuniti ai fini di unitaria deliberazione. 7. - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha fondato il sospetto d'incostituzionalità degli artt. 5 co. 1 ("Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono funzioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali") e 16 co. 2 ("L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5 è punita con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro con minimi di lire 400.000) l. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) sui motivi che indussero questa Corte a dichiarare con sent. n. 210 del 1986 l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 ("Lavoro notturno") co. 1 della legge 6 aprile 1934, n. 653 ("Tutela lavoro donne e fanciulli") limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque età e......" e dell'art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L. n. 89 del 9 luglio 1948 - [OSCURATO:PERSONA] - limitatamente al divieto di impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di età, in tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze. 8. - La novellazione, cui le disposizioni impugnate hanno assoggettato la normativa dichiarata incostituzionale con la mentovata sentenza n. 210 del 1986, induce a dire infondato il sospetto d'incostituzionalità degli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 903/1977 sollevato dal giudice a quo. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 835 e 836 reg. ord. 1985, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), sollevata dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] con le ordinanze iscritte ai nn. 835 e 836/1986. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE