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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10785/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],nata a d Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 aprile 2025 , la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata il 29 settembre 2023 dal Tribunale di Modena con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art.186, commi 2, lett. c), 2 bis e 2 sexies , d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 commesso a Modena il 7 agosto 2021 e , previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di arresto ed €4.000 di ammenda.

2. Contro la sentenza della Corte di appello, l’imputata ha proposto tempestivo ricorsoper mezzo del difensore di fiducia.

Con l’unico motivo, la difesa deduce vizi della motivazione con la quale è stata respinta la richiesta disostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità previsto dagli artt. 20 biscod. pen. e 56 bislegge 24 novembre 1981 n. 689.

Osserva il difensore che, col terzo motivo dell’atto di appello, l’imputata aveva chiesto – in via subordinata e nel caso in cui gli altri motivi non fossero stati accolti– la sostituzione della pena detentiva col l avoro di p ubblica u tilità previsto dagli artt. 20 bis cod. pe n . e 56 bis legge n. 689/81 e tale richiesta è stata respinta sul rilievo che, in primo grado, la pena inflitta è stata condizionalmente sospesa.

Così argomentando –lamenta il difensore – si è fatta applicazione dell ’ art. 61 bis della legge n. 689/81(introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), che sancisce l’incompatibilità tra l’applicazione della sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive previste dall’art. 20 bis cod. pen. dimenticando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, questa norma ha natura sostanziale e pertanto, ai sensi dell’art. 2,comma 4, cod. pen. , non può essere applicata a fatti che, come quello oggetto del presente ricorso, siano stati commessi prima della sua entrata in vigore.Sotto diverso profilo, la difesa osserva che , ne l giudizio di primo grado, la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale era stata formulata in via subordinata,per il caso in cui la sanzione sostitutiva richiesta non fosse stata dispostasicché, anche per questa parte, la motivazione adottata dalla Corte di appello sarebbe carente.

3. Con memoria scritta tempestivamente depositata, il P G, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, per le valutazioni di competenza sull’applicabilità della pena sostitutiva in luogo di quella detentiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato nei termini che saranno di seguito specificati.

2. Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata,nel corso del giudizio di merito [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 186, comma 9bis, d.lgs. 285/92 e, in subordine, l’applicazione della pena sostitutiva prevista(a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022)dagli artt. 20 bis cod. pen. e 56 bis legge 689/81 .

La prima di queste richieste è stata respinta perché, sia in primo che in secondo grado, si è ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse provocato un incidente stradale e il fatto fosse aggravato ai sensi dell’art. 186, comma 2 bis, d.lgs. n. 285/92.

Com’ènoto, infatti, il comma 9 bis dell ’ art. 186 consente di sostituire col lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 la pena detentiva e quella pecuniaria congiuntamente inflitte per il reato di guida in stato di ebbrezza, ma soltanto «al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis » e , secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale,«ai fini dell’operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con illavoro di pubblica utilità – previsto dall’art.186, comma 9 bis , cod. strada – è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato unincidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all’esito del giudizio di comparazione con una circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio» (Sez. 4, n. 13853 del 04/02/2015,Rv. 263012 ; Sez. 4, n. 48534 del 24/10/2013 , Rv. 257289 ) .

La richiesta subordinata, di applicazione del lavoro di pubblica utilità di cui agli artt. 20 biscod. pen. e 56 bis legge n. 689/81 ( resa possibile dall ’ entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022), è stata formulata con l’atto di appello ed è stata respinta sulla base della constatazione che la pena inflitta in primo grado era stata condizionalmente sospesa.

A tal fine è stata fatta applicazione dell’art. 61 bislegge n.689/81, in base al quale «le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del Codice penale relative alla sospensione condizionale della pena» non si applicano alle pene sostitutive delle pene detentive brevi.

La difesa si duole di questa decisione osservando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ildivieto di sospendere condizionalmente le sanzioni sostitutive previsto dal citato art. 61 bis non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, «trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma più favorevole all’imputato» (Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024 Rv. 287354;Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, Rv. 286751; Sez. 2, n. 1187 del 21/11/2024, Rv. 287425).

Così argomentando la difesa trascura che, nel caso di specie, la pena sostitutiva richiesta è quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art.56bis della legge 689/81 che non era in vigore all’epoca dei fatti.

Non considera dunque che, in materia di successione nel tempo di leggi penali, il giudice, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, deve applicarla nella sua integralità, senza poter combinare,secondo il criterio del favor rei , i framment i normatividi leggi diverse, atteso che, in tal modo, verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore e sarebbe violato ilprincipio di legalità (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 10626 del 06/10/1979, Rv.089651; Sez. 4, n. 13207 del 27/01/2022, Rv. 282936; Sez. 4, n. 7961 del 17/01/2013, Rv. 255103; Sez. 4, n.47339 del 28/10/2005, Rv. 233176).

Applicando questi principi al caso che ci occupa si deve osservare: da un lato, cheprima dell’entrata in vigore dell ’ art. 61 bis legge n. 689 /81 , gli istituti della sospensione condizionale della pena e della applicazione delle pene sostitutive erano tra loro compatibili,sicché la mancata applicazione di una pena sostitutiva non può essere giustificata soltanto dall’avvenuta concessione della sospensione condizionale; dall’altro, che l ’ art. 53 della legge n. 689/81 nella sua ultima formulazione compatibile con la concessione di tale beneficio non prevedeva tra le sanzioni sostitutive il lavoro di pubblica utilità, ma soltanto la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria.

Nel caso di specie, dunque, la possibilità di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in presenza di una pena detentiva condizionalmente sospesa deve essere esclusa, non essendo consentito combinare le leggi succedutesi nel tempo per creare un sistema normativo mai previsto dal legislatore (in tal senso, con specifico riferimento alla possibilità disostituire pene detentive condizionalmente sospese: Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, Rv. 286751).

3. Pur tenendo conto dei principi illustrati, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, il ricorso meriti accoglimento.

Si osserva in proposito che, in primo grado, l’imputata ha chiesto l’applicazione di una sanzione sostitutiva (quella prevista dall’art.186, comma 9 bis , cod. strada) che, per giurisprudenza costante, è incompatibile col beneficio della sospensione condizionale (Sez. 4, n. 30856 del 16/06/2022, Rv. 283456; sez. 4 n. 10939 del 20/2/2014, Rv. 259130; Sez. 4, n.30365 del 2/7/2015, Rv. 264324).

Questa richiesta è stata reiterata nell’atto di appello accompagnandola con la richiesta, subordinata, di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità anch’essa incompatibile con la sospensione condizionale.

L’imputata, dunque, ha sempre chiesto l’applicazione di sanzioni o pene sostitutive incompatibili con la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. e –come la difesa non ha mancato di rilevare – ha chiesto la sospensione condizionale della pena solo per l’ipotesi in cui le istanze proposte in via principale non fossero state accolte.

In questa situazione, la Corte di appello non avrebbe potuto limitarsi a prendere atto che, in primo grado, era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale, ma avrebbe dovuto verificare se la richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo fosse indicativa della volontà dell ’ imputat a di sottoporsi alla pena sostitutiva (come lo era, del resto, la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva di cui all’art. 186, comma 9 bis , cod. strada) e comportasseuna implicita rinuncia alla sospensione condizionale.

Come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare, infatti, la richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità di cui all ’ art. 186 , comma9 bis , cod. strada « implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti»(in tal senso: Sez. 4, n. 36783 del 09/12/2020 , Rv.280086; sez. 3 n. 20726 del 7/11/2012, Rv. 254996) e non v ’ è ragione per ritenere che tale principio non operi con riferimento alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva prevista dagli artt. 20 biscod. pen. e 56 bis legge n. 689/81.

Neltrattare questo tema, del resto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che l’imputato può rinunciare al beneficio della sospensione condizionale già concesso al fine di ottenere l’applicazione di una pena sostitutiva sottolineando soltanto che tale rinuncia, poiché incide sull’esecuzione della pena, è un atto dispositivo che travalica i confini della difesa tecnica e afferisce ai diritti personalissimi, di cui all’art. 99, comma 1, cod. proc. pen., esercitabili, in quanto tali, dal solo imputato e non dal suo difensore, salvo che questi sia munito di procura speciale appositamente rilasciata ( Sez. 4, n. 25152 del 20/05/2025 , Rv.288465; Sez. 2 , n. 16052 del 18/02/2025, Rv. 287940).

4. La Corte di appello non ha esaminato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva sotto questo profilo.

Dunque, non ha valutato se, con la richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità (formulata dapprima solo ai sensi dell’art.186, comma 9 bis , cod. strada e poi anche ai sensi dell ’ art. 56 bis legge n. 689/81), l’imputata abbia rinunciato tacitamente al beneficio della sospensione condizionale e neppure ha verificato se tali richieste fossero state proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla questione relativa al lavoro di pubblica utilità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Poiché l’annullamento riguarda soltanto il trattamento sanzionatorio, ai sensi dell’art.624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata l ’ irrevocabilità dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputata.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa al lavoro di pubblica utilità,con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilitàdell’imputata.

Così decisoil 27 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],nata a d Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 aprile 2025 , la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata il 29 settembre 2023 dal Tribunale di Modena con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art.186, commi 2, lett. c), 2 bis e 2 sexies , d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 commesso a Modena il 7 agosto 2021 e , previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di arresto ed €4.000 di ammenda. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l’imputata ha proposto tempestivo ricorsoper mezzo del difensore di fiducia. Con l’unico motivo, la difesa deduce vizi della motivazione con la quale è stata respinta la richiesta disostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità previsto dagli artt. 20 biscod. pen. e 56 bislegge 24 novembre 1981 n. 689. Osserva il difensore che, col terzo motivo dell’atto di appello, l’imputata aveva chiesto – in via subordinata e nel caso in cui gli altri motivi non fossero stati accolti– la sostituzione della pena detentiva col l avoro di p ubblica u tilità previsto dagli artt. 20 bis cod. pe n . e 56 bis legge n. 689/81 e tale richiesta è stata respinta sul rilievo che, in primo grado, la pena inflitta è stata condizionalmente sospesa. Così argomentando –lamenta il difensore – si è fatta applicazione dell ’ art. 61 bis della legge n. 689/81(introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), che sancisce l’incompatibilità tra l’applicazione della sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive previste dall’art. 20 bis cod. pen. dimenticando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, questa norma ha natura sostanziale e pertanto, ai sensi dell’art. 2,comma 4, cod. pen. , non può essere applicata a fatti che, come quello oggetto del presente ricorso, siano stati commessi prima della sua entrata in vigore.Sotto diverso profilo, la difesa osserva che , ne l giudizio di primo grado, la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale era stata formulata in via subordinata,per il caso in cui la sanzione sostitutiva richiesta non fosse stata dispostasicché, anche per questa parte, la motivazione adottata dalla Corte di appello sarebbe carente. 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata, il P G, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, per le valutazioni di competenza sull’applicabilità della pena sostitutiva in luogo di quella detentiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato nei termini che saranno di seguito specificati. 2. Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata,nel corso del giudizio di merito [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 186, comma 9bis, d.lgs. 285/92 e, in subordine, l’applicazione della pena sostitutiva prevista(a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022)dagli artt. 20 bis cod. pen. e 56 bis legge 689/81 . La prima di queste richieste è stata respinta perché, sia in primo che in secondo grado, si è ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse provocato un incidente stradale e il fatto fosse aggravato ai sensi dell’art. 186, comma 2 bis, d.lgs. n. 285/92. Com’ènoto, infatti, il comma 9 bis dell ’ art. 186 consente di sostituire col lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 la pena detentiva e quella pecuniaria congiuntamente inflitte per il reato di guida in stato di ebbrezza, ma soltanto «al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis » e , secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale,«ai fini dell’operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con illavoro di pubblica utilità – previsto dall’art.186, comma 9 bis , cod. strada – è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato unincidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all’esito del giudizio di comparazione con una circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio» (Sez. 4, n. 13853 del 04/02/2015,Rv. 263012 ; Sez. 4, n. 48534 del 24/10/2013 , Rv. 257289 ) . La richiesta subordinata, di applicazione del lavoro di pubblica utilità di cui agli artt. 20 biscod. pen. e 56 bis legge n. 689/81 ( resa possibile dall ’ entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022), è stata formulata con l’atto di appello ed è stata respinta sulla base della constatazione che la pena inflitta in primo grado era stata condizionalmente sospesa. A tal fine è stata fatta applicazione dell’art. 61 bislegge n.689/81, in base al quale «le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del Codice penale relative alla sospensione condizionale della pena» non si applicano alle pene sostitutive delle pene detentive brevi. La difesa si duole di questa decisione osservando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ildivieto di sospendere condizionalmente le sanzioni sostitutive previsto dal citato art. 61 bis non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, «trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma più favorevole all’imputato» (Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024 Rv. 287354;Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, Rv. 286751; Sez. 2, n. 1187 del 21/11/2024, Rv. 287425). Così argomentando la difesa trascura che, nel caso di specie, la pena sostitutiva richiesta è quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art.56bis della legge 689/81 che non era in vigore all’epoca dei fatti. Non considera dunque che, in materia di successione nel tempo di leggi penali, il giudice, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, deve applicarla nella sua integralità, senza poter combinare,secondo il criterio del favor rei , i framment i normatividi leggi diverse, atteso che, in tal modo, verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore e sarebbe violato ilprincipio di legalità (cfr., per tutte, Sez. U, n. 10626 del 06/10/1979, Rv.089651; Sez. 4, n. 13207 del 27/01/2022, Rv. 282936; Sez. 4, n. 7961 del 17/01/2013, Rv. 255103; Sez. 4, n.47339 del 28/10/2005, Rv. 233176). Applicando questi principi al caso che ci occupa si deve osservare: da un lato, cheprima dell’entrata in vigore dell ’ art. 61 bis legge n. 689 /81 , gli istituti della sospensione condizionale della pena e della applicazione delle pene sostitutive erano tra loro compatibili,sicché la mancata applicazione di una pena sostitutiva non può essere giustificata soltanto dall’avvenuta concessione della sospensione condizionale; dall’altro, che l ’ art. 53 della legge n. 689/81 nella sua ultima formulazione compatibile con la concessione di tale beneficio non prevedeva tra le sanzioni sostitutive il lavoro di pubblica utilità, ma soltanto la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria. Nel caso di specie, dunque, la possibilità di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in presenza di una pena detentiva condizionalmente sospesa deve essere esclusa, non essendo consentito combinare le leggi succedutesi nel tempo per creare un sistema normativo mai previsto dal legislatore (in tal senso, con specifico riferimento alla possibilità disostituire pene detentive condizionalmente sospese: Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, Rv. 286751). 3. Pur tenendo conto dei principi illustrati, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, il ricorso meriti accoglimento. Si osserva in proposito che, in primo grado, l’imputata ha chiesto l’applicazione di una sanzione sostitutiva (quella prevista dall’art.186, comma 9 bis , cod. strada) che, per giurisprudenza costante, è incompatibile col beneficio della sospensione condizionale (Sez. 4, n. 30856 del 16/06/2022, Rv. 283456; sez. 4 n. 10939 del 20/2/2014, Rv. 259130; Sez. 4, n.30365 del 2/7/2015, Rv. 264324). Questa richiesta è stata reiterata nell’atto di appello accompagnandola con la richiesta, subordinata, di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità anch’essa incompatibile con la sospensione condizionale. L’imputata, dunque, ha sempre chiesto l’applicazione di sanzioni o pene sostitutive incompatibili con la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. e –come la difesa non ha mancato di rilevare – ha chiesto la sospensione condizionale della pena solo per l’ipotesi in cui le istanze proposte in via principale non fossero state accolte. In questa situazione, la Corte di appello non avrebbe potuto limitarsi a prendere atto che, in primo grado, era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale, ma avrebbe dovuto verificare se la richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo fosse indicativa della volontà dell ’ imputat a di sottoporsi alla pena sostitutiva (come lo era, del resto, la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva di cui all’art. 186, comma 9 bis , cod. strada) e comportasseuna implicita rinuncia alla sospensione condizionale. Come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare, infatti, la richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità di cui all ’ art. 186 , comma9 bis , cod. strada « implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti»(in tal senso: Sez. 4, n. 36783 del 09/12/2020 , Rv.280086; sez. 3 n. 20726 del 7/11/2012, Rv. 254996) e non v ’ è ragione per ritenere che tale principio non operi con riferimento alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva prevista dagli artt. 20 biscod. pen. e 56 bis legge n. 689/81. Neltrattare questo tema, del resto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che l’imputato può rinunciare al beneficio della sospensione condizionale già concesso al fine di ottenere l’applicazione di una pena sostitutiva sottolineando soltanto che tale rinuncia, poiché incide sull’esecuzione della pena, è un atto dispositivo che travalica i confini della difesa tecnica e afferisce ai diritti personalissimi, di cui all’art. 99, comma 1, cod. proc. pen., esercitabili, in quanto tali, dal solo imputato e non dal suo difensore, salvo che questi sia munito di procura speciale appositamente rilasciata ( Sez. 4, n. 25152 del 20/05/2025 , Rv.288465; Sez. 2 , n. 16052 del 18/02/2025, Rv. 287940). 4. La Corte di appello non ha esaminato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva sotto questo profilo. Dunque, non ha valutato se, con la richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità (formulata dapprima solo ai sensi dell’art.186, comma 9 bis , cod. strada e poi anche ai sensi dell ’ art. 56 bis legge n. 689/81), l’imputata abbia rinunciato tacitamente al beneficio della sospensione condizionale e neppure ha verificato se tali richieste fossero state proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla questione relativa al lavoro di pubblica utilità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Poiché l’annullamento riguarda soltanto il trattamento sanzionatorio, ai sensi dell’art.624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata l ’ irrevocabilità dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputata. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa al lavoro di pubblica utilità,con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilitàdell’imputata. Così decisoil 27 febbra
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