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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 47923/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:[; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 9 febbraio 2021 dal Tribunale di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui censura la manifesta illogicità della motivazione, relativamente alla ribadita affermazione di penale responsabilità per il delitto di ricettazione.

I giudici di appello, nonostante specifici motivi di gravame, avrebbero posto a fondamento della pronuncia di condanna solo il semplice fatto che l'imputato sedeva su un ciclomotore parcheggiato nella pubblica via, senza altri elementi idonei a lasciarne desumere la sua piena disponibilità del mezzo, ed avrebbero altresì inciustamente negato l'applicazione dell'ipotesi attenuata ex art. 648, quarto comma, cod. pen. 3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia - come nel caso di specie - adottando criteri omogenei nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

2. La prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, per consolidata giurisprudenza, può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente; ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n, 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713).

Risulta dunque pienamente in linea con l'esegesi di legittimità il percorso argomentativo dei giudici di merito che, a fronte della evidente disponibilità della cosa da parte dell'imputato, valorizza la totale assenza di sue dichiarazioni in merito a un titolo lecito di provenienza durante un controllo dell'Arma.

L'imputato, anzi, al di là delle ipotesi avanzate negli scritti defensionali, non risulta avere mai negato agli operanti il proprio possesso del bene.

La sentenza di primo grado evidenzia che i Carabinieri «notavano un uomo, successivamente identificato nell'odierno imputato, a bordo del motociclo [...].

Dai successivi accertamenti risultava che il motociclo risultava essere oggetto di furto [...].

L'imputato, a fronte delle domande dei militari, non forniva alcuna giustificazione in merito al possesso di detto bene»; si sottolinea poi come non sia «stata data una versione alternativa dei fatti nella immediatezza del controllo» (pp. 1-2), La sentenza di appello conferma la decisività della circostanza che Rossini «alla richiesta degli operanti non dette alcuna spiegazione», p. 4).

Del pari, non dirimente appare la mancanza delle chiavi, giacché, come chiarito dalla Corte pugliese, l'accensione può essere effettuata con modalità eterodosse ma altrettanto efficaci, direttamente tramite i cavi della centralina.

3. Il valore del bene ricettato - un ciclomotore non particolarmente antiquato - rende, peraltro, già di per sé solo, congruo il percorso argomentativo che sorregge, nella pienezza della giurisdizione di merito, l'esc:lusione dell'ipotesi attenuata.

4. Tutti i profili di censura risultano dunque non consentiti, in quanto di mera contrapposizione dimostrativa rispetto alla piattaforma istruttoria, generici, poiché reiterativi di doglianze già congruamente disattese, nonché manifestamente infondati.

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:[; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 9 febbraio 2021 dal Tribunale di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui censura la manifesta illogicità della motivazione, relativamente alla ribadita affermazione di penale responsabilità per il delitto di ricettazione. I giudici di appello, nonostante specifici motivi di gravame, avrebbero posto a fondamento della pronuncia di condanna solo il semplice fatto che l'imputato sedeva su un ciclomotore parcheggiato nella pubblica via, senza altri elementi idonei a lasciarne desumere la sua piena disponibilità del mezzo, ed avrebbero altresì inciustamente negato l'applicazione dell'ipotesi attenuata ex art. 648, quarto comma, cod. pen. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia - come nel caso di specie - adottando criteri omogenei nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 2. La prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, per consolidata giurisprudenza, può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente; ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n, 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713). Risulta dunque pienamente in linea con l'esegesi di legittimità il percorso argomentativo dei giudici di merito che, a fronte della evidente disponibilità della cosa da parte dell'imputato, valorizza la totale assenza di sue dichiarazioni in merito a un titolo lecito di provenienza durante un controllo dell'Arma. L'imputato, anzi, al di là delle ipotesi avanzate negli scritti defensionali, non risulta avere mai negato agli operanti il proprio possesso del bene. La sentenza di primo grado evidenzia che i Carabinieri «notavano un uomo, successivamente identificato nell'odierno imputato, a bordo del motociclo [...]. Dai successivi accertamenti risultava che il motociclo risultava essere oggetto di furto [...]. L'imputato, a fronte delle domande dei militari, non forniva alcuna giustificazione in merito al possesso di detto bene»; si sottolinea poi come non sia «stata data una versione alternativa dei fatti nella immediatezza del controllo» (pp. 1-2), La sentenza di appello conferma la decisività della circostanza che Rossini «alla richiesta degli operanti non dette alcuna spiegazione», p. 4). Del pari, non dirimente appare la mancanza delle chiavi, giacché, come chiarito dalla Corte pugliese, l'accensione può essere effettuata con modalità eterodosse ma altrettanto efficaci, direttamente tramite i cavi della centralina. 3. Il valore del bene ricettato - un ciclomotore non particolarmente antiquato - rende, peraltro, già di per sé solo, congruo il percorso argomentativo che sorregge, nella pienezza della giurisdizione di merito, l'esc:lusione dell'ipotesi attenuata. 4. Tutti i profili di censura risultano dunque non consentiti, in quanto di mera contrapposizione dimostrativa rispetto alla piattaforma istruttoria, generici, poiché reiterativi di doglianze già congruamente disattese, nonché manifestamente infondati. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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