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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 settembre 1978

Cassazione n. 15973/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 07/10/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza in data del 7 ottobre 2025 ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano 'aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare.

2. La inammissibilità dell'istanza riposa sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] sta scontando una pena anche per reato ostativo e che la giurisprudenza di legittimità seguita dagli organi di sorveglianza esclude l'applicabilità della detenzione domiciliare ex art 1 L. 199/2010 anche allorquando solo una parte della pena in esecuzione si riferisce al reato ostativo e finanche laddove la stessa sia stata già espiata.

3. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia lamentando un vizio di motivazione.

Richiama, in particolare, una pluralità di precedenti di questa Corte che ammettono la scioglimento del cumulo, nel caso in cui comprenda pene per reati ostativi, proprio per consentire al detenuto l'accesso ai benefici penitenziari; il principio dello scioglimento del cumulo è richiamato, poi, sia dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 361/1994 e dalle Sez.

U. Ronga quale 1strumento che può operare in favore del condannato al fine appunto della applicazione di benefici penitenziari o comunque di istituti che ridondino in favore del condannato.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

L'art. 1 L. 199/2010 stabilisce che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato, o altro luogo pubblico o privato di cura.

Il comma 2 introduce una serie di limitazioni soggettive e oggettive a tale modalità di espiazione di parte della pena che ricomprendono i soggetti condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis L. 354/75, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, i detenuti sottoposti a regime di sorveglianza particolare, ovvero quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussiste l'inidoneità o l'effettività del domicilio, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese del reato.

L'art. 4 bis L. 354/75 consente l'assegnazione del lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI con esclusione della liberazione anticipata anche ai condannati per i reati ostativi in presenza di determinate condizioni; nessuna eccezione è prevista per la detenzionè domiciliare di cui si tratta.

L'istituto, che prevede l'esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura e che si caratterizza per la sua efficacia limitata temporalmente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, "alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013", si applica soltanto ai condannati a pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, ritenuti di scarsa pericolosità.

L'istituto in esame si differenzia rispetto alla detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter Ord. pen. perché non è un istituto con connotazioni trattamentali che, dunque, necessita di un vaglio di meritevolezza del condannato, ma è un istituto che ha finalità differenti, volte anche a alleggerire il carico carcerario, il 2cui accesso è interdetto a soggetti che hanno certe caratteristiche soggettive, indipendentemente dalla loro meritevolezza.

In questo senso si è espressa questa Corte che ha ribadito la specialità dell'istituto della detenzione al domicilio, consistente in una particolare modalità di esecuzione della pena, l'accesso alla quale è consentito, non in base ad un giudizio di meritevolezza del condannato, ma per il riscontro positivo dei requisiti specifici previsti dalla legge n. 199 del 2010 ed anche in deroga ai criteri dettati dall'art. 47-tér ord. pen (Sez. 1, n. 6138 del 11/12/2013, Pg in proc.

Caldarozzi, rv. 269469) Peraltro è esatto il richiamo operato dal ricorrente alla giurisprudenza di legittimità che è da tempo costante nel ritenere che, nel caso di cumulo, materiale o giuridico, di pene inflitte per diversi titoli di reato, alcuni dei quali soltanto compresi nell'elenco dell'art. 4-bis Ord. pen., occorre procedere allo scioglimento del cumulo, venendo meno l'impedimento alla fruizione dei benefici penitenziari qualora l'interessato abbia già espiato la parte di pena relativa ai reati ostativi (ex plurimis, con riguardo al cumulo materiale, Sez. 1 n. 28141 del 18 giugno 2021; con riguardo al cumulo giuridico, conseguente, in particolare, all'applicazione della disciplina del reato continuato, Sez. 1 n. 52182 del 29 novembre 2016): con l'ulteriore precisazione che, a questi fini, deve ritenersi scontata per prima la Pena più gravosa per il reo, ossia quella riferibile ai reati che non consentirebbero l'accesso ai benefici (tra le altre, Sez. 1, n. 28141 del 2021; Sez. 1, n. 6817 del 28 ottobre 2015).

Nel medesimo solco interpretativo si è affermato che nel corso dell'esecuzione il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile, ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, in ordine ai reati che di questi non impediscono la concessione e sempre che il condannato abbia espiato la pena relativa ai delitti ostativi. (V.

Corte cost., sent. n. 361 del 1994). (Sez.

U, n. 14 del 30/06/1999, Ronga, Rv. 214355 - 01) Tale indirizzo giurisprudenziale recepisce le indicazioni fornite da questa Corte con la sentenza n. 361 del 1994, la quale, dichiarando non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione al riguardo sollevata, ha escluso che la disciplina dell'art. 4-bis Ord. pen. abbia creato uno status di detenuto pericoloso destinato a permeare di sé l'intero rapporto esecutivo, a prescindere dallo specifico titolo di condanna concretamente in esecuzione (Corte Cost. 33/2022).

Tali precedenti sono però inconferenti, poiché, in relazione allo specifico istituto in esame questa Corte ha espresso il seguente principio, cui peraltro si sono uniformati sia il Magistrato di sorveglianza, sia il provvedimento impugnato, secondo cui il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all'applicazione della misura dell'esecuzione della pena presso il proprio 3domicilio ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l'applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata. (Sez. 1, n. 11362 del 29/01/2021, Stigliano, Rv. 280977 - 01) Del tutto fuorviante è il richiamo al precedente definito contrastante, poiché tale non è; in motivazione si conferma l'adesione al principio pacifico di cui alla precedente massima, dando tuttavia atto che la disciplina ha subito delle eccezioni in ragione della emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus SARS-Cov-2 : e infatti la massima è così espressa «Nel vigore della disciplina temporanea introdotta dall'art. 30, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è possibile, in deroga all'art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199, la scissione del cumulo formato tra pene inflitte per reati taluni dei quali ostativi all'applicazione della misura dell'esecuzione della pena presso il proprio domicilio, la cui pena sia stata già espiata, onde consentire, per la parte di pena imputata agli altri reati non ostativi, l'applicazione della misura alternativa, a condizione che, per i soli reati indicati dall'art. 30, comma 1, lett. a), seconda parte, non siano stati accertati il concorso formale, la continuazione o il nesso teleologico tra gli stessi.» (Sez. 1, n. 3695 del 15/12/2021, dep. 2022, Husovic, Rv. 282499 - 01).

Al di fuori di questa peculiare ipotesi, legata all'emergenza sanitaria, la pronuncia citata ribadisce l'orientamento già consolidato, cui si ritiene di dover dare continuità.

2. Il provvedimento impugnato, dunque, nel rigettare il reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza ha recepito e applicato i principi espressi da questa Corte in materia; per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M't 11,1U, FUNZIONA f -» 4 ZL-\ RI O Mari).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 07/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza in data del 7 ottobre 2025 ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano 'aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare. 2. La inammissibilità dell'istanza riposa sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] sta scontando una pena anche per reato ostativo e che la giurisprudenza di legittimità seguita dagli organi di sorveglianza esclude l'applicabilità della detenzione domiciliare ex art 1 L. 199/2010 anche allorquando solo una parte della pena in esecuzione si riferisce al reato ostativo e finanche laddove la stessa sia stata già espiata. 3. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia lamentando un vizio di motivazione. Richiama, in particolare, una pluralità di precedenti di questa Corte che ammettono la scioglimento del cumulo, nel caso in cui comprenda pene per reati ostativi, proprio per consentire al detenuto l'accesso ai benefici penitenziari; il principio dello scioglimento del cumulo è richiamato, poi, sia dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 361/1994 e dalle Sez. U. Ronga quale 1strumento che può operare in favore del condannato al fine appunto della applicazione di benefici penitenziari o comunque di istituti che ridondino in favore del condannato. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. L'art. 1 L. 199/2010 stabilisce che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato, o altro luogo pubblico o privato di cura. Il comma 2 introduce una serie di limitazioni soggettive e oggettive a tale modalità di espiazione di parte della pena che ricomprendono i soggetti condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis L. 354/75, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, i detenuti sottoposti a regime di sorveglianza particolare, ovvero quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussiste l'inidoneità o l'effettività del domicilio, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese del reato. L'art. 4 bis L. 354/75 consente l'assegnazione del lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI con esclusione della liberazione anticipata anche ai condannati per i reati ostativi in presenza di determinate condizioni; nessuna eccezione è prevista per la detenzionè domiciliare di cui si tratta. L'istituto, che prevede l'esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura e che si caratterizza per la sua efficacia limitata temporalmente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, "alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013", si applica soltanto ai condannati a pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, ritenuti di scarsa pericolosità. L'istituto in esame si differenzia rispetto alla detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter Ord. pen. perché non è un istituto con connotazioni trattamentali che, dunque, necessita di un vaglio di meritevolezza del condannato, ma è un istituto che ha finalità differenti, volte anche a alleggerire il carico carcerario, il 2cui accesso è interdetto a soggetti che hanno certe caratteristiche soggettive, indipendentemente dalla loro meritevolezza. In questo senso si è espressa questa Corte che ha ribadito la specialità dell'istituto della detenzione al domicilio, consistente in una particolare modalità di esecuzione della pena, l'accesso alla quale è consentito, non in base ad un giudizio di meritevolezza del condannato, ma per il riscontro positivo dei requisiti specifici previsti dalla legge n. 199 del 2010 ed anche in deroga ai criteri dettati dall'art. 47-tér ord. pen (Sez. 1, n. 6138 del 11/12/2013, Pg in proc. Caldarozzi, rv. 269469) Peraltro è esatto il richiamo operato dal ricorrente alla giurisprudenza di legittimità che è da tempo costante nel ritenere che, nel caso di cumulo, materiale o giuridico, di pene inflitte per diversi titoli di reato, alcuni dei quali soltanto compresi nell'elenco dell'art. 4-bis Ord. pen., occorre procedere allo scioglimento del cumulo, venendo meno l'impedimento alla fruizione dei benefici penitenziari qualora l'interessato abbia già espiato la parte di pena relativa ai reati ostativi (ex plurimis, con riguardo al cumulo materiale, Sez. 1 n. 28141 del 18 giugno 2021; con riguardo al cumulo giuridico, conseguente, in particolare, all'applicazione della disciplina del reato continuato, Sez. 1 n. 52182 del 29 novembre 2016): con l'ulteriore precisazione che, a questi fini, deve ritenersi scontata per prima la Pena più gravosa per il reo, ossia quella riferibile ai reati che non consentirebbero l'accesso ai benefici (tra le altre, Sez. 1, n. 28141 del 2021; Sez. 1, n. 6817 del 28 ottobre 2015). Nel medesimo solco interpretativo si è affermato che nel corso dell'esecuzione il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile, ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, in ordine ai reati che di questi non impediscono la concessione e sempre che il condannato abbia espiato la pena relativa ai delitti ostativi. (V. Corte cost., sent. n. 361 del 1994). (Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, Ronga, Rv. 214355 - 01) Tale indirizzo giurisprudenziale recepisce le indicazioni fornite da questa Corte con la sentenza n. 361 del 1994, la quale, dichiarando non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione al riguardo sollevata, ha escluso che la disciplina dell'art. 4-bis Ord. pen. abbia creato uno status di detenuto pericoloso destinato a permeare di sé l'intero rapporto esecutivo, a prescindere dallo specifico titolo di condanna concretamente in esecuzione (Corte Cost. 33/2022). Tali precedenti sono però inconferenti, poiché, in relazione allo specifico istituto in esame questa Corte ha espresso il seguente principio, cui peraltro si sono uniformati sia il Magistrato di sorveglianza, sia il provvedimento impugnato, secondo cui il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all'applicazione della misura dell'esecuzione della pena presso il proprio 3domicilio ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l'applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata. (Sez. 1, n. 11362 del 29/01/2021, Stigliano, Rv. 280977 - 01) Del tutto fuorviante è il richiamo al precedente definito contrastante, poiché tale non è; in motivazione si conferma l'adesione al principio pacifico di cui alla precedente massima, dando tuttavia atto che la disciplina ha subito delle eccezioni in ragione della emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus SARS-Cov-2 : e infatti la massima è così espressa «Nel vigore della disciplina temporanea introdotta dall'art. 30, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è possibile, in deroga all'art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199, la scissione del cumulo formato tra pene inflitte per reati taluni dei quali ostativi all'applicazione della misura dell'esecuzione della pena presso il proprio domicilio, la cui pena sia stata già espiata, onde consentire, per la parte di pena imputata agli altri reati non ostativi, l'applicazione della misura alternativa, a condizione che, per i soli reati indicati dall'art. 30, comma 1, lett. a), seconda parte, non siano stati accertati il concorso formale, la continuazione o il nesso teleologico tra gli stessi.» (Sez. 1, n. 3695 del 15/12/2021, dep. 2022, Husovic, Rv. 282499 - 01). Al di fuori di questa peculiare ipotesi, legata all'emergenza sanitaria, la pronuncia citata ribadisce l'orientamento già consolidato, cui si ritiene di dover dare continuità. 2. Il provvedimento impugnato, dunque, nel rigettare il reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza ha recepito e applicato i principi espressi da questa Corte in materia; per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M't 11,1U, FUNZIONA f -» 4 ZL-\ RI O Mari).