CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 28155/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].OLDI; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bergamo, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81, 612, secondo comma, in relazione all'art. 339 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al rigetto dell'istanza di sostituzione della pena detentiva, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice dell'appello la cui decisione è fondata su motivazione immune da vizi logici e giuridici; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla dichiarata inammissibilità della Corte di appello in relazione alla richiesta di produzione delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagini preliminari, è manifestamente infondato dal momento che il teste era stato successivamente sentito a dibattimento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]