CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00871/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto M. Giuseppina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ogni conseguente pronuncia. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Torino ha applicato a ELIFANI Elia, su richiesta delle parti, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, c. 4, d.P.R. n. 309/90. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'ELIFANI con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge, in relazione all'art. 240-bis, cod. pen., e vizio della motivazione, quanto alla disposta confisca del cellulare e di parte del denaro rinvenuto in sede di perquisizione. In particolare, rileva che non sarebbe stata fornita adeguata motivazione circa il requisito della sproporzione tra i redditi e i beni confiscati, osservandosi, quanto al cellulare, che il dispositivo - per quanto di ultima generazione - avrebbe un valore non superiore ai mille euro, tenuto anche conto delle possibili modalità agevolate di pagamento; quanto al denaro, che era stata documentata una compravendita di autovettura appartenente al fratello, trovata parcheggiata nel garage pertinenziale alla abitazione dell'imputato. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto M. Giuseppina [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. La sentenza è ricorribile, limitatamente alla disposta confisca, nonostante l'accesso al rito speciale. Si tratta, infatti, di censura che riguarda la misura di sicurezza reale e questa Corte di legittimità ha già chiarito che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, c. 2 -bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, c. 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, c. 7, Cost. (cfr. sez. 3, n. 15525 del 15/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275862; sez. 3, n. 4252 del 15/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274946). 2. Il Tribunale, esclusa l'ipotesi di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990, ha disposto la confisca del denaro e di un telefono cellulare in sequestro, esclusivamente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 85, d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis, cod. pen., ritenendone cioè la sproporzione del relativo valore con le condizioni economiche dell'imputato, privo di occupazione lavorativa stabile e di lecite fonti di guadagno da oltre cinque anni al momento del fatto (avendo lo stesso ELIFANI ammesso che parte del denaro era provento dello spaccio). Quanto alle ulteriori allegazioni difensive, il Tribunale ha ritenuto non dimostrata per via documentale (come pure possibile) l'asserita attività di rivendita di telefoni cellulari, sotto altro profilo rilevando che la lecita provenienza del denaro (parte del quale provento dell'attività di spaccio, per averlo ammesso lo stesso imputato) dovesse escludersi anche alla luce dalle modalità della sua conservazione (sparso in giro per la casa, nel guardaroba all'interno di calzini o nella cassettiera della camera da letto). Infine, ha considerato irrilevante la produzione difensiva inerente alla compravendita di un'autovettura, dal momento che essa, da un lato, era riferibile a un bene del fratello dell'imputato; dall'altro, era priva di data e riguardava una tipologia di bene, la cui compravendita dovrebbe avvenire con mezzi tracciabili. 3. Il motivo è manifestamente infondato. In linea generale, anche a seguito della novella di cui all'art. 1 c. 50, legge n. 103/2017 cit. 2 -bis all'art. 448, cod. proc. pen., limitandosi la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza, la sentenza di patteggiamento che ha applicato una misura di sicurezza è astrattamente ricorribile per cassazione per violazione di legge, ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, potendosi dedurre il vizio della motivazione solo in caso contrario (cfr. Sez. unite n. 21368 del 26/9/2019, Savin, Rv. 279348; sez. 1, n. 17092 del 2/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], RV. 281358). 4. Nel caso in esame, il giudice ha congruamente dato conto delle ragioni della sua decisione, sia quanto al valore complessivo dei beni, che all'assenza di fonti lecite di guadagno. Ha, infatti, valorizzato la condizione dell'ELIFANI, quale soggetto che non svolgeva alcuna attività lavorativa stabile da oltre cinque anni al momento dei fatti per cui si procede, valutando la sproporzione dei beni confiscati (o del loro valore) anche alla luce degli argomenti e delle allegazioni difensive nei termini sopra riportati. Si tratta di una risposta che non denuncia alcuna contraddittorietà o manifesta illogicità e, rispetto ad essa, manca nelle argomentazioni difensive riversate in ricorso un effettivo confronto, essendosi prospettata una divergente valutazione degli elementi a difesa valutati dal Tribunale, riproponendosi tesi rassegnate al giudice di merito e da questi espressamente esaminate. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 11 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]