CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024
Cassazione n. 47095/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 del TRIBUNALE di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che lamel Omar ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano, che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice di Pace di Brunico per il reato di cui all' art. 582 cod. pen. Considerato che in data 24 e 28 ottobre 2024 a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale è pervenuta remissione di querela e successiva revoca della costituzione della parte civile. Ritenuto che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate. Rilevato che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato e che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico del querelato. Così deciso in data 13 novembre 2024 Il con 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]