CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00696/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ucyo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] clh ha concluso chiedendo 4Leiwt,,.: -›+ Ivit 1,--~ uro il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Col ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe - con la quale il Giudice di appello, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Torino del 17.5.2019, con cui l'odierno ricorrente era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione riconosciutane la penale responsabilità 1n ordine al reato di cui all'art. 495 c.p. in relazione agli episodi del 12.6.13 e 20.11.2016, dichiarava non doversi procedere per il reato commesso il 12.6.13 e rideterminava la pena inflitta in mesi nove di reclusione - si rileva quanto segue. 2..„Con il primo motivo si deduce la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 495 c.p. in relazione al fatto del 20.11.2016. 2«Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge per inosservanza del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 4, c.p.p. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso è nel suo complesso infondato. Il primo motivo è ai limiti dell'inammissibilità, se si considera che in presenza di c.d. doppia conforme, come nella specie, la motivazione della sentenza impugnata si salda con quella della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518 - 02), sicchè si sarebbe dovuto considerare che dalla lettura delle due pronunce, in (articolare da quella di primo grado, emerge con sufficiente chiarezza che anche nell'unico episodio residuato - quello del 20 novembre 2016 - l'imputato ebbe a riferire false generalità alla P.g. che lo aveva fermato per un controllo ed ebbe poi solo in un secqr momento, una etv-t volta presso gli uffici della questura, a riferire quelle sue esatt torrispondenti appunto a [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo è anch'esso privo di pregio. [OSCURATO:PERSONA] cita l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui «Nel giudizio di appello, il divieto di ''reformatio in peius" della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione» (Cass. pen., sez. V, 29.09.2017 (dep. 2.11.2017), n. 50083, rv. 271626-01). Tuttavia, appare evidente che la Corte di appello, nel rideterminare la pena, non abbia disposto un aumento per la continuazione esterna maggiore rispetto a quello operato dal giudice di primo grado. Infatti, la pena finale pari a mesi dieci di reclusione è stata così determinata dal Tribunale di Torino: p.b. per il più grave fatto del 20.112016 pari ad anni 1 di reclusione, diminuita ex art. 62-bis c.p. a mesi 8 di reclusione, aumentata per la continuazione con l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mesi 9 di reclusione, ulteriormente aumentata per la continuazione con l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (già giudicato con sentenza irrevocabile) alla pena finale di mesi dieci. Ventre, la pena finale pari a mesi 9 di reclusione è stata così rideterminata in sede di appello: p.b. per il più grave fatto del 20.112016 pari ad anni 1 di reclusione, diminuita ex art. 62-bis c.p. a mesi 8 di reclusione, aumentata per la continuazione con l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla pena finale di mesi nove di reclusione. Appare evidente che I Giudice dell'appello abbia operato un identico aumento per la continuazione esterna pari a 1 mese, sicchè alcuna violazione del divieto di reformatio in peius è intervenuta, essendo l'aumento per la continuazione determinato sulla pena base, rimasta immutata; in altri termini la Corte di Appello, dichiarata la prescrizione con riferimento al fatto del 16.6.2013, si è, correttamente, limitata a eliminare l'aumento per la continuazione inflitto in primo grado per tale reato. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P.Q.NI. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell