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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13835/2026

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rrente -contro-) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 19 luglio 2022 n. 1682;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il trattore agricolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], privo dicopertura assicurativa per la r.c.a. e circolante su strada aperta al pubblicotransito, si scontrò con l’autoveicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA], sulquale erano trasportati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

I tre occupanti dell’autoveicolo subirono danni dei quali chiesero ilrisarcimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale impresa designata dalNumero registro generale 23258/2022N.R.G.: 23258/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 13835/2026Data pubblicazione 12/05/20263. [OSCURATO:PERSONA] indennizzò le tre vittime con differenti pagamentieseguiti tra il 2002 ed il 2004; costituì in mora [OSCURATO:PERSONA] nel 2011;lo convenne infine nel 2016 dinanzi al Tribunale di Treviso, chiedendone lecondanna alla rifusione delle somme versate ai vari danneggiati.4.

Con sentenza 15.6.2020 n. 794 il Tribunale di Treviso accolse ladomanda, previo rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dalconvenuto.La sentenza fu appellata dal soccombente.5.

Con sentenza 19.7.2022 n. 1682 la Corte d’appello di Venezia rigettò ilgravame.La Corte ritenne che:-) l’eccezione di prescrizione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] erainammissibile per genericità, e comunque infondata nel merito;-) l’atto interruttivo della prescrizione pervenne regolarmenteall’indirizzo del convenuto;-) le prove richieste dal convenuto al fine di dimostrare la propriaassenza di colpa nella causazione del sinistro erano irrilevanti;-) i danni risarciti dalla Generali erano effettivamente sussistenti, econgrua la monetizzazione di essi compiuta dall’impresa designata.6.

La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da RomeoCappellari con ricorso fondato su cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Ambo le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è censurata la statuizione di rigetto dell’eccezione diprescrizione.L’illustrazione del motivo - verbosa e confusa - si articola in più censure chequesta Corte ritiene così riassumibili e qualificabili:Numero registro generale 23258/2022N.R.G.: 23258/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 13835/2026Data pubblicazione 12/05/2026a) ha errato la Corte d’appello nel ritenere che l’eccezione diprescrizione fosse generica;b) ha errato la Corte d’appello nel ritenere che la rituale ricezione, daparte di [OSCURATO:PERSONA], dell’atto di costituzione in mora spedito dallaGenerali non fosse stata contestata;c) ha errato la Corte d’appello nell’addossare a [OSCURATO:PERSONA] della prova di non avere ricevuto la lettera interruttiva dellaprescrizione.1.1.

La censura sub (c) è manifestamente infondata; ne consegue laformazione del giudicato interno sulla rituale ricezione, da parte delricorrente, dell’atto interruttivo della prescrizione inviatogli dalla Generali eil conseguente assorbimento delle restanti censure formulate col primomotivo di ricorso.Infatti la Corte d’appello, con accertamento di fatto non sindacabile inquesta sede, ha ritenuto che l’indirizzo “via Barbusi n. 1, [OSCURATO:PERSONA](VR)”, ove fu spedito e ricevuto l’atto di costituzione in mora, coincidesse difatto con la residenza di [OSCURATO:PERSONA] per come risultante dagli attidello stato civile [e cioè “via Barbusi n. 1, [OSCURATO:PERSONA] (VR)”],argomentando dal fatto che a quell’indirizzo era stato spedito, ricevuto econosciuto anche l’atto di citazione.Una volta stabilito ciò in punto di fatto, la Corte d’appello correttamente haritenuto presunta la conoscibilità dell’atto di costituzione in mora da parte diRomeo Cappellari, giusta la previsione dell’art. 1335 c.c..

Ed infatti quandosia rimasto accertato che l’atto spedito a mezzo del servizio postale siaeffettivamente pervenuto al domicilio del destinatario, scatta la presunzionedi conoscenza prevista dall'art. 1335 cod. civ., la quale opera per il solofatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione(Cass. Sez. 3, 08/06/2012, n. 9303).1.2.

Inconferenti sono i due precedenti di questa Corte richiamati dalricorrente a p. 12 del ricorso.Numero registro generale 23258/2022N.R.G.: 23258/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 13835/2026Data pubblicazione 12/05/2026Quanto a Cass. 11744/15, tale decisione dichiarò il ricorso inammissibile perviolazione dell’onere di specificità, sicché tutte le ulteriori argomentazioni ivicontenuto non sono che obiter dicta; tali argomentazioni, per di più, nonhanno affatto il contenuto preteso dal ricorrente, ma sono conformi allaregula iuris affermata dalla Corte d’appello con la sentenza qui impugnata,come svela il richiamo a Cass. 9303/12, di cui a p. 6 dell’ordinanza11744/15.Quanto a Cass. 6725/18, essa aveva ad oggetto una ipotesi ben diversa daquella odierna, ovvero il caso in cui il creditore sia stato in grado didimostrare la sola spedizione, ma non la ricezione, dell’atto di costituzionein mora.2.

Il secondo motivo di ricorso.Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2697, 2054 c.c.;99, 112, 115, 116 c.p.c. e art. 292 cod. ass..L’illustrazione del motivo contiene varie deduzioni così riassumibili:-) era onere della Generali provare la colpa del convenuto, ai sensidell’art. 2054, primo comma, c.c.;-) tale prova non fu fornita;-) la Corte d’appello pertanto ha erroneamente ritenuto il convenutoresponsabile in via presuntiva ai sensi dell’art. 2054, secondo comma, c.c.;-) gli atti compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] intervenuta sul postorivelavano la colpa esclusiva del conducente antagonista;-) le infrazioni al codice della strada contestate al convenuto (carenzadei prescritti dispositivi luminosi) non furono la causa del sinistro.2.1.

Il motivo è manifestamente infondato.Il primo comma dell’art. 2054 c.c. (che il ricorrente invoca, trascrivendolo ap. 14 del ricorso, senza mai distinguere tra i vari commi della norma) nonviene in rilievo nel nostro caso, in cui il sinistro consistette in uno scontrotra veicoli: e nel caso di scontro, come a tutti noto, trova applicazione ilsecondo comma, e non il primo, dell’art. 2054 c.c.Numero registro generale 23258/2022N.R.G.: 23258/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 13835/2026Data pubblicazione 12/05/2026L’onere della prova dunque non è stato affatto invertito; lo stabilire poi senel caso concreto vi fosse o meno la prova d’una colpa concorrente delconvenuto è questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità.3.

Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2697, 99, 112, 115,116 c.p.c. e 292 cod. ass.Il ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto chespettasse a lui dimostrare l’eccessività dei pagamenti eseguiti dalla Generaliin favore dei terzi danneggiati, rispetto alla reale entità del danno.

Aggiungeche, non essendo in possesso della documentazione clinica attestante idanni subìti dai terzi, non avrebbe potuto contestarla analiticamente.3.1.

Il motivo è inammissibile per più ragioni.La prima è che trattasi di censura estranea alla ratio decidendi: la Corted’appello infatti ha deciso la causa non già in base alla regola dell’oneredella prova, ma perché ha ritenuto dimostrata in concreto la congruità deirisarcimenti pagati dalla Generali ai terzi.La seconda è che la Corte d’appello ha condiviso il giudizio di “genericità”della contestazione sul quantum (giudizio già formulato dal Tribunale): e ilricorrente, nel contestare tale giudizio, non riassume né trascrive - inviolazione dell’onere imposto dall’art. 366, n. 6, c.p.c., quali furono le suedifese in primo grado.4.

Il quarto motivo di ricorso.Col quarto motivo è denunciata la violazione degli artt. 292 cod. ass., 116c.p.c., 1227, 1304, 2054, 2055 c.c., 2697 c.c.L’illustrazione del motivo esordisce affermando che la domanda propostadall’impresa designata ai sensi dell’art. 292 cod. ass. non è tecnicamenteuna azione di regresso ex art. 1299 c.c.; poi prosegue trascrivendo la partedella sentenza impugnata in cui si afferma che [OSCURATO:SOCIETA] aveva dirittodi ripetere da [OSCURATO:PERSONA] tutto quanto versato ai terzi; infine siconclude con l’affermazione per cui la tesi (non è dato comprendere quale)Numero registro generale 23258/2022N.R.G.: 23258/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 13835/2026Data pubblicazione 12/05/2026della Corte d’appello “viene a cadere in relazione alla nuova decisione,pubblicata pochi giorni dopo, delle Sezioni Unite Corte Cassazione n. 21514in data 7-07-2022.Invero è stato [sic] definitivamente risolta la questione per cui l’azione inquestione viene qualificata come autonoma e speciale ex lege, nonassimilabile né allo schema tipico dell’azione di regresso tra coobbligatisolidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato”.4.1.

Il motivo è inammissibile per la totale mancanza in esso di unacomprensibile censura avverso la sentenza impugnata.E’ arduo infatti comprendere per quale ragione dalla qualificazionedell’azione proposta dalla Generali come “azione nascente dalla legge”dovrebbe discendere la dimidiazione del credito vantato dall’impresadesignata.L’impresa designata paga il debito altrui, non il debito proprio (infatti ilpagamento libera il responsabile), sicché la sua rivalsa è retta dal principioquanti ea res erit: tanto pagherà, di tanto si rivarrà.5.

Il quinto motivo di ricorso.Col quinto motivo è denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.Il ricorrente sostiene che, in presenza di corresponsabilità al 50%, le spesedovevano essere compensate.

La Corte ha ritenuto invece sussistere unasoccombenza totale, basandosi su una qualificazione dell’azione (regresso)non più valida dopo la sentenza delle Sezioni Unite sopra ricordata (n.21514 del 2022).5.1.

Il motivo è manifestamente infondato.La Corte ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.

Anchein questo caso, inoltre, è invocata in maniera non pertinente la decisione diquesta Corte n. 21514/22.

La corretta qualificazione giuridica dell’azione dirivalsa che la legge accorda all’impresa designata infatti rileva ai fini dellaprescrizione, non certo ai fini dell’accertamento delle responsabilità, dellaquantificazione del danno o addirittura ai fini della regolazione delle spese.N.R.G.: 23258/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero registro generale 23258/2022Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 13835/2026Data pubblicazione 12/05/20266.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA].p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nellasomma di euro 8.200,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre I.V.A., cassaforense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 3 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente -contro-) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 19 luglio 2022 n. 1682;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il trattore agricolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], privo dicopertura assicurativa per la r.c.a. e circolante su strada aperta al pubblicotransito, si scontrò con l’autoveicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA], sulquale erano trasportati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. I tre occupanti dell’autoveicolo subirono danni dei quali chiesero ilrisarcimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale impresa designata dalNumero registro generale 23258/2022N.R.G.: 23258/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 13835/2026Data pubblicazione 12/05/20263. [OSCURATO:PERSONA] indennizzò le tre vittime con differenti pagamentieseguiti tra il 2002 ed il 2004; costituì in mora [OSCURATO:PERSONA] nel 2011;lo convenne infine nel 2016 dinanzi al Tribunale di Treviso, chiedendone lecondanna alla rifusione delle somme versate ai vari danneggiati.4. Con sentenza 15.6.2020 n. 794 il Tribunale di Treviso accolse ladomanda, previo rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dalconvenuto.La sentenza fu appellata dal soccombente.5. Con sentenza 19.7.2022 n. 1682 la Corte d’appello di Venezia rigettò ilgravame.La Corte ritenne che:-) l’eccezione di prescrizione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] erainammissibile per genericità, e comunque infondata nel merito;-) l’atto interruttivo della prescrizione pervenne regolarmenteall’indirizzo del convenuto;-) le prove richieste dal convenuto al fine di dimostrare la propriaassenza di colpa nella causazione del sinistro erano irrilevanti;-) i danni risarciti dalla Generali erano effettivamente sussistenti, econgrua la monetizzazione di essi compiuta dall’impresa designata.6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da RomeoCappellari con ricorso fondato su cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Ambo le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è censurata la statuizione di rigetto dell’eccezione diprescrizione.L’illustrazione del motivo - verbosa e confusa - si articola in più censure chequesta Corte ritiene così riassumibili e qualificabili:Numero registro generale 23258/2022N.R.G.: 23258/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 13835/2026Data pubblicazione 12/05/2026a) ha errato la Corte d’appello nel ritenere che l’eccezione diprescrizione fosse generica;b) ha errato la Corte d’appello nel ritenere che la rituale ricezione, daparte di [OSCURATO:PERSONA], dell’atto di costituzione in mora spedito dallaGenerali non fosse stata contestata;c) ha errato la Corte d’appello nell’addossare a [OSCURATO:PERSONA] della prova di non avere ricevuto la lettera interruttiva dellaprescrizione.1.1. La censura sub (c) è manifestamente infondata; ne consegue laformazione del giudicato interno sulla rituale ricezione, da parte delricorrente, dell’atto interruttivo della prescrizione inviatogli dalla Generali eil conseguente assorbimento delle restanti censure formulate col primomotivo di ricorso.Infatti la Corte d’appello, con accertamento di fatto non sindacabile inquesta sede, ha ritenuto che l’indirizzo “via Barbusi n. 1, [OSCURATO:PERSONA](VR)”, ove fu spedito e ricevuto l’atto di costituzione in mora, coincidesse difatto con la residenza di [OSCURATO:PERSONA] per come risultante dagli attidello stato civile [e cioè “via Barbusi n. 1, [OSCURATO:PERSONA] (VR)”],argomentando dal fatto che a quell’indirizzo era stato spedito, ricevuto econosciuto anche l’atto di citazione.Una volta stabilito ciò in punto di fatto, la Corte d’appello correttamente haritenuto presunta la conoscibilità dell’atto di costituzione in mora da parte diRomeo Cappellari, giusta la previsione dell’art. 1335 c.c.. Ed infatti quandosia rimasto accertato che l’atto spedito a mezzo del servizio postale siaeffettivamente pervenuto al domicilio del destinatario, scatta la presunzionedi conoscenza prevista dall'art. 1335 cod. civ., la quale opera per il solofatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione(Cass. Sez. 3, 08/06/2012, n. 9303).1.2. Inconferenti sono i due precedenti di questa Corte richiamati dalricorrente a p. 12 del ricorso.Numero registro generale 23258/2022N.R.G.: 23258/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 13835/2026Data pubblicazione 12/05/2026Quanto a Cass. 11744/15, tale decisione dichiarò il ricorso inammissibile perviolazione dell’onere di specificità, sicché tutte le ulteriori argomentazioni ivicontenuto non sono che obiter dicta; tali argomentazioni, per di più, nonhanno affatto il contenuto preteso dal ricorrente, ma sono conformi allaregula iuris affermata dalla Corte d’appello con la sentenza qui impugnata,come svela il richiamo a Cass. 9303/12, di cui a p. 6 dell’ordinanza11744/15.Quanto a Cass. 6725/18, essa aveva ad oggetto una ipotesi ben diversa daquella odierna, ovvero il caso in cui il creditore sia stato in grado didimostrare la sola spedizione, ma non la ricezione, dell’atto di costituzionein mora.2. Il secondo motivo di ricorso.Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2697, 2054 c.c.;99, 112, 115, 116 c.p.c. e art. 292 cod. ass..L’illustrazione del motivo contiene varie deduzioni così riassumibili:-) era onere della Generali provare la colpa del convenuto, ai sensidell’art. 2054, primo comma, c.c.;-) tale prova non fu fornita;-) la Corte d’appello pertanto ha erroneamente ritenuto il convenutoresponsabile in via presuntiva ai sensi dell’art. 2054, secondo comma, c.c.;-) gli atti compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] intervenuta sul postorivelavano la colpa esclusiva del conducente antagonista;-) le infrazioni al codice della strada contestate al convenuto (carenzadei prescritti dispositivi luminosi) non furono la causa del sinistro.2.1. Il motivo è manifestamente infondato.Il primo comma dell’art. 2054 c.c. (che il ricorrente invoca, trascrivendolo ap. 14 del ricorso, senza mai distinguere tra i vari commi della norma) nonviene in rilievo nel nostro caso, in cui il sinistro consistette in uno scontrotra veicoli: e nel caso di scontro, come a tutti noto, trova applicazione ilsecondo comma, e non il primo, dell’art. 2054 c.c.Numero registro generale 23258/2022N.R.G.: 23258/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 13835/2026Data pubblicazione 12/05/2026L’onere della prova dunque non è stato affatto invertito; lo stabilire poi senel caso concreto vi fosse o meno la prova d’una colpa concorrente delconvenuto è questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità.3. Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2697, 99, 112, 115,116 c.p.c. e 292 cod. ass.Il ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto chespettasse a lui dimostrare l’eccessività dei pagamenti eseguiti dalla Generaliin favore dei terzi danneggiati, rispetto alla reale entità del danno. Aggiungeche, non essendo in possesso della documentazione clinica attestante idanni subìti dai terzi, non avrebbe potuto contestarla analiticamente.3.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni.La prima è che trattasi di censura estranea alla ratio decidendi: la Corted’appello infatti ha deciso la causa non già in base alla regola dell’oneredella prova, ma perché ha ritenuto dimostrata in concreto la congruità deirisarcimenti pagati dalla Generali ai terzi.La seconda è che la Corte d’appello ha condiviso il giudizio di “genericità”della contestazione sul quantum (giudizio già formulato dal Tribunale): e ilricorrente, nel contestare tale giudizio, non riassume né trascrive - inviolazione dell’onere imposto dall’art. 366, n. 6, c.p.c., quali furono le suedifese in primo grado.4. Il quarto motivo di ricorso.Col quarto motivo è denunciata la violazione degli artt. 292 cod. ass., 116c.p.c., 1227, 1304, 2054, 2055 c.c., 2697 c.c.L’illustrazione del motivo esordisce affermando che la domanda propostadall’impresa designata ai sensi dell’art. 292 cod. ass. non è tecnicamenteuna azione di regresso ex art. 1299 c.c.; poi prosegue trascrivendo la partedella sentenza impugnata in cui si afferma che [OSCURATO:SOCIETA] aveva dirittodi ripetere da [OSCURATO:PERSONA] tutto quanto versato ai terzi; infine siconclude con l’affermazione per cui la tesi (non è dato comprendere quale)Numero registro generale 23258/2022N.R.G.: 23258/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 13835/2026Data pubblicazione 12/05/2026della Corte d’appello “viene a cadere in relazione alla nuova decisione,pubblicata pochi giorni dopo, delle Sezioni Unite Corte Cassazione n. 21514in data 7-07-2022.Invero è stato [sic] definitivamente risolta la questione per cui l’azione inquestione viene qualificata come autonoma e speciale ex lege, nonassimilabile né allo schema tipico dell’azione di regresso tra coobbligatisolidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato”.4.1. Il motivo è inammissibile per la totale mancanza in esso di unacomprensibile censura avverso la sentenza impugnata.E’ arduo infatti comprendere per quale ragione dalla qualificazionedell’azione proposta dalla Generali come “azione nascente dalla legge”dovrebbe discendere la dimidiazione del credito vantato dall’impresadesignata.L’impresa designata paga il debito altrui, non il debito proprio (infatti ilpagamento libera il responsabile), sicché la sua rivalsa è retta dal principioquanti ea res erit: tanto pagherà, di tanto si rivarrà.5. Il quinto motivo di ricorso.Col quinto motivo è denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.Il ricorrente sostiene che, in presenza di corresponsabilità al 50%, le spesedovevano essere compensate. La Corte ha ritenuto invece sussistere unasoccombenza totale, basandosi su una qualificazione dell’azione (regresso)non più valida dopo la sentenza delle Sezioni Unite sopra ricordata (n.21514 del 2022).5.1. Il motivo è manifestamente infondato.La Corte ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza. Anchein questo caso, inoltre, è invocata in maniera non pertinente la decisione diquesta Corte n. 21514/22. La corretta qualificazione giuridica dell’azione dirivalsa che la legge accorda all’impresa designata infatti rileva ai fini dellaprescrizione, non certo ai fini dell’accertamento delle responsabilità, dellaquantificazione del danno o addirittura ai fini della regolazione delle spese.N.R.G.: 23258/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero registro generale 23258/2022Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 13835/2026Data pubblicazione 12/05/20266. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA].p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nellasomma di euro 8.200,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre I.V.A., cassaforense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 3 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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