CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 43462/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 25 febbraio 2021, ha riformato quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza emessa il 14 maggio 2019 dal Tribunale di Treviso all'esito di giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 commessa il 9 novembre 2017 e condannato alla pena di mesi 3 di arresto ed C 2.250,00 di ammenda (a fronte della pena di mesi 4 di arresto ed C 3.000,00 di ammenda inflitta in primo grado). La rideterminazione della pena si è resa necessaria perché la diminuzione imposta dalla scelta del rito abbreviato era stata operata dal giudice di primo grado nella misura di un terzo e non della metà, come è previsto, invece, dall'art. 442 comma 2 cod. proc. pen. per gli illeciti contravvenzionali. 2. L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza impugnata per mezzo del proprio difensore, lamentando mancanza i contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: in primo luogo, con riferimento alla determinazione della pena, corrispondente al massimo edittale previsto dalla legge per quanto riguarda la pena detentiva e prossima al massimo per quanto riguarda la pena pecuniaria; in secondo luogo, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente osserva che la determinazione della pena in misura così elevata non è stata motivata, se non con riferimento ai precedenti penali dell'imputato e al livello del tasso alcolemico, e che le medesime ragioni sono state addotte per negare l'applicazione delle attenuanti generiche. Sostiene che, così facendo, sarebbe stato violato il principio del «ne bis in idem sostanziale» in base al quale una stessa circostanza di fatto non può essere valutata sia ai fini della concessione o del diniego delle circostanze che ai fini della determinazione della pena (cita in tal senso, Sez. 6, n. 20818 del 23/01/2002, Bala, Rv. 222020). Rileva che, nel caso di specie, l'applicazione delle attenuanti generiche è giustificata dal corretto comportamento processuale e dal fatto che, pur avendo chiesto l'intervento del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] accettò di sottoporsi ad alcoltest senza attendere il suo arrivo. 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria in data 21 ottobre 2021 la difesa ha insistito per l'accoglimento.4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 5. Come noto, nel valutare la gravità del reato ai fini della determinazione della pena, il giudice deve tenere conto degli elementi indicati nell'art.133 cod. pen. Di quegli stessi elementi egli deve tenere conto (con i limiti indicati dai commi 2 e 3 dell'art. 62 bis cod. pen.) anche ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il principio del «ne bis in idem sostanziale», invocato dal ricorrente, trova fondamento nella previsione dell'art. 63, comma 1, cod. pen. in base al quale l'aumento o la diminuzione della pena previsti da circostanze tipizzate presuppongono una base di calcolo che esclude dai suoi elementi di valutazione il fatto integrante la circostanza. Ne consegue che «nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice di merito non può valutare un fatto integrante una specifica circostanza attenuante o aggravante sia ai fini della quantificazione della pena base che ai fini della sua successiva attenuazione o aggravamento» (cfr. Sez. 3, n. 40765 del 30/04/2015, Brutto, Rv. 264905). Questo principio non comporta, però, che gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. non possano essere considerati più volte se questo avviene sotto differenti profili e per fini diversi (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378). Al contrario, lo stesso elemento può essere legittimamente rivalutato in vista di una diversa finalità. In particolare, «ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche» (Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche, Rv. 258011). Per quanto esposto, la motivazione sviluppata dai giudici di merito non è censurabile, nella parte in cui fa riferimento ai medesimi elementi, indicativi della gravità del fatto, sia per confermare la determinazione della pena in misura superiore al minimo che il diniego delle attenuanti generiche. 6. La sentenza impugnata ha ritenuto congrua la determinazione della pena detentiva in misura corrispondente al massimo edittale osservando che il tasso alcolemico riscontrato (1,47 g/I alla prima prova, 1,38 g/I alla seconda prova) è prossimo al limite massimo previsto dall'art. 186 comma 2 lett. b) Cod. strada e l'imputato è gravato da «numerosi pregiudizi penali, tra cui anche un fatto specifico». Si tratta di una motivazione esauriente, scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e pertanto non censurabile in questa sede.La Corte territoriale ha poi confermato le valutazioni del giudice di primo grado quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, rilevando che, per la gravità della condotta e la personalità dell'imputato, non vi erano «le condizioni» per applicare l'art. 62 bis cod. pen. La richiesta di applicazione delle attenuanti generiche era fondata sul corretto comportamento dell'imputato, che ha collaborato con gli operanti accettando di sottoporsi ad alcoltest ancorché il difensore (che aveva avvisato) non fosse ancora arrivato; un comportamento che è stato implicitamente ritenuto inidoneo ai fini richiesti in ragione dell'alto tasso alcolemico e dei precedenti. Si tratta di una valutazione non censurabile in sede di legittimità. Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle