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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2025

Cassazione n. 31387/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo con cui si deduce l'assenza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, in quanto del tutto privo dei requisiti prescritti dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta ove la Corte di appello ha proceduto alla riduzione della pena inflitta dal giudice di primo grado valutando il comportamento dell'imputato successivo al reato (l'azione risarcitoria e la rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità), si prospetta una deduzione del tutto generica e peraltro anche inconferente lamentando che "i giudici omettono di eseguire in concreto una valutazione della condotta contestata alla luce della previsione di cui all'art. 129 c.p.p.", così si legge testualmente nel ricorso. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo con cui si deduce l'assenza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, in quanto del tutto privo dei requisiti prescritti dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta ove la Corte di appello ha proceduto alla riduzione della pena inflitta dal giudice di primo grado valutando il comportamento dell'imputato successivo al reato (l'azione risarcitoria e la rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità), si prospetta una deduzione del tutto generica e peraltro anche inconferente lamentando che "i giudici omettono di eseguire in concreto una valutazione della condotta contestata alla luce della previsione di cui all'art. 129 c.p.p.", così si legge testualmente nel ricorso. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 31387/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris