CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22937/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Germania il 10/03/2002avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte d'appello di CaltanissettaVisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsiL’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],insisteva, con conclusioni scritte, per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Caltanissetta, procedendo con le forme del ritoabbreviato, confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e BaranMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] per tre reati di detenzione a fini di spaccio di sostanzastupefacente (inquadrati nella fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R.n. 309 90) nonché per i reati di tentata estorsione e rapina agiti nei confronti diAlfonso [OSCURATO:PERSONA], acquirente inadempiente della sostanza.La Corte di appello concedeva ad entrambi i ricorrenti le circostanzeed infliggeva agli stessi la pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euromilleduecentosessantacinque di multa, ritenendo i reati avvinti dal vincolo dellacontinuazione ed applicando la diminuzione per il rito scelto.2. Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione il difensore di NicoSantaniello che deduceva:2.1. violazione di legge (art. 546 cod. proc. pen.) vizio di motivazionesarebbe stata violata la regola di giudizio prevista dall'art. 546 cod. proc. pen.che impone di valutare le tesi alternative proposte dalla difesa al fine di giungeread una sentenza di condanna “oltre ogni dubbio ragionevole”; nel caso in esamela conferma della responsabilità sarebbe stata fondata in modo pressochéesclusivo sulle dichiarazioni della persona offesa che non risulterebbe assistite daconferme esterne, dato che non sarebbero confermativi della responsabilità delSantaniello i messaggi inviati all’offeso dal fratello [OSCURATO:PERSONA]; a ciò siaggiungeva che il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta sarebbe statomodesto e compatibile con l’uso personale;In sintesi, si deduceva che la versione fornita dalla persona offesa sarebbeinverosimile dato che non sarebbe credibile che questa avesse tollerato per dueanni le vessazioni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] senza sporgere denuncia; la sequenzacriminosa sarebbe verosimile anche perché la condotta vessatoria sarebbescaturita da un debito di poche decine di euro. A ciò si aggiungeva che sarebbestato violato il principio della personalità della responsabilità penale in quanto ilsuo accertamento sarebbe stato effettuato sovrapponendo la posizione di NicoSantaniello a quella di [OSCURATO:PERSONA];2.2. violazione di legge (artt. 110, 628, 629 cod. pen.) e vizio dimotivazione e non riconoscimento della responsabilità concorsuale per i reati dirapina ed estorsione: non sarebbe stato provato il contributo causale delricorrente alla condotta delittuosa né la sussistenza dell’elemento soggettivo;con specifico riferimento alla rapina si allegava che la stessa sarebbe stataoriginata da un dissidio tra la persona offesa e [OSCURATO:PERSONA] verificatosialla presenza del ricorrente e che aveva condotto al temporaneoimpossessamento del telefono dell’offeso da parte del [OSCURATO:PERSONA].In sintesi, si deduceva che la conferma della responsabilità per i reati dirapina ed estorsione violerebbe sarebbe stata effettuata attraverso la illegittimaequiparazione della posizione del ricorrente a quella del fratello, senza procederead alcuna verifica personalizzata.Si deduceva, inoltre, che non sarebbe stato adeguatamente valutata lapossibilità di ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito un contributo di minimarilevanza inquadrabile ai sensi dell'art. 114 cod. pen. o che, comunque, il fattopotesse essere considerarsi “attenuato” alla luce delle indicazioni offerte dallaCorte costituzionale con la sentenza n.86 del 2024;2.3. violazione di legge (art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990) e vizio dimotivazione in ordine alla responsabilità per i tre episodi di detenzione a fini dispaccio di stupefacente: si deduceva che la sostanza sarebbe stata rinvenutanella disponibilità esclusiva del [OSCURATO:PERSONA] e che nessun elementoavrebbe consentito di ricondurre la stessa nella sfera di disponibilità o controllodel ricorrente (come si evincerebbe altresì dalla perquisizione domiciliareeseguita presso la sua abitazione che aveva dato esito negativo); si allegava,infine, che il rinvenimento di un bilancino elettronico nella disponibilità delBaran [OSCURATO:PERSONA] sarebbe insufficiente a dimostrare che la detenzione dellasostanza fosse destinata allo spaccio e non all'uso personale.In sintesi, si deduceva che sarebbe stata valutata la destinazione allospaccio della sostanza e che la responsabilità del ricorrente sarebbe stataaccertata sulla base di una illegittima equiparazione della sua posizione conquella del fratello.2.4. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordinealla definizione del trattamento sanzionatorio che sarebbe stato quantificatosenza tenere conto dei principi codicistici e costituzionali che regolano ladeterminazione della pena.3. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduceva:3.1. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordinealla conferma della responsabilità per il delitto di rapina: non sarebbe statoconsiderato che il ricorrente aveva restituito il telefono trafugato lo stesso giornoin cui se ne era impossessato appena il padre della persona offesa ne aveva fattorichiesta;3.2. violazione di legge (art. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione inordine alla conferma della responsabilità per il reato di tentata estorsione: nonsarebbe stato considerato che l'ultimo atto minatorio risalirebbe al marzo 2023 eche l’interruzione dell'azione criminosa era dipesa da una scelta autonoma delricorrente, il che avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a riconoscere ladesistenza;3.3. violazione di legge (art. 62 n. 4) cod. pen.) e vizio di motivazione inordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod.pen., che sarebbe stata illegittimamente denegata ritenendo ostative le modalitàdell'azione senza considerare l'esiguità del profitto e la modestia del danno.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.1.1.Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] nonsupera la soglia di ammissibilità: con lo stesso il ricorrente allega che la Corte diappello, nel confermare la responsabilità del ricorrente per i reati di rapina edestorsione, avrebbe violato la regola di giudizio de “l’oltre ogni ragionevoledubbio”.Quanto alla deducibilità in cassazione della violazione della regola di giudizioprevista dall’art. 546 cod. proc. pen. il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che la formuladell’”oltre ogni ragionevole dubbio” deve essere ricondotta alla necessità diconsiderare le tesi antagoniste proposte dalla difesa e che il mancato rispetto ditale regola (come anche di quella indicata nell’art. 192 cod. proc. pen) non puòessere tradotto nella invocazione di una diversa valutazione delle fonti di prova,ovvero di un’attività di valutazione del merito della responsabilità esclusa dalperimetro della giurisdizione di legittimità. La violazione di tale regola può inveceessere invocata in cassazione solo ove “precipiti” in una illogicità manifesta edecisiva del tessuto motivazionale.Invero non ogni “dubbio” sulla ricostruzione probatoria fatta propria dallaCorte di merito si traduce in una “illogicità manifesta”, essendo necessario chesia rilevato un vizio logico che incrini, in modo severo, la tenuta dellamotivazione, evidenziando una frattura non solo “manifesta”, ma anche“decisiva”, in quanto essenziale per la tenuta del ragionamento giustificativodella condanna.Si ritiene, cioè, che il parametro di valutazione indicato nell’art. 533 cod.proc. pen. che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni “dubbioragionevole” opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità:solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere invocato perottenere una valutazione alternativa delle prove; diversamente, in sede dilegittimità, la violazione delle regole di valutazione delle prove e, segnatamente,del criterio indicato dall’art. 533 cod. proc. pen. è invocabile solo quando sirisolva in una illogicità manifesta del percorso argomentativo (Sez. 2, n. 28957del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108).Nel caso in esame la Corte d'appello con motivazione che non si presta acensura rilevava che il ricorrente aveva preso attivamente parte alle azionicriminose contestate nonostante le minacce descritte nel capo di imputazionefossero state inviate sulle piattaforme di messaggistica telematica dal correo;la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] risultava infatti provata sulla base dellecoerenti e circostanziate dichiarazioni della persona offesa che trovavanoconferma ab externo nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e nelle registrazionivocali dei messaggi ricevuti dall'offeso sulla piattaforma “Instagram”.Segnatamente, la Corte ha rilevato che le prove raccolte consentissero diritenere che, nel corso dell'aggressione fisica ai danni di [OSCURATO:PERSONA], cuiaveva partecipato anche [OSCURATO:PERSONA] veniva proferita una minaccia dalSantaniello [OSCURATO:PERSONA]; le modalità della condotta criminosa indicavanocon chiarezza l'attività pienamente concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] chetrovavano ulteriore conferma in quanto dichiarato dell'offeso circa un incontrocon il ricorrente avvenuto tra il gennaio e il febbraio del 2022 nel corso delquale [OSCURATO:PERSONA] aveva proferito delle minacce (pag. 5 della sentenzaimpugnata).1.2. Anche il secondo motivo di ricorso, che contesta sia il riconoscimentodell’attività concorsuale che il mancato riconoscimento dell’attenuante previstadall’art. 114 cod. pen., è inammissibile.In ordine ai punti devoluti il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce:(a) che si ha concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. e non sempliceconnivenza, ogni qualvolta l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazionedell'illecito e quindi anche quando con la propria presenza agevola o rafforza ilproposito criminoso altrui, giacché tale situazione è ben diversa, sotto il profiloontologico e giuridico dell'adesione interna ad una altrui realizzazione criminosa,che nessun contributo arreca alla connessione del delitto (Sez. 1, n. 1172 del27/11/1991 - dep.1992, Terranova, Rv. 189075; Sez. 5, n. 21082 del13/04/2004, Terreno, Rv. 229200; Sez. 4, Sentenza n. 34754 del 20/11/2020,[OSCURATO:PERSONA]. 280244);(b) che per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cuiall'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attivitàprestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto ènecessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo deltutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, darisultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (Sez. 4, n.26525 del 07/06/2023, Malgara, Rv. 284771 – 01; Sez. 4, n. 49364 del19/07/2018, P., Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013,Modafferi, Rv. 254051).Nel pieno rispetto di tali coordinate ermeneutiche la Corte d'appelloconfermava l'accertamento di responsabilità relativo al concorso di NicoSantaniello nei reati di rapina ed estorsione rilevando che durante l'azionepredatoria contestata al capo 3) lo stesso fosse presente unitamente alMassimiliano [OSCURATO:PERSONA], il che indicava la piena condivisione dell’interoprogetto criminoso.La Corte di merito ha motivatamente escluso la minore importanza delcontributo prevista dall'art. 114 cod. pen. valorizzando il pieno concorso delricorrente alla complessiva azione predatoria (pagg. 5 e 6 della sentenzaimpugnata), come anche la sussistenza delle condizioni per concederel’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024,ritenendo ostative le gravi modalità dell'aggressione (pag. 5 della sentenzaimpugnata).Si tratta di una valutazione sorretta da una motivazione priva di vizi logicied aderente alle emergenze processuali che non si presta ad alcuna censura inquesta sede.1.3. Non supera la soglia di ammissibilità neanche il terzo motivo di ricorsocon il quale si invoca una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativadelle prove poste a fondamento dell’accertamento di responsabilità relativo ai trereati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine allavalutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte dilegittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine allacapacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compitoè limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e dellasua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essereallegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre:Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudicedi legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad unarivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllosulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logicadella interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01).Nel caso in esame la Corte d'appello rilevava che all'esito delleperquisizioni effettuate nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] eranostate ritrovate tre dosi di sostanza stupefacente di tipo marijuana ed un bilancinoelettronico di precisione, circostanze che consentivano di ritenere provato che lasostanza rinvenuta fosse destinata alla cessione; tale dato assumeva rilevanzaunivoca se interpretato unitamente alle minacce – provenienti da entrambi gliimputati - nei confronti dell’acquirente [OSCURATO:PERSONA] elemento decisivo perricondurre la disponibilità e la vendita della sostanza anche al [OSCURATO:PERSONA](pag. 7 della sentenza impugnata).1.4. L’ultimo motivo di ricorso con il quale si deduce l’illegittima definizionedel trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che, in punto di quantificazione della pena, i giudici dimerito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitatonel rispetto dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.Invero la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo dimotivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruoaumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità adelinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazionedel ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiorealla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv. 271243 – 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv.259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri,Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, ilrisultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui varielementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte delgiudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche inrelazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertatal'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerlaadeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pureintuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. edanche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello,Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello hafornito un'adeguata e persuasiva giustificazione in ordine alla definizione deltrattamento sanzionatorio riconoscendo le circostanze attenuanti generiche congiudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti; la pena è stata determinata conmotivazione ineccepibile tenuto conto della puntuale giustificazione di tutti ipassaggi che hanno condotto alla sua definitiva quantificazione (pag. 7 dellasentenza impugnata).2.Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nonsupera la soglia di ammissibilità.2.1. I primi due motivi di ricorso non sono consentiti in quanto in quanto siprofilano reiterativi delle doglianze proposte con la prima impugnazione, dunqueaspecifici; le doglianze risultano comunque dirette ad ottenere una rivalutazionedella capacità dimostrativa delle prove poste a conferma della responsabilità peri reati di rapina e di tentata estorsione, attività esclusa dal perimetro checircoscrive la competenza affidata al giudice di legittimità (si richiama al riguardoquanto la giurisprudenza indicata al paragrafo tre 1.3).2.1.1.Nel dettaglio, con riferimento alle doglianze proposte nei confrontidella conferma della responsabilità per la rapina, la Corte d'appello rilevava cheil fatto che il telefono cellulare fosse stato sottratto alla persona offesa dopo chequesta era stata presa a calci e pugni evidenziava la diretta relazione tral’apprensione e la violenza, non assumendo rilievo ai fini dell'esclusionedell'elemento soggettivo la restituzione - peraltro neanche immediata - deltelefono al depredato (pag. 4 della sentenza impugnata).2.1.2. Con riguardo, invece, alla tentata estorsione la Corte d'appelloriteneva che si vertesse in un'ipotesi di tentativo e che non fosse riconoscibile ladesistenza volontaria tenuto conto che dalle prove raccolte emergeva chel'azione estorsiva non era stata portata a termine unicamente in ragione dellastrenua resistenza manifestata dalla persona offesa che non aveva ceduto leaggressive richieste dei ricorrenti.La Corte di merito osservava, inoltre, che, contrariamente a quanto allegatodalla difesa, le ultime minacce risalivano non già all'ottobre del 2022 ma almarzo del 2023 quando [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto ulteriori messaggiintimidatori da [OSCURATO:PERSONA]; in quell'occasione il padredell'offeso aveva chiesto l'intervento dei carabinieri, i quali si erano recatipresso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] inducendo il [OSCURATO:PERSONA] BaranSantaniello ad allontanarsi: era evidente pertanto che l'intervento delle forzedell'ordine unitamente alla resistenza manifestata alla persona offesa avevaimpedito agli imputati di portare a compimento i loro propositi sicché non eraravvisabile alcuna forma di desistenza volontaria (pag. 6 della sentenzaimpugnata).Si tratta di una valutazione pienamente coerente con i consolidati principiindicati dalla Cassazione secondo cui la desistenza volontaria postula chel'interruzione dell'azione criminosa sia la conseguenza di una autonoma e liberadeterminazione dell'agente e non di fattori esterni che abbiano impedito o resovana la prosecuzione dell'azione (ex plurimis: Sez. 1, n. 13104 del 13/12/2024,dep. 2025, R., Rv. 287875 - 01).2.2.Non supera la soglia di ammissibilità neanche l'ultimo motivo di ricorsocon il quale si contesta la motivazione in ordine al rigetto dell'attenuante previstadall'art. 62, n. 4 cod. pen.In materia il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che l'attenuante del danno di speciale tenuitànon è configurabile in riferimento al delitto di estorsione, di natura plurioffensiva,quando, seppur derivato dalle azioni violente o minacciose un pregiudiziopatrimoniale di modesto valore economico, lo stesso sia accompagnato darilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale della vittima (Tra lealtre: Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080; Sez. 2, n. 12456 del04/03/2008, Umina e altri, Rv. 239749).Nel caso in esame la Corte di appello, con motivazione che non si presta adalcuna censura, rilevava che la pervicacia la violenza e la gravità delle minacceproferite in concorso da due ricorrenti, valutata anche alla luce dell'ulteriorepregiudizio cagionato alla persona offesa - la quale in querela aveva riferito diavere modificato le proprie abitudini di vita evitando di uscire di casa - nonconsentiva di costavano riconoscimento dell'invocato beneficio (pag. 7 dellasentenza impugnata).3. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 4 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]