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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2023

Cassazione n. 30661/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20811/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 58/2019 depositata il11.1. 2019. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.10.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 19.4.2005 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Napoli per sentirla condannare alla restituzione delle somme indebitamente versate in relazione al rapporto di conto corrente sorto nel 1982 con la [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia, poi fusa con la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno nella [OSCURATO:SOCIETA], che assumeva non accompagnato dalla stipulazione di alcuna convenzione, regolato arbitrariamente dalla Banca con applicazione delle sue condizioni su piazza; l’attore ha assunto la nullità della determinazione dell’interesse ultralegale, la inapplicabilità delle commissioni di massimo scoperto (c.m.s.), la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’erronea individuazione dei giorni di effettiva esecuzione delle operazioni, l’usurarietà dei tassi applicati in rapporto al tasso annoi effettivo globale (t.a.e.g.), la responsabilità per danni della Banca.

Con sentenza del 13.3.2013 il Tribunale adito, accogliendo l’eccezione proposta dalla convenuta, ha declinato la competenza per territorio in favore del Tribunale di Avellino, in applicazione della clausola contrattuale istitutiva di quel foro convenzionale.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello dinanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna della Banca appellata al pagamento di somme indebite per € 2.867.132,54, oltre accessori e spese, a cui ha resistito l’appellata.

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 11.1.2019 ha accolto parzialmente il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, ha limitato alla data del 18.4.1996 la decorrenza della declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli e ha rigettato nel resto l’appello e la domanda proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], a spese compensate e con l’onere della consulenza tecnica a carico dell’attore appellante.

La Corte di appello: a) ha dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato al secondo motivo, relativo alla validità della pattuizione del foro esclusivo contenuta nel contratto del 18.4.1996; b) ha ritenuto che sulla questione di competenza non si fosse formato il giudicato interno per effetto delle ordinanze del 12.12.2005 e del 21.11.2016, ritenute di carattere meramente interlocutorio e prive di efficacia decisoria; c) ha ritenuto che il rapporto bancario risalente al 1982, senza redazione di contratto per iscritto, formalizzato per iscritto il 18.4.1996, chiuso il 31.3.2004, avesse carattere unitario, ma che la clausola relativa al foro convenzionale del 1996 non potesse applicarsi retroattivamente; d) ha respinto l’eccezione di prescrizione, ritenuta decennale, avendo il dott.[OSCURATO:PERSONA] agito il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a fronte della comunicazione di chiusura del rapporto del 27.12.2004; e) ha ritenuto corretto procedere al ricalcolo per il periodo 1982-1996 sulla scorte dei soli interessi legali, esclusa capitalizzazione e c.m.s.; f) ha rilevato la mancata produzione degli estratti conto fin dall’inizio del rapporto (mancanti dal 1982 al 31.12.1983 e dal 31.3.1989 al 30.6.1996), addebitandone le conseguenze all’appellante; g) ha ritenuto irrilevante il fatto che la Banca non avesse ottemperato all’ordine di esibizione emesso nei suoi confronti per la decennalità dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili previsto a suo carico. 3.

Avverso la predetta sentenza, dichiarata notificata in data 30.4.2019, con atto notificato il 28.6.2019 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 3.9.2019 ha proposto controricorso BPER Banca già [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-[OSCURATO:PERSONA] incorporante per fusione la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Entrambe le parti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata della Corte di appello di Napoli è stata pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il ricorrente e la controricorrente dichiarano il provvedimento impugnato è stato notificato in data 30.4.2019.

Il ricorrente non ha depositato la relativa relazione di notificazione, come prescritto dalla legge.

Tuttavia il ricorso non appare improcedibile per il mancato deposito, contestualmente al ricorso, nella cancelleria della Corte, di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art.369, comma 2, n.2, c.p.c., perché la stessa è stata prodotta dalla parte controricorrente (come documento n.2) nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c. (Sez.

U, n. 21349 del 6.7.2022 nonché Cass., Sez.U n.10648 del 2.5.2017).

5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

Il ricorrente premette che la Corte di appello aveva accolto i motivi da lui formulati con riferimento alla unicità del rapporto intercorso fra le parti, all’eccezione di prescrizione, alla disciplina applicabile al rapporto, cosa che avrebbe dovuto condurre all’accoglimento della sua domanda e lamenta che la Corte di appello abbia omesso di valutare la documentazione contabile prodotta e le altre prove emerse in istruttoria.

In particolare, il ricorrente sostiene che il conto non era stato operativo fra il 31.3.1989 e il 30.6.1996; che il Consulente tecnico d’ufficio (breviter: C.t.u.) aveva eseguito un ricalcolo del saldo al 31.3.1989 in lire 3.015.280.760 a credito del correntista, per effetto del versamento della somma di lire 5.466.635.370 nel conto in quel momento passivo per lire 2.451.354.416 (saldo ricalcolato dal C.t.u. prima del versamento); che successivamente il conto era rimasto pressoché fermo sino al 18.4.1996; che la Banca non aveva prodotto l’estratto conto successivo alla riapertura; che la Corte aveva fatto riferimento ai calcoli del C.t.u. senza rendersi conto, non avendo esaminato i prospetti allegati alla perizia, che il versamento dell’importo di lire 5.466.635.370 era avvenuto il 31.3.1989 anche se risultava contabilizzato solo nell’estratto conto del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

6. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.2697 cod.civ., 115 e 116 cod.proc.civ. e 119 d.lgs. 385 del 1993.

Il ricorrente sostiene che la Banca era tenuta alla produzione degli estratti conto al fine di offrire la prova del proprio credito, a prescindere dalla decennalità dell’obbligo di conservazione dei documenti contabili, e ricorda che il Giudice aveva ordinato l’esibizione e aveva raccomandato al C.t.u., di applicare in quel periodo l’interesse legale in mancanza degli estratti conto dal 31.12.1989 al 18.4.1996, non depositati dalla Banca e presumibilmente inesistenti per il mancato utilizzo in quel periodo del conto corrente 7661.

Secondo il ricorrente, la controparte non aveva contestato l’assenza di operazioni nel periodo 1989-1996 e il 18.4.1996 il conto era ripartito da saldo zero, mentre, stando al C.t.u., dopo il versamento della somma di lire 5.466.635.370 nel 1989 il conto versava a credito del correntista e da allora erano maturati solo interessi attivi; sicché, anche in assenza degli estratti conto non prodotti dalla Banca e probabilmente inesistenti, la situazione contabile poteva essere compiutamente ricostruita.

7. È opportuno premettere che la questione dell’ammissibilità dell’appello proposto dall’attuale ricorrente avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Avellino, senza decidere il merito della causa, in luogo del corretto strumento di impugnazione del regolamento di competenza ex art.42 cod.proc.civ., non è stata oggetto di alcuna eccezione di parte, né di rilievo d’ufficio e neppure di impugnazione in questa sede, e può ritenersi quindi ormai superata.

Del pari, nessuna parte ha impugnato e censurato la decisione della Corte partenopea, che, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’incompetenza territoriale «parziale»limitatamente al rapporto successivo alla data del 18.4.1996.

8. Quanto al primo motivo, la premessa svolta dal ricorrente circa l’avvenuto accoglimento di talune censure da lui proposte quale appellante avverso la decisione di primo grado, ha valore di mera puntualizzazione ma è priva di contenuto critico. 9.

Il vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti presuppone l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

Inoltre: i) non costituiscono, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); ii) il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Tale decisività, in quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito.

Poiché l’attributo si riferisce al “fatto” in sé, la “decisività” asserisce, inoltre, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano già Cass. n. 22979 del 2004; Cass.n. 3668 del 2013; la prognosi in termini di “certezza” della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670 del 2015); iii) lo stesso deve essere stato “oggetto di discussione tra le parti”: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti; iv) la parte ricorrente deve indicare -nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. e 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. - il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extra- testuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

10. Il ricorrente non individua con chiarezza il fatto storico preciso e decisivo non esaminato dalla Corte territoriale, non valendo certamente a tal fine il richiamo alla «documentazione contabile prodotta e le altre prove emerse in istruttoria» (ricorso, pag.21), che sono evidenze probatorie e non fatti storici, e comunque non fatti precisi, specifici, e decisivi.

Dalle argomentazioni sviluppate alle pagine 22 e seguenti del ricorso –e meglio sviluppate nei riferimenti ai documenti trascurati solo con la memoria illustrativa del 12.10.2023 e i riferimenti ai documenti n.76,77 e 78 – sembrerebbe che il ricorrente sostenga che la Corte di appello ha omesso di valutare il versamento da lui eseguito di lire 5.466.635.370 avvenuto il 31.3.1989 e contabilizzato dalla Banca solo il 30.6.1989, la «sostanziale» inattività del conto dal 1989 al 1996 e la «riapertura» del conto nel 1996 con saldo zero.

Nella sua memoria il ricorrente spiega che la Corte di appello non avrebbe esaminato il documento n. 76, depositato in prime cure con la memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c., da cui si evinceva l’avvenuto versamento, in data 9.6.1989, con valuta al 31.3.1989, sul conto corrente oggetto di causa, dell’importo di £ 5.466.635.370 per coprire il debito allora erroneamente contabilizzato dalla Banca, pari a £ 5.466.635.370 e inoltre che la Corte non avrebbe tenuto conto dei documenti n. 77 e 78, anch’essi depositati con la memoria istruttoria ai sensi dell’art. 184 c.p.c., che attestavano che, alla data del 31.3.1989, il saldo del conto era pari a zero.

Tuttavia il fatto che vi sia stata totale o sostanziale, qualunque cosa ciò significhi, inattività dell’unitario conto corrente negli anni dal 1989 al 1996, non risulta affatto accertato in sentenza e anzi la Corte di appello, alla luce di quanto argomentato nei § 8 e 9 della sentenza, ha disatteso le pretese del ricorrente per l’assenza di conforto probatorio, a carico del correntista, circa l’andamento del conto corrente nel periodo in questione.

Tantomeno rileva ai fini della confutazione della ratio decidendi la pretesa mancata considerazione dell’ingente versamento del 1989 e del saldo zero del 1996, poiché la Corte ha basato il rigetto su tutt’altra considerazione e cioè che il dott. [OSCURATO:PERSONA] non avesse provato l’andamento del conto per tutto il periodo rilevante dal 1983 sino alla data di ritenuto discrimine della competenza, e cioè al18.4.1996.

12. Il secondo motivo di ricorso in parte si basa su analoghe considerazioni e assume innanzitutto che sarebbe stato incontroverso che non ci fosse stata alcuna operazione fra il 1989 e il 1996 e che ci fosse stata una sorta di quiescenza del rapporto bancario, nel cui cointesto si giustificava l’assenza stessa degli estratti conto.

Il motivo al riguardo è assolutamente generico e non autosufficiente.

Per il principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione - la cui omissione espunge il fatto dall’ambito del controverso ed esclude il bisogno di prova ex art.115 cod.proc.civ. - non può prescindere dalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti, dato che l'onere di specifica contestazione, a opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Sez.3, 5.3.2019, n. 6303).

E ciò tanto nel caso in cui il ricorrente lamenti l’erronea qualificazione da parte del giudice del merito di un fatto come non contestato, sia perché effettivamente e specificamente contestato da parte sua, sia perché non allegato in modo specifico dalla controparte, quanto nel caso, che ricorre nella presente fattispecie, in cui il ricorrente lamenti la mancata qualificazione del fatto come non contestato da parte del Giudice del merito, benché fosse stato specificamente allegato e la controparte non lo avesse specificamente contestato (Sez.3, 5.3.2019, n. 6303; Sez. 6- 3, n. 12840 del 22.5.2017; Sez. 3, n. 20637 del 13.10.2016; Sez. 1, n. 9843 del 7.5.2014; Sez. 1, n. 324 del 11.1.2007).

Nella fattispecie il ricorrente non indica neppure quali sarebbero i fatti precisi allegati con l’atto introduttivo, non contestati o contestati solo genericamente dalla controparte, che potrebbero essere posti a base della decisione in quanto esonerati dalla prova, e non riproduce gli atti processuali della controparte che avrebbero concretato l’omissione di specifica contestazione.

13. Il ricorrente denuncia poi violazione degli artt.115 e 116 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'articolo 115 cod.proc.civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

Analogamente, la violazione dell'articolo 116 cod.proc.civ. è idonea a integrare il vizio di cui all'articolo 360, n. 4, del cod.proc.civ., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'articolo 116 del cod.proc.civ., che non a caso è rubricato «della valutazione delle prove» (Sez.3, 28.2.2017, n. 5009; Sez.2, 14.3.2018, n. 6231).

Infine la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Sez.2, 24.1.2020, n. 1634; Sez. lav., 19.8.2020, n. 17313; Sez. 6, 23.10.2018 n.26769; Sez.3, 29.5.2018, n.13395; Sez.2, 7.11.2017 n.26366).

14. La causa è stata promossa dal [OSCURATO:PERSONA] che ha agito per la ripetizione dell’indebito, mentre la Banca si è limitata a resistere alla domanda.

L’onere della prova di produrre la documentazione bancaria necessaria alla ricostruzione del rapporto e all’accertamento dell’indebito compete ex art.2697 cod.civ. al correntista.

Il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (in tema: Sez.1, 7.5.2015, n. 9201; Sez.1, 13.10.2016, n. 20693; Sez.1, 23.10.2017, n. 24948; Sez.1, 28.11.2018, n. 30822; Sez.1, 3.12.2018, n. 31187; Sez. 1, n. 30822 del 28.11.2018; Sez.1, 2.5.2019, n. 11543).

In tale evenienza l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costitutivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Sez.1, 2.5.2019, n. 11543 cit.; cfr. pure Sez.1, 28.11.2018, n. 30822 cit.).

Compete quindi al correntista, attore per la ripetizione dell’indebito, la produzione degli estratti conto, anche se la più recente giurisprudenza ha messo in luce la possibilità di soddisfare l’onere anche con la produzione di documentazione alternativa.

Si è infatti chiarito che nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Sez. 1, n. 37800 del 27.12.2022; Sez. 6 - 1, n. 29190 del 21.12.2020).

Il predetto principio non è stato messo in discussione dal ricorrente, che si è limitato a sostenere che il vuoto documentale non aveva rilievo perché in quel periodo il conto era stato inattivo e che i Giudici avevano mal valutato le prove acquisite.

15. Infine il ricorrente sostiene che la Banca era tenuta alla produzione degli estratti conto, anche oltre il limite dei dieci anni, per fornire la prova del proprio credito e assume altresì che con ogni probabilità gli estratti conto mancanti non esistevano.

Quest’ultima affermazione è contraddittoria perché la richiesta di ordine di esibizione presuppone l’esistenza della cosa che ne costituisce l’oggetto e se del caso la prova che il destinatario dell’ordine la possiede (art.94 disp.att. cod.proc.civ.).

In secondo luogo, l’affermazione è in contrasto con l’accertamento contenuto nella sentenza, senza alcuna attitudine a infrangerlo, visto che la Corte di appello ha ritenuto che la Banca potesse non conservare i documenti e non già che essi non fossero mai venuti ad esistenza.

In ogni caso, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato. (Sez. 1, n. 24641 del 13.9.2021; Sez. 1, n. 23861 del 1.8.2022; Sez.1, n. 9082 del 31.3.2023, nonché con ulteriori precisazioni Sez. 1, n. 12993 del 12.5.2023).

16. Per i motivi esposti occorre rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 20.000,00 per compensi, € 200,00 per es borsi , 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20811/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 58/2019 depositata il11.1. 2019. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.10.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 19.4.2005 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Napoli per sentirla condannare alla restituzione delle somme indebitamente versate in relazione al rapporto di conto corrente sorto nel 1982 con la [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia, poi fusa con la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno nella [OSCURATO:SOCIETA], che assumeva non accompagnato dalla stipulazione di alcuna convenzione, regolato arbitrariamente dalla Banca con applicazione delle sue condizioni su piazza; l’attore ha assunto la nullità della determinazione dell’interesse ultralegale, la inapplicabilità delle commissioni di massimo scoperto (c.m.s.), la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’erronea individuazione dei giorni di effettiva esecuzione delle operazioni, l’usurarietà dei tassi applicati in rapporto al tasso annoi effettivo globale (t.a.e.g.), la responsabilità per danni della Banca. Con sentenza del 13.3.2013 il Tribunale adito, accogliendo l’eccezione proposta dalla convenuta, ha declinato la competenza per territorio in favore del Tribunale di Avellino, in applicazione della clausola contrattuale istitutiva di quel foro convenzionale. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello dinanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna della Banca appellata al pagamento di somme indebite per € 2.867.132,54, oltre accessori e spese, a cui ha resistito l’appellata. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 11.1.2019 ha accolto parzialmente il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, ha limitato alla data del 18.4.1996 la decorrenza della declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli e ha rigettato nel resto l’appello e la domanda proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], a spese compensate e con l’onere della consulenza tecnica a carico dell’attore appellante. La Corte di appello: a) ha dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato al secondo motivo, relativo alla validità della pattuizione del foro esclusivo contenuta nel contratto del 18.4.1996; b) ha ritenuto che sulla questione di competenza non si fosse formato il giudicato interno per effetto delle ordinanze del 12.12.2005 e del 21.11.2016, ritenute di carattere meramente interlocutorio e prive di efficacia decisoria; c) ha ritenuto che il rapporto bancario risalente al 1982, senza redazione di contratto per iscritto, formalizzato per iscritto il 18.4.1996, chiuso il 31.3.2004, avesse carattere unitario, ma che la clausola relativa al foro convenzionale del 1996 non potesse applicarsi retroattivamente; d) ha respinto l’eccezione di prescrizione, ritenuta decennale, avendo il dott.[OSCURATO:PERSONA] agito il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a fronte della comunicazione di chiusura del rapporto del 27.12.2004; e) ha ritenuto corretto procedere al ricalcolo per il periodo 1982-1996 sulla scorte dei soli interessi legali, esclusa capitalizzazione e c.m.s.; f) ha rilevato la mancata produzione degli estratti conto fin dall’inizio del rapporto (mancanti dal 1982 al 31.12.1983 e dal 31.3.1989 al 30.6.1996), addebitandone le conseguenze all’appellante; g) ha ritenuto irrilevante il fatto che la Banca non avesse ottemperato all’ordine di esibizione emesso nei suoi confronti per la decennalità dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili previsto a suo carico. 3. Avverso la predetta sentenza, dichiarata notificata in data 30.4.2019, con atto notificato il 28.6.2019 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo due motivi. Con atto notificato il 3.9.2019 ha proposto controricorso BPER Banca già [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-[OSCURATO:PERSONA] incorporante per fusione la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. Entrambe le parti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata della Corte di appello di Napoli è stata pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il ricorrente e la controricorrente dichiarano il provvedimento impugnato è stato notificato in data 30.4.2019. Il ricorrente non ha depositato la relativa relazione di notificazione, come prescritto dalla legge. Tuttavia il ricorso non appare improcedibile per il mancato deposito, contestualmente al ricorso, nella cancelleria della Corte, di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art.369, comma 2, n.2, c.p.c., perché la stessa è stata prodotta dalla parte controricorrente (come documento n.2) nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c. (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022 nonché Cass., Sez.U n.10648 del 2.5.2017). 5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Il ricorrente premette che la Corte di appello aveva accolto i motivi da lui formulati con riferimento alla unicità del rapporto intercorso fra le parti, all’eccezione di prescrizione, alla disciplina applicabile al rapporto, cosa che avrebbe dovuto condurre all’accoglimento della sua domanda e lamenta che la Corte di appello abbia omesso di valutare la documentazione contabile prodotta e le altre prove emerse in istruttoria. In particolare, il ricorrente sostiene che il conto non era stato operativo fra il 31.3.1989 e il 30.6.1996; che il Consulente tecnico d’ufficio (breviter: C.t.u.) aveva eseguito un ricalcolo del saldo al 31.3.1989 in lire 3.015.280.760 a credito del correntista, per effetto del versamento della somma di lire 5.466.635.370 nel conto in quel momento passivo per lire 2.451.354.416 (saldo ricalcolato dal C.t.u. prima del versamento); che successivamente il conto era rimasto pressoché fermo sino al 18.4.1996; che la Banca non aveva prodotto l’estratto conto successivo alla riapertura; che la Corte aveva fatto riferimento ai calcoli del C.t.u. senza rendersi conto, non avendo esaminato i prospetti allegati alla perizia, che il versamento dell’importo di lire 5.466.635.370 era avvenuto il 31.3.1989 anche se risultava contabilizzato solo nell’estratto conto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 6. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.2697 cod.civ., 115 e 116 cod.proc.civ. e 119 d.lgs. 385 del 1993. Il ricorrente sostiene che la Banca era tenuta alla produzione degli estratti conto al fine di offrire la prova del proprio credito, a prescindere dalla decennalità dell’obbligo di conservazione dei documenti contabili, e ricorda che il Giudice aveva ordinato l’esibizione e aveva raccomandato al C.t.u., di applicare in quel periodo l’interesse legale in mancanza degli estratti conto dal 31.12.1989 al 18.4.1996, non depositati dalla Banca e presumibilmente inesistenti per il mancato utilizzo in quel periodo del conto corrente 7661. Secondo il ricorrente, la controparte non aveva contestato l’assenza di operazioni nel periodo 1989-1996 e il 18.4.1996 il conto era ripartito da saldo zero, mentre, stando al C.t.u., dopo il versamento della somma di lire 5.466.635.370 nel 1989 il conto versava a credito del correntista e da allora erano maturati solo interessi attivi; sicché, anche in assenza degli estratti conto non prodotti dalla Banca e probabilmente inesistenti, la situazione contabile poteva essere compiutamente ricostruita. 7. È opportuno premettere che la questione dell’ammissibilità dell’appello proposto dall’attuale ricorrente avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Avellino, senza decidere il merito della causa, in luogo del corretto strumento di impugnazione del regolamento di competenza ex art.42 cod.proc.civ., non è stata oggetto di alcuna eccezione di parte, né di rilievo d’ufficio e neppure di impugnazione in questa sede, e può ritenersi quindi ormai superata. Del pari, nessuna parte ha impugnato e censurato la decisione della Corte partenopea, che, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’incompetenza territoriale «parziale»limitatamente al rapporto successivo alla data del 18.4.1996. 8. Quanto al primo motivo, la premessa svolta dal ricorrente circa l’avvenuto accoglimento di talune censure da lui proposte quale appellante avverso la decisione di primo grado, ha valore di mera puntualizzazione ma è priva di contenuto critico. 9. Il vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti presuppone l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Inoltre: i) non costituiscono, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); ii) il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Tale decisività, in quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito. Poiché l’attributo si riferisce al “fatto” in sé, la “decisività” asserisce, inoltre, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano già Cass. n. 22979 del 2004; Cass.n. 3668 del 2013; la prognosi in termini di “certezza” della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670 del 2015); iii) lo stesso deve essere stato “oggetto di discussione tra le parti”: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti; iv) la parte ricorrente deve indicare -nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. e 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. - il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extra- testuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). 10. Il ricorrente non individua con chiarezza il fatto storico preciso e decisivo non esaminato dalla Corte territoriale, non valendo certamente a tal fine il richiamo alla «documentazione contabile prodotta e le altre prove emerse in istruttoria» (ricorso, pag.21), che sono evidenze probatorie e non fatti storici, e comunque non fatti precisi, specifici, e decisivi. Dalle argomentazioni sviluppate alle pagine 22 e seguenti del ricorso –e meglio sviluppate nei riferimenti ai documenti trascurati solo con la memoria illustrativa del 12.10.2023 e i riferimenti ai documenti n.76,77 e 78 – sembrerebbe che il ricorrente sostenga che la Corte di appello ha omesso di valutare il versamento da lui eseguito di lire 5.466.635.370 avvenuto il 31.3.1989 e contabilizzato dalla Banca solo il 30.6.1989, la «sostanziale» inattività del conto dal 1989 al 1996 e la «riapertura» del conto nel 1996 con saldo zero. Nella sua memoria il ricorrente spiega che la Corte di appello non avrebbe esaminato il documento n. 76, depositato in prime cure con la memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c., da cui si evinceva l’avvenuto versamento, in data 9.6.1989, con valuta al 31.3.1989, sul conto corrente oggetto di causa, dell’importo di £ 5.466.635.370 per coprire il debito allora erroneamente contabilizzato dalla Banca, pari a £ 5.466.635.370 e inoltre che la Corte non avrebbe tenuto conto dei documenti n. 77 e 78, anch’essi depositati con la memoria istruttoria ai sensi dell’art. 184 c.p.c., che attestavano che, alla data del 31.3.1989, il saldo del conto era pari a zero. Tuttavia il fatto che vi sia stata totale o sostanziale, qualunque cosa ciò significhi, inattività dell’unitario conto corrente negli anni dal 1989 al 1996, non risulta affatto accertato in sentenza e anzi la Corte di appello, alla luce di quanto argomentato nei § 8 e 9 della sentenza, ha disatteso le pretese del ricorrente per l’assenza di conforto probatorio, a carico del correntista, circa l’andamento del conto corrente nel periodo in questione. Tantomeno rileva ai fini della confutazione della ratio decidendi la pretesa mancata considerazione dell’ingente versamento del 1989 e del saldo zero del 1996, poiché la Corte ha basato il rigetto su tutt’altra considerazione e cioè che il dott. [OSCURATO:PERSONA] non avesse provato l’andamento del conto per tutto il periodo rilevante dal 1983 sino alla data di ritenuto discrimine della competenza, e cioè al18.4.1996. 12. Il secondo motivo di ricorso in parte si basa su analoghe considerazioni e assume innanzitutto che sarebbe stato incontroverso che non ci fosse stata alcuna operazione fra il 1989 e il 1996 e che ci fosse stata una sorta di quiescenza del rapporto bancario, nel cui cointesto si giustificava l’assenza stessa degli estratti conto. Il motivo al riguardo è assolutamente generico e non autosufficiente. Per il principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione - la cui omissione espunge il fatto dall’ambito del controverso ed esclude il bisogno di prova ex art.115 cod.proc.civ. - non può prescindere dalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti, dato che l'onere di specifica contestazione, a opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Sez.3, 5.3.2019, n. 6303). E ciò tanto nel caso in cui il ricorrente lamenti l’erronea qualificazione da parte del giudice del merito di un fatto come non contestato, sia perché effettivamente e specificamente contestato da parte sua, sia perché non allegato in modo specifico dalla controparte, quanto nel caso, che ricorre nella presente fattispecie, in cui il ricorrente lamenti la mancata qualificazione del fatto come non contestato da parte del Giudice del merito, benché fosse stato specificamente allegato e la controparte non lo avesse specificamente contestato (Sez.3, 5.3.2019, n. 6303; Sez. 6- 3, n. 12840 del 22.5.2017; Sez. 3, n. 20637 del 13.10.2016; Sez. 1, n. 9843 del 7.5.2014; Sez. 1, n. 324 del 11.1.2007). Nella fattispecie il ricorrente non indica neppure quali sarebbero i fatti precisi allegati con l’atto introduttivo, non contestati o contestati solo genericamente dalla controparte, che potrebbero essere posti a base della decisione in quanto esonerati dalla prova, e non riproduce gli atti processuali della controparte che avrebbero concretato l’omissione di specifica contestazione. 13. Il ricorrente denuncia poi violazione degli artt.115 e 116 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'articolo 115 cod.proc.civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. Analogamente, la violazione dell'articolo 116 cod.proc.civ. è idonea a integrare il vizio di cui all'articolo 360, n. 4, del cod.proc.civ., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'articolo 116 del cod.proc.civ., che non a caso è rubricato «della valutazione delle prove» (Sez.3, 28.2.2017, n. 5009; Sez.2, 14.3.2018, n. 6231). Infine la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Sez.2, 24.1.2020, n. 1634; Sez. lav., 19.8.2020, n. 17313; Sez. 6, 23.10.2018 n.26769; Sez.3, 29.5.2018, n.13395; Sez.2, 7.11.2017 n.26366). 14. La causa è stata promossa dal [OSCURATO:PERSONA] che ha agito per la ripetizione dell’indebito, mentre la Banca si è limitata a resistere alla domanda. L’onere della prova di produrre la documentazione bancaria necessaria alla ricostruzione del rapporto e all’accertamento dell’indebito compete ex art.2697 cod.civ. al correntista. Il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (in tema: Sez.1, 7.5.2015, n. 9201; Sez.1, 13.10.2016, n. 20693; Sez.1, 23.10.2017, n. 24948; Sez.1, 28.11.2018, n. 30822; Sez.1, 3.12.2018, n. 31187; Sez. 1, n. 30822 del 28.11.2018; Sez.1, 2.5.2019, n. 11543). In tale evenienza l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costitutivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Sez.1, 2.5.2019, n. 11543 cit.; cfr. pure Sez.1, 28.11.2018, n. 30822 cit.). Compete quindi al correntista, attore per la ripetizione dell’indebito, la produzione degli estratti conto, anche se la più recente giurisprudenza ha messo in luce la possibilità di soddisfare l’onere anche con la produzione di documentazione alternativa. Si è infatti chiarito che nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Sez. 1, n. 37800 del 27.12.2022; Sez. 6 - 1, n. 29190 del 21.12.2020). Il predetto principio non è stato messo in discussione dal ricorrente, che si è limitato a sostenere che il vuoto documentale non aveva rilievo perché in quel periodo il conto era stato inattivo e che i Giudici avevano mal valutato le prove acquisite. 15. Infine il ricorrente sostiene che la Banca era tenuta alla produzione degli estratti conto, anche oltre il limite dei dieci anni, per fornire la prova del proprio credito e assume altresì che con ogni probabilità gli estratti conto mancanti non esistevano. Quest’ultima affermazione è contraddittoria perché la richiesta di ordine di esibizione presuppone l’esistenza della cosa che ne costituisce l’oggetto e se del caso la prova che il destinatario dell’ordine la possiede (art.94 disp.att. cod.proc.civ.). In secondo luogo, l’affermazione è in contrasto con l’accertamento contenuto nella sentenza, senza alcuna attitudine a infrangerlo, visto che la Corte di appello ha ritenuto che la Banca potesse non conservare i documenti e non già che essi non fossero mai venuti ad esistenza. In ogni caso, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato. (Sez. 1, n. 24641 del 13.9.2021; Sez. 1, n. 23861 del 1.8.2022; Sez.1, n. 9082 del 31.3.2023, nonché con ulteriori precisazioni Sez. 1, n. 12993 del 12.5.2023). 16. Per i motivi esposti occorre rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 20.000,00 per compensi, € 200,00 per es borsi , 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quate
Sentenza Cassazione n. 30661/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris