CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 35995/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC.22/11/2023 ORDINANZA sul ricorso n. 31578/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] 1 -Intimato - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso lacancelleria d ella Corte d i Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2156/2017 depositata il 25/09/2017. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22 novembre2023.Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] (in seguito, “ Perrina ” o “ appaltatore ” ), titolare dell’omonima impresa edìle, con citazione del 31/05/2012 notificataal Condominio di via Ruffini 1 (in seguito, “Condominio”) e al geom. [OSCURATO:PERSONA] (in seguito “Perazzini o “direttore dei lavori”), ha proposto appello avverso la sentenza n. 449/2012 del Tribunale di Rimini che , in accoglimento della domanda del Condominio di inadempimento del contratto d’appalto (per opere di manutenzione delle pareti esterne e del vano scale, rifacimento della impermeabilizzazione e della pavimentazione del lastrico solare, ripristino degli intonaci di balconi e cornicioni, ritinteggiatura dell’edificio e realizzazione di una nuova recinzione con ingresso pedonale e pensilina), stipulato nel marzo 1999 , aveva condannato , in solido, l’impresa Perrina e il direttore dei lavori, al risarcimento dei danni, quantificati in euro 81.551,94, oltre accessori, e d aveva ripartito le responsabilità tra i due obbligati nella misura dell’80% a carico dell’appaltatore e del 20% a carico del direttore dei lavori per omessa vigilanza; 2. il Condominio, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’appello ed ha eccepito l’inammissibilità dei documenti prodotti, in sede di gravame, dall’appellante, ossia delle fatture relative alle spese sostenute dall’appellato per il rifacimento di alcune opere che erano state eseguite e comunque commissionate all’impresa appaltatrice; 3. il geom. Perazzini, nel primo atto difensivo, ha chiesto il rigetto dell’appelloe, con appello incidentale , ha chiesto che, in riforma della sentenza n. 449/2012, venisse affermata la responsabilità esclusiva dell’appaltatore Perrina; 4. la Corte bolognese ha accolto , per quanto di ragione, l’appello principale di Perrina nei confronti del Condominio e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato in solido Perrina e Perazzini a pagare al Condominio euro 64.898,30, oltre accessori;in parziale riforma della sentenza n. 449/2012, ai fini del regresso ha determinato nel 50% a carico di ciascuno la misura delle responsabilità dei condebitori solidali Perrina e Perazzini; ha rigettato l’appello incidentale di Perazzini nei confronti di Perrina, del Condominio e dell’assicurazione dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] SA; 5. la Corte di Bologna, per quanto ancora rileva, ha così motivato la propria decisione: (i) il risarcimento del danno spettante al Condominio deve essere ridotto a euro 64.898,30, sia perché non è dovuta l’Iva, della quale non è stato provato l’esborso, sia perché va esclusa la voce di euro 2.500,00, attinente all’eliminazione dei danni delle parti di proprietà esclusiva dei condomini; (ii) non sono ammissibili le fatture, prodotte dall’appellante Perrina soltanto nel giudizio di secondo grado, relative alle spese sostenute dal Comune per il rifacimento dell’impermeabilizzazione del lastrico solare eseguito nel corso della causa di primo grado poiché l’appaltatore avrebbe potuto chiederne l’esibizione al primo giudice; (iii) è inammissibile la richiesta di riduzione del risarcimentodel danno nella misura corrispondente al beneficio fiscale del 36% dell’importo fatturato, riconosciuto dallo Stato per le opere di manutenzione straordinaria,data la diversa natura del “rispa rmio fiscale” rispetto al “debito risarcitorio”. Inoltre, non è provata l’eccessività dei costi di ripristino (rifacimento dell’impermeabilizzazione del lastrico solare) lamentata da Perrina; (iv) non è fondata la censura dell’appaltatore secondo cui i vizi delle opere dipenderebbero esclusivamente da “carenze progettuali” ascrivibili alla totale responsabilità del direttore dei lavori. Invero, l’impresa appaltatrice non ha adempiuto all’obbligo di denunciare tempestivamente dette carenze strutturali; (v) tuttavia, in accoglimento di uno specifico motivo d’appello, si deve affermare che appaltatore e direttore dei lavori sono responsabili nella stessa misura atteso che risultanodalla c.t.u. (cfr. pag. 7 della sentenza) «le carenze progettuali e di capitolato di cui è responsabile direttamente Perazzini e che quindi non possono che essere addebitate a quest’ultimo, anche in considerazione dell’estensione pressoché generale dei vizi, quantomeno in pari misura con la ditta esecutrice che non le ha debitamente denunciate»; (vi) è infondato l’appello incidentale di Perazzini in ragione della corretta qualificazione, da parte del Tribunale, sia della domanda dell’impresa Perrina nei confronti del direttore dei lavori sia di quella formulata dal Condomino con la memoria di cui al sesto comma dell’articolo 183. In particolare, il primo giudice ha riqualificato la domanda di garanzia di Perrina come domanda di regresso nei confronti del debitore in solido, verso il quale il Condominio ha esteso la domanda (cfr. pag. 8), prosegue la sentenza, «in forza della medesima corresponsabilità invocata dal chiamante»; 6. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione , sulla base di quattro motivi, e deposita una memoria illustrativa; il Condominio è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, nel quale svolge ricorso incidentale,con un motivo; Consideratoche: 1. il primo motivo di ricorso principale denuncia, ai sensi degli artt. 112, 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ascrivibile ai giudici di merito, per avere ritenuto il ricorrente corresponsabile con l’impresa appaltatrice dei vizi e difetti delle opere, e per averlo condannato, in solido con Perrina, al risarcimento dei danni, senza considerare che la domanda del Condominio era stata svolta esclusivamente nei confronti dell’impresa appaltatrice e che parte attrice non aveva mai eccepito nulla rispetto alla prestazione professionale resa da Perazzini nell’adempimento dell’incarico di direttore dei lavori; 2. il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente censura la sentenza impugnata che avrebbe omesso di valutare l ’eccezione di ultrapetizione della pronuncia di primo grado, sollevata da Perazzini nella comparsa di costituzione in appello; 3. il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, 2236, cod. civ.: il ricorrente assume che il Tribunale di Rimini, ricondotta la causa dei vizi e difetti all’omessa esecuzione delle opere a regola d’arte, aveva attribuito all’appaltatore la prevalente responsabilità (80%) ed aveva addebitato a Perazzini una residua responsabilità (20%) per non avere diligentemente sorvegliato l’esecuzione dei lavori. Dopodiché, la parte rimprovera al giudice d’appello di essersi discostato dall’accertamento del Tribunale di Rimini, e di avere ritenuto il ricorrente responsabile, in qualità di progettista, nella misura del 50%, a causa delle ravvisate carenze progettualie di capitolato, sebbene il professionista si fosse occupato soltanto della direzione dei lavori e non avesse svolto il ruolo di progettista; 4. il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per anomalie della motivazione consistenti nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, la sentenza impugnata prima nega e subito dopo afferma la diretta responsabilità di Perazzini per le carenze progettuali e di capitolato (pur in assenza, nella c.t.u., di alcun elemento da cui evincere la presenza di carenze progettuali e di capitolato);5. con l’unico motivo di ricorso incidentale [« Violazione e falsa applicazione degli artt. 345, co. 3 , c.p.c. (nella formulazione previgente rispetto alla novella di cui all’art. 54, co. 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 134 del 2012) e art. 1223 c.c., con riferimento all’art. 360, co. 1 n. 3, per aver il giudice d’appello dichiarato inammissibili le fatture prodotte dall’appellante in secondo grado e relative alle effettive spese sostenute dal Condominio per la rimozione dei vizi lamentati»], [OSCURATO:PERSONA] censura il capo della sentenza d’appello che ha determinato in euro 64.898,30 il danno subìto dal Condomin i o dopo avere escluso l’ammissibilità della produzione in appello, da parte dell’appaltatore, delle fatture, per un ammontare di euro 29.979,00, che documentavano la spesa realmente sostenuta dal Condominio per l’eliminazione dei vizi lamentati. La parte riferisce che il giudice d’appello ha ritenuto tardiva tale produzione, sul rilievo che Perrina avrebbe potuto chiedere in primo grado l’esibizione delle fatture , senza considerare che, durante il giudizio di primo grado, né il convenuto né il terzo chiamato erano a conoscenza dell’esecuzione delle dette opera di ripristino. Sotto altro profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha ritenuto applicabile la nuova versione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, che ha espunto dal terzo comma la valutazione di indispensabilità dei nuovi mezzi di prova e dei documenti, omettendo di valutare che la nuova disposizione è applicabile solo quando la sentenza di primo grado è stata pubblicata dall’11 settembre 2012 e che, pertanto, non è applicabile in questo giudizio, nel quale la sentenza di primo grado è stata pubblicata prima dell’11/09/2012, ossia il 16/04/2012;6. il primo e il secondo motivo di ricorso principale, suscettibili di esame congiunto perché ruotano attorno alle medesime questioni di diritto, non sono fondati; 6.1. al contrario di quanto lamenta il ricorrente , non sussiste il vizio di ultrapetizione (primo motivo) né quello di omesso esame della relativa eccezione,formulata da Perazzini nella prima difesa in sede di appello(secondo motivo), in quanto la decisione del giudice d’appello si mantiene nel perimetro del petitum del Condominio, il quale aveva esteso al direttore dei lavori la domanda di risarcimento del danno ex art. 1669, cod. civ., inizialmente proposta ( soltanto ) nei confronti dell’impresa appaltatrice. Nello specifico, risulta dalla sentenza in esame che l’estensione della domanda sia stata effettuata tempestivamente, nella memoria di cui all’ art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. Il dato di conoscenza trova riscontro, nella sostanza, nel controricorso di Perrina (cfr. pag. 7), secondo cui il Condominio aveva esteso la domanda risarcitoria (con memoria ex art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis ) verso «chi dovesse eventualmente esserne dichiarato corresponsabile», con tale locuzione intendendo riferirsi, appunto, al terzo chiamato in causa Perazzini; 7. il terzo motivo è infondato; 7.1. la Corte d’appello ha accertato la responsabilità concorrente dell’appaltatore Perrina, per non avere denunciato le carenze progettuali, e del progettista e direttore dei lavori Perazzini, al quale, come indicato anche dal c.t.u., è direttamente attribuibile la responsabilità per carenze progettuali e di capitolato. Sulla premessa concettuale che l’accertamento del ruolo di progettista ( nonché autore del capitolato) e direttore dei lavori svolto da Perazzini costituisce la soluzione di una quaestio fatti rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, la statuizione della Corte di Bologna è conforme alla giurisprudenza dilegittimità ( ex multis , Cass.01/08/2023, n. 23470, in connessione con Cass. non. 18289 / 2020 , 29218/2017, 17874/2013) secondo cui, in materia di appalto privato, l’appaltatore è responsabile ex art. 1669 , cod. civ., verso il committente insieme al progettista e al direttore dei lavori, allorché l’opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, trovando ciò fondamento nel principio di cui all’art. 2055 , cod. civ., il quale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Infatti, tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimo articolo 1669, rispondono tutti dell’unico illecito extracontrattuale risentito dal committente e a detto titolo (Cass. n. 8016/2012). L’art. 16 6 9, cod. civ., configura, infatti, una responsabilità di tipo aquiliano, nella stessa possono concorrere tutti quei soggetti, che prestando la loro professionalità nella realizzazione dell’opera, hanno comunque contribuito, per colpa, alla determinazione dell’evento dannoso costituito dall’insorgenza dei vizi (tra le altre, Cass. non. 19868 / 2009 , 3406 / 2006 , nonché Cass. n. 18521/2016,menzionata dalla Corte di Bologna); 8. il quarto motivo è inammissibile; 8.1. la motivazione della sentenza, ampia ed articolata, supera il minimo costituzionale e rende inammissibile il sindacato di legittimità sulla motivazione, come da consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in seguito alla riformulazione dell’art.360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposto dal d.l. n. 83 del 2012, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ovvero nei casi di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con esclusione di qualunque rilevanza del semplice difetto di “ sufficienza ” della motivazione (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Si aggiunga che la motivazione non contiene le affermazioni inconciliabili prospettate dal ricorrente. Essa si limita a stabilire che alcune critiche (anche riguardanti asserite carenze progettuali) sollevate da Perrina non sono provate, per poi concludere (sull’argomento) che, comunque, delle carenze progettuali e di capitolato, di cui è responsabile Perazzini, risponde anche l’impresa appaltatrice; 9. l’unico motivo di ricorso incidentale è fondato; 9.1. la Corte d’appello ha dichiarato inammissibili , in quanto tardive, le fatture prodotte dall’appellante al fine di dimostrare le spese sostenute dal Condominio per il rifacimento dell’impermeabilizzazione del lastrico solare; 9.2. la Corte bolognese , che ha omesso un simile scrutinio, avrebbe dovuto valutare se i nuovi documenti prodotti dall’appellante fossero o meno indispensabili ai fini della decisione della causa. Infatti, per la giurisprudenza di legittimità ( Sez. U - Sentenza n. 10790 del 04/05/2017 (Rv. 643939 - 01) , trascurata dalla Corte di Bologna, n el giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. D etto che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 16/04/2012, come ricorda Sez. 2 - Sentenza n. 6590 del 14/03/2017 (Rv. 643372 - 01) , nella specie è applicabile ratione temporis la precedente versione della norma processuale in esame poiché la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., operata dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio “tempus regit actum”, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della l. n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012; 10. in conclusione, rigettato il ricorso principale e accolto quello incidentale, la sentenza impugnata è cassata in relazione al ricorso incidentale, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; 11. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principalea norma del comma 1- bis del citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso incidentale, e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteri