CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 42904/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24710/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 20 luglio 2020 con la quale il Tribunale di Asti aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 e 585, 576, n. 5-bis, 635, comma 2, cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con sette distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la pronuncia di condanna per fatti inidonei ad integrare i contestati reati e per avere ingiustificatamente negato la sollecitata esclusione della recidiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i primi sei motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stata la condanna fondata sulle attendibili e riscontrate dichiarazioni degli agenti operanti; manifestamente infondata è la doglianza relativa alla recidiva, che la Corte distrettuale ha confermato sussistente con motivazione adeguata riferita ai numerosi precedenti penali dell'interessato sintomatici di una sua proclività a delinquere; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consi9jiep es