CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00525/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i servizi finanziari alle imprese spa avverso decreto del Tribunale di Latina del 6 maggio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Latina, giudicando dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 da Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i servizi finanziari alle imprese spa avverso la reiezione della domanda di insinuazione al passivo relativa alla procedura di prevenzione promossa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e inerente alle pretese legate a rapporti di leasing finanziario intrattenuti dalla detta ricorrente con la società [OSCURATO:SOCIETA], avvinta nelle quote e nel patrimonio dalla misura patrimoniale citata, ha confermato la decisione assunta dal giudice delegato. 2.Proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con la sentenza n. 17853 del 28 gennaio 2021, ha annullato il provvedimento impugnato mettendo in evidenza che l'esclusione del credito trovava ragione nell'indimostrata sussistenza del "requisito della buona fede, senza previamente verificare l'esistenza di un rapporto di strumentalità tra il contratto di locazione finanziaria e l'attività illecita sulla base della quale è stata riconosciuta la pericolosità sociale del proposto e in forza della quale è stato pronunciato il conseguente provvedimento di confisca di prevenzione"; accertamento ritenuto propedeutico alla successiva verifica della buona fede, indebitamente anteposta nel provvedimento impugnato. 3.Con il decreto descritto in epigrafe il Tribunale di Latina, giudicando in sede di rinvio ha nuovamente confermato la reiezione dell'opposizione interposta dal creditore istante. In particolare, sul piano della strumentale funzionalità (della fonte) del credito oggetto di insinua rispetto all'attività illecita posta a fondamento della pericolosità sociale ascritta al proposto, il Tribunale ha evidenziato la sostanziale eccentricità del contratto di leasing finanziario indicato a supporto della pretesa, che non poteva ritenersi finalizzato a dotare la [OSCURATO:SOCIETA] di beni strumentali alla relativa attività di impresa bensì a garantire alla stessa ulteriori disponibilità finanziarie destinate "a confluire nell'attività di reimpiego delle condotte sintomatiche della pericolosità sociale indicata a supporto della confisca". Tanto perché la società coinvolta nella confisca, stipulando analogo contratto di locazione finanziaria con altro istituto — [OSCURATO:PERSONA] spa -, aveva finanziato l'acquisizione di beni identici a quelli presi in considerazione dal rapporto negoziale evocato a sostegno della domanda, della quale dunque la IMMG non necessitava per l'ordinario svolgimento della relativa attività imprenditoriale. Da qui anche la ritenuta insussistenza del requisito della buona fede. 4. Propone un nuovo ricorso la società creditrice e lamenta: -difetto integrale di motivazione, perché come già messo in evidenza nel precedente ricorso, la domanda di insinuazione e il conseguente giudizio di opposizione riguardavano due diversi contratti di leasing, distinti dai n. 1169777 del 28 aprile 2009 e n. 1418756 del 29 dicembre 2011, mentre il Tribunale ha sempre limitato la verifica al primo di tali rapporti senza nulla rispondere alle critiche sollevate con l'opposizione avverso la reiezione del credito vantato in relazione al secondo;-la manifesta illogicità della motivazione resa per escludere la strumentalità, atteso che seguendo la logica esposta dal provvedimento impugnato, la duplicazione negoziale evidenziata non avrebbe portato maggiore liquidità alla IMM.G. bensì alla società venditrice dei beni strumentali in questione, che avrebbe incamerato due volte il prezzo finanziato dalla ricorrente; -l'apoditticità dell'affermazione in forza della quale siffatta maggiore liquidità avrebbe implementato l'attività illecita valorizzata nell'ottica della pericolosità sociale sottesa alla confisca; l'incongruenza della valutazione resa perché il Tribunale, nel rimarcare la fittizietà dell'operazione negoziale perché ingiustificatamente duplicata, avrebbe fatto confusione tra i diversi rapporti intrattenuti dalla ricorrente con la IMM.G, facendo erroneo riferimento alla fattura emessa dalla banca creditrice nel 2012 in relazione al contratto n. 1418756 del 29 dicembre 2011 e non a quella del 2009 relativa al primo contratto - n. 1169777 del 28 aprile 2009- con il quale furono acquistati i beni in questione, trascurando di considerare dunque che tale ultimo contratto era stato stipulato precedentemente a quello, di analogo contenuto, poi concluso con Unicredit leasing spa, aspetto che minava in radice la consecuzione logica dell'argomentare svolto a sostegno del giudizio di strumentalità speso dal giudice del rinvio; -l'apodittica automaticità del ragionamento diretto a far coincidere le valutazioni spese in relazione alla strumentalità rispetto al diverso tema della buona fede, negata senza considerare l'insieme di considerazioni critiche svolte dalla ricorrente nel formulare l'opposizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato così da imporre un nuovo annullamento con rinvio. 2.Giova ribadire che con riguardo alla verifica di legittimità inerente alle decisioni rese ai sensi dell'art. 59, comma 7, d.l.gs. n. 159 del 2011 non vengono in gioco le ordinarie limitazioni previste per il ricorso in cassazione in materia di prevenzione sancite dall'art. 10 dello stesso decreto (Sezione 6^, n. 28350 del 15/07/2020, Rv. 279627). Possono dunque essere dedotti vizi diversi da quelli della mera violazione di legge. 3.Ciò premesso, va rimarcato che, in linea con quanto messo in evidenza dal ricorso, la pretesa oggetto di insinua (legata a canoni insoluti e restituzione di beni) riposa su due diversi rapporti di leasing, uno stipulato nel 2009 e l'altro stipulato nel 2011, entrambi destinati a garantire all'utilizzatore - la società confiscata -beni forniti dalla medesima società venditrice, la Tecniche modulari srl.Ciò malgrado, sia nel provvedimento annullato in occasione della prima verifica di legittimità, sia in quello ora impugnato reso in esito al rinvio disposto dal precedente intervento rescindente, il Tribunale ha operato una crasi tra le due operazioni negoziali : la motivazione da infatti conto di un .niziale riferimento al primo di questi contratti ( n. 1169777 del 28 aprile 2009) cui viene raccordata la consegna della merce acquisita all'utilizzatore in forza del secondo ( la fattura n. 1 del 2012 emessa dalla società fornitrice, legata tuttavia al leasing concesso dalla ricorrente, distinto dal n. 1418756 del 29 dicembre 2011). 4.Siffatta confusione tra tali due diversi momenti negoziali inficia in radice la linea logica seguita dal provvedimento impugnato. L'affermazione in forza della quale si trattava di beni identici, oggetto di plurime forniture fittiziamente rappresentate dalle citate operazioni commerciali - così da garantire alla società confiscata di avere anche indirettamente una liquidità frutto di un artifizio contrattuale, probabilmente concordato con la venditrice e agevolmente conoscibile dalla concedente il finanziamento, considerata l'incongruenza imprenditoriale della relativa operazione commerciale, ribadita pedissequamente in brevi margini di tempo- muove dal presupposto logico che il negozio stipulato dalla società ricorrente fosse successivo a quello contratto dalla Unicredit, sempre con i medesimi interlocutori negoziali e ugualmente connotato dallo stesso oggetto. In disparte il dato della diversità soggettiva dei due concedenti - che presuppone un ulteriore sviluppo argomentativo, nel caso non rinvenuto-, è a dirsi che la situazione in fatto immediatamente rassegnata dallo stesso provvedimento impugnato rassegna una dinamica contraria, essendo il rapporto di leasing intrattenuto con Unicredit (risalente al 2010) successivo al primo dei contratti stipulati con Monte dei Paschi (2009). E tale incoerenza, quantomeno con riferimento alla prima delle forniture garantite con siffatto meccanismo negoziale (e sempre che la seconda effettuata grazie ad un nuovo finanziamento reso dalla odierna ricorrente, quella del 2011, abbia avuto ad oggetto sempre la fornitura degli stessi beni), necessita di un indispensabile ulteriore chiarimento che, di per sé impone, l'annullamento della decisione impugnata. 5. A tanto si aggiunga anche l'evidente incompletezza del ragionamento steso a sostegno della ritenuta strumentalità, il cui portato, per forza di cose, presuppone la precisazione del rapporto che correva tra la società IMMG e il soggetto socialmente pericoloso, alla cui formale o sostanziale titolarità sono state riferite le quote della società fatta oggetto di confisca. Più precisamente, occorreva precisare in che modo l'attività imprenditoriale di quest'ultima potesse ritenersi influenzata o a sua volta potesse influenzare l'attività criminale posta a supporto del giudizio di pericolosità, in termini anche di conoscibilità esterna del dato, aspetto che finisce per rifluire anche in relazione al diverso ma intrinsecamente correlato giudizio sulla buona fede (Sezione 6, n. 27692 del 19 maggio 2021, n. m. sul punto, con i richiami ivi contenuti; Sezione 6, n. 28034 dell'8 giugno 2021, n.m.). In altre parole, va ribadito che la semplice potenziale matrice illecita destinata ad influenzare e definire il contenuto di una operazione negoziale, in tesi prospettabile, potrebbe anche risultare indifferente rispetto alla legittimità del credito vantato dalla odierna ricorrente, se non si chiariscono, a monte i momenti di collegamento tra l'impresa che ne è stata protagonista, il soggetto proposto e la pericolosità da questi espressa valorizzata a sostegno della confisca, snodi inferenziali imprescindibili dei successivi temi inerenti alla verifica della strumentalità del credito e della buona fede del creditore istante, letti nella loro progressione logico-giuridica già emarginata dal precedente intervento rescindente. Da qui l'annullamento con rinvio, per consentire al Tribunale di colmare le incongruenze argomentative riscontrate alla luce delle superiori indicazioni di pri