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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 07950/2022

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ORDINANZA sul ricorso n. 14970/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale alla lite estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n.12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che, per legge, lo rappresenta e difende controricorrente avverso il decreto del Tribunale di Salerno depositato il 8 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Salerno rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità nigeriana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di oe_Q permesso di soggiorno per motivi umanitari; - che Osayande chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente tre motivi di impugnazione; che il Ministero dell'Interno resiste con controricorso; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella v6omunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole: "E' vera la firma"); che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass.

S.U., n. 15177 del 2021; che secondo tale interpretazione la disposizione testé citata richiede, «quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis «deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che il citato art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui fa obbligo al difensore di certificare specificamente la data di rilascio della procura a lui conferita per il ricorso per cassazione, per come interpretato dalla citata sentenza resa a sezioni unite, è stato da Corte cost., sent. n. 13 del 2022, ritenuto non contrastante con gli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione: agli artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; agli artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge n. 848 del 1955); che il ricorso è in conclusione inammissibile in ragione della non avvenuta certificazione della data del conferimento della procura speciale a proporlo da parte del difensore che la sottoscrizione del ricorrente ha autenticato; che le spese relative al giudizio di cassazione debbono essere compensate, in quanto: il controricorrente si limita ad affermare che i motivi di ricorso, "pur catalogati come "violazioni di legge", altro non fanno che prospettare una diversa ricostruzione dei fatti", senza però corroborare, neppure in forma sintetica, tale asserzione sulla base del contenuto effettivo dei motivi caratterizzanti il ricorso; una difesa avente tale, non specifico, contenuto vale per un numero indeterminato di casi; nessun rilievo il controricorso contiene quanto alla questione preliminare di rito rilevante in questo giudizio, ancorché la stessa sia rilevabile d'ufficio; che, inoltre, la testé citata sentenza resa a sezioni unite ha affermato (sul punto componendo contrasto di giurisprudenza) il principio secondo cui «il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza»; che anche tale statuizione va dunque emessa.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 febbraio 2022.

ORIP7 P,TRE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 14970/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale alla lite estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n.12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che, per legge, lo rappresenta e difende controricorrente avverso il decreto del Tribunale di Salerno depositato il 8 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Salerno rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità nigeriana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di oe_Q permesso di soggiorno per motivi umanitari; - che Osayande chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente tre motivi di impugnazione; che il Ministero dell'Interno resiste con controricorso; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella v6omunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole: "E' vera la firma"); che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass. S.U., n. 15177 del 2021; che secondo tale interpretazione la disposizione testé citata richiede, «quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis «deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che il citato art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui fa obbligo al difensore di certificare specificamente la data di rilascio della procura a lui conferita per il ricorso per cassazione, per come interpretato dalla citata sentenza resa a sezioni unite, è stato da Corte cost., sent. n. 13 del 2022, ritenuto non contrastante con gli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione: agli artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; agli artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge n. 848 del 1955); che il ricorso è in conclusione inammissibile in ragione della non avvenuta certificazione della data del conferimento della procura speciale a proporlo da parte del difensore che la sottoscrizione del ricorrente ha autenticato; che le spese relative al giudizio di cassazione debbono essere compensate, in quanto: il controricorrente si limita ad affermare che i motivi di ricorso, "pur catalogati come "violazioni di legge", altro non fanno che prospettare una diversa ricostruzione dei fatti", senza però corroborare, neppure in forma sintetica, tale asserzione sulla base del contenuto effettivo dei motivi caratterizzanti il ricorso; una difesa avente tale, non specifico, contenuto vale per un numero indeterminato di casi; nessun rilievo il controricorso contiene quanto alla questione preliminare di rito rilevante in questo giudizio, ancorché la stessa sia rilevabile d'ufficio; che, inoltre, la testé citata sentenza resa a sezioni unite ha affermato (sul punto componendo contrasto di giurisprudenza) il principio secondo cui «il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza»; che anche tale statuizione va dunque emessa. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 febbraio 2022. ORIP7 P,TRE
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