CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 08228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 11587/21 del 20/11/2020 della Prima Sezione penale visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di questa Corte, prima sezione penale, n. 11587 del 20 novembre 2020 che ha dichiarato inammissibile, per difetto di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., il ricorso da lui proposto avverso l'ordinanza del 14 gennaio 2020 del Tribunale di Lucca che aveva rigettato l'opposizione proposta dal Matteucci volta ad ottenere la restituzione di talune utilità patrimoniali confiscate in un giudizio penale alla madre del Matteucci, imputata del delitto di usura e deceduta dopo la sentenza di condanna. 2. Il ricorso si fonda su un unico motivo con il quale il ricorrente deduce che la decisione della Corte di cassazione si fonda su un'errata percezione della sua qualità di terzo, in quanto in realtà egli era imputato nel processo assieme a sua madre e comunque era erede della madre, in conseguenza del decesso di quest'ultima, cosicché non occorreva una procura speciale per proporre il ricorso per cassazione. 3. Il ricorso è inammissibile. In ordine alla posizione dell'odierno ricorrente quale terzo interessato deve osservarsi che i beni sono stati confiscati alla madre dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che ne era titolare quando la sentenza di condanna di quest'ultima per il reato di usura è divenuta irrevocabile, determinando l'ablazione dei beni. Non rileva a tale proposito che il Matteucci fosse coimputato nel medesimo processo, atteso che egli non era titolare dei beni e non è stato colpito dalla confisca. Né rileva la sua qualità di erede dell'imputata, atteso che la posizione di imputato, per il principio della personalità della responsabilità penale, non si trasmette all'erede. In qualità di terzo interessato, il suo ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione doveva essere proposto da un difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. Del tutto correttamente, quindi, questa Corte di cassazione, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha rilevato la mancanza di tale procura e ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]-9