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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 09132/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9132/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1594/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 32968/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * * nato a * il 05/11/1977avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA]* * * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con laquale la Corte d appello in parziale riforma della sentenza di primo grado lo ha condannatoalla pena di anni 3 di reclusione per il reato di cui agli artt. 61 n. 11 quinquies e 572 cod.pen. per aver maltrattato la compagna * * anche in presenza delle figlieminori capo 1 per il reato di cui agli artt. 609 bis 609 ter n. 5 quater e 609 septies n. 4 cod.pen. per aver costretto la donna a subire un rapporto sessuale completo capo 2 per ilreato di cui all art. 574 bis cod. pen. per aver condotto le figlie contro la volontà della madre* * in * ove venivano trattenute capo 3 .Il ricorrente formula tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta vizio dimotivazione e violazione di legge in ordine all affermazione della responsabilità per il reato dicui all art. 572 cod. pen. per carenza dell elemento della abitualità capo 1 .Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordineall affermazione della responsabilità del reato di cui all art. 609 bis cod. pen. non essendostata usata alcuna violenza nei confronti della compagna capo 2 .Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla determinazione della penaper il reato di maltrattamenti che il primo giudice ha assunto come più grave determinandola pena base in anni quattro di reclusione sebbene ratione temporis la pena base pari alminimo edittale avrebbe dovuto essere pari a anni due di reclusione trattandosi di fatticontestati fino al 28 luglio 2019 anteriormente all entrata in vigore della legge n. 69 del 19luglio 2019 entrata in vigore in data 09/08/2019 che ha innalzato il minimo edittale.

Ilricorrente lamenta altresì il diniego del beneficio della sospensione condizionale.[OSCURATO:PERSONA] primi due motivi sono inammissibili in quanto rivalutativi e reiteratividelle medesimecensure avanzate alla Corte territoriale sostanzialmente in punto di fatto volte a sollecitareuna valutazione in fatto diversa e più favorevole non consentita alla Corte di legittimità.Quanto al reato di cui all art. 572 cod. pen. capo 1 la Corte territoriale ha richiamatole dichiarazioni della persona offesa ed evidenziato la natura abituale delle condotte violentee maltrattanti poste in essere dall imputato con una cadenza quantomeno mensile comeriscontrato anche dalle dichiarazioni della madre della stessa * e dai messaggi vocaliprodotti in atti dal contenuto sostanzialmente confessorio.

Invero la Corte territoriale harilevato che emerge con certezza che il * già a partire dal 2010 fosse solito porre inessere condotte maltrattanti progressivamente sempre più gravi tali da generare unacondizione di sopraffazione della vittima non rilevando che le condotte violente sialternassero “a momenti di tranquillità” continuando l imputato anche nel corso deldibattimento ad esprimersi in termini denigratori nei confronti dell ex compagna.Quanto al reato di cui all art. 609 bis cod. pen. la Corte territoriale ha rilevato che afronte del chiaro dissenso espresso dalla * il * dopo averla gettata sul lettofaceva ricorso alla forza fisica serrandole i polsi con le mani e allargandole con violenza legambe al fine di consumare il rapporto sessuale completo.In ordine al terzo motivo si osserva che la doglianza è manifestamente infondata inquanto la Corte territoriale nel rideterminare il trattamento sanzionatorio in accoglimento delrelativo motivo di appello ha riformato la sentenza di primo grado mutando la struttura delreato continuato in quanto non ha assunto come pena base quella relativa al reato dimaltrattamenti in famiglia aggravato dalla presenza delle minori contestato nel capo 1 cheè divenuto reato satellite e per il quale è stat applicato un aumento di pena congruo eadeguatamente motivato.Il giudice a quo ha infatti richiamato il percorso di ravvedimento intrapreso dall imputatoe la acclarata conflittualità di coppia riscontrata ed ha individuato la misura della pena baseper il reato di violenza sessuale pari ad anni cinque di reclusione ha applicato ladiminuzione prevista dall art. 609 bis ultimo comma cod. pen. nonché l ulteriore riduzioneex art. 62 bis cod. pen. e quindi ha ridotto la pena ad anni due di reclusione e hadeterminato l aumento di nove mesi di reclusione per la continuazione con il reato di cuiall art. 572 cod. pen. e di tre mesi di reclusioneper la continuazione con ilreato di cui al capo3 giungendo alla pena finale di anni 3 di reclusione.Pertanto non sussistono neppure i presupposti di legge per il beneficio dellasospensione condizionale della pena.* l inammissibilità del ricorso a norma dell art. 616 cod. proc. pen. nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte* * n. 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3.000 euro in favore della * delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9132/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1594/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 32968/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * * nato a * il 05/11/1977avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA]* * * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con laquale la Corte d appello in parziale riforma della sentenza di primo grado lo ha condannatoalla pena di anni 3 di reclusione per il reato di cui agli artt. 61 n. 11 quinquies e 572 cod.pen. per aver maltrattato la compagna * * anche in presenza delle figlieminori capo 1 per il reato di cui agli artt. 609 bis 609 ter n. 5 quater e 609 septies n. 4 cod.pen. per aver costretto la donna a subire un rapporto sessuale completo capo 2 per ilreato di cui all art. 574 bis cod. pen. per aver condotto le figlie contro la volontà della madre* * in * ove venivano trattenute capo 3 .Il ricorrente formula tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta vizio dimotivazione e violazione di legge in ordine all affermazione della responsabilità per il reato dicui all art. 572 cod. pen. per carenza dell elemento della abitualità capo 1 .Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordineall affermazione della responsabilità del reato di cui all art. 609 bis cod. pen. non essendostata usata alcuna violenza nei confronti della compagna capo 2 .Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla determinazione della penaper il reato di maltrattamenti che il primo giudice ha assunto come più grave determinandola pena base in anni quattro di reclusione sebbene ratione temporis la pena base pari alminimo edittale avrebbe dovuto essere pari a anni due di reclusione trattandosi di fatticontestati fino al 28 luglio 2019 anteriormente all entrata in vigore della legge n. 69 del 19luglio 2019 entrata in vigore in data 09/08/2019 che ha innalzato il minimo edittale.

Ilricorrente lamenta altresì il diniego del beneficio della sospensione condizionale.[OSCURATO:PERSONA] primi due motivi sono inammissibili in quanto rivalutativi e reiteratividelle medesimecensure avanzate alla Corte territoriale sostanzialmente in punto di fatto volte a sollecitareuna valutazione in fatto diversa e più favorevole non consentita alla Corte di legittimità.Quanto al reato di cui all art. 572 cod. pen. capo 1 la Corte territoriale ha richiamatole dichiarazioni della persona offesa ed evidenziato la natura abituale delle condotte violentee maltrattanti poste in essere dall imputato con una cadenza quantomeno mensile comeriscontrato anche dalle dichiarazioni della madre della stessa * e dai messaggi vocaliprodotti in atti dal contenuto sostanzialmente confessorio.

Invero la Corte territoriale harilevato che emerge con certezza che il * già a partire dal 2010 fosse solito porre inessere condotte maltrattanti progressivamente sempre più gravi tali da generare unacondizione di sopraffazione della vittima non rilevando che le condotte violente sialternassero “a momenti di tranquillità” continuando l imputato anche nel corso deldibattimento ad esprimersi in termini denigratori nei confronti dell ex compagna.Quanto al reato di cui all art. 609 bis cod. pen. la Corte territoriale ha rilevato che afronte del chiaro dissenso espresso dalla * il * dopo averla gettata sul lettofaceva ricorso alla forza fisica serrandole i polsi con le mani e allargandole con violenza legambe al fine di consumare il rapporto sessuale completo.In ordine al terzo motivo si osserva che la doglianza è manifestamente infondata inquanto la Corte territoriale nel rideterminare il trattamento sanzionatorio in accoglimento delrelativo motivo di appello ha riformato la sentenza di primo grado mutando la struttura delreato continuato in quanto non ha assunto come pena base quella relativa al reato dimaltrattamenti in famiglia aggravato dalla presenza delle minori contestato nel capo 1 cheè divenuto reato satellite e per il quale è stat applicato un aumento di pena congruo eadeguatamente motivato.Il giudice a quo ha infatti richiamato il percorso di ravvedimento intrapreso dall imputatoe la acclarata conflittualità di coppia riscontrata ed ha individuato la misura della pena baseper il reato di violenza sessuale pari ad anni cinque di reclusione ha applicato ladiminuzione prevista dall art. 609 bis ultimo comma cod. pen. nonché l ulteriore riduzioneex art. 62 bis cod. pen. e quindi ha ridotto la pena ad anni due di reclusione e hadeterminato l aumento di nove mesi di reclusione per la continuazione con il reato di cuiall art. 572 cod. pen. e di tre mesi di reclusioneper la continuazione con ilreato di cui al capo3 giungendo alla pena finale di anni 3 di reclusione.Pertanto non sussistono neppure i presupposti di legge per il beneficio dellasospensione condizionale della pena.* l inammissibilità del ricorso a norma dell art. 616 cod. proc. pen. nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte* * n. 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3.000 euro in favore della * delle ammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9132/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1594/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 32968/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * * nato a * il 05/11/1977avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA]* * * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con laquale la Corte d appello in parziale riforma della sentenza di primo grado lo ha condannatoalla pena di anni 3 di reclusione per il reato di cui agli artt. 61 n. 11 quinquies e 572 cod.pen. per aver maltrattato la compagna * * anche in presenza delle figlieminori capo 1 per il reato di cui agli artt. 609 bis 609 ter n. 5 quater e 609 septies n. 4 cod.pen. per aver costretto la donna a subire un rapporto sessuale completo capo 2 per ilreato di cui all art. 574 bis cod. pen. per aver condotto le figlie contro la volontà della madre* * in * ove venivano trattenute capo 3 .Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio dimotivazione e violazione di legge in ordine all affermazione della responsabilità per il reato dicui all art. 572 cod. pen. per carenza dell elemento della abitualità capo 1 .Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordineall affermazione della responsabilità del reato di cui all art. 609 bis cod. pen. non essendostata usata alcuna violenza nei confronti della compagna capo 2 .Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla determinazione della penaper il reato di maltrattamenti che il primo giudice ha assunto come più grave determinandola pena base in anni quattro di reclusione sebbene ratione temporis la pena base pari alminimo edittale avrebbe dovuto essere pari a anni due di reclusione trattandosi di fatticontestati fino al 28 luglio 2019 anteriormente all entrata in vigore della legge n. 69 del 19luglio 2019 entrata in vigore in data 09/08/2019 che ha innalzato il minimo edittale. Ilricorrente lamenta altresì il diniego del beneficio della sospensione condizionale.[OSCURATO:PERSONA] primi due motivi sono inammissibili in quanto rivalutativi e reiteratividelle medesimecensure avanzate alla Corte territoriale sostanzialmente in punto di fatto volte a sollecitareuna valutazione in fatto diversa e più favorevole non consentita alla Corte di legittimità.Quanto al reato di cui all art. 572 cod. pen. capo 1 la Corte territoriale ha richiamatole dichiarazioni della persona offesa ed evidenziato la natura abituale delle condotte violentee maltrattanti poste in essere dall imputato con una cadenza quantomeno mensile comeriscontrato anche dalle dichiarazioni della madre della stessa * e dai messaggi vocaliprodotti in atti dal contenuto sostanzialmente confessorio. Invero la Corte territoriale harilevato che emerge con certezza che il * già a partire dal 2010 fosse solito porre inessere condotte maltrattanti progressivamente sempre più gravi tali da generare unacondizione di sopraffazione della vittima non rilevando che le condotte violente sialternassero “a momenti di tranquillità” continuando l imputato anche nel corso deldibattimento ad esprimersi in termini denigratori nei confronti dell ex compagna.Quanto al reato di cui all art. 609 bis cod. pen. la Corte territoriale ha rilevato che afronte del chiaro dissenso espresso dalla * il * dopo averla gettata sul lettofaceva ricorso alla forza fisica serrandole i polsi con le mani e allargandole con violenza legambe al fine di consumare il rapporto sessuale completo.In ordine al terzo motivo si osserva che la doglianza è manifestamente infondata inquanto la Corte territoriale nel rideterminare il trattamento sanzionatorio in accoglimento delrelativo motivo di appello ha riformato la sentenza di primo grado mutando la struttura delreato continuato in quanto non ha assunto come pena base quella relativa al reato dimaltrattamenti in famiglia aggravato dalla presenza delle minori contestato nel capo 1 cheè divenuto reato satellite e per il quale è stat applicato un aumento di pena congruo eadeguatamente motivato.Il giudice a quo ha infatti richiamato il percorso di ravvedimento intrapreso dall imputatoe la acclarata conflittualità di coppia riscontrata ed ha individuato la misura della pena baseper il reato di violenza sessuale pari ad anni cinque di reclusione ha applicato ladiminuzione prevista dall art. 609 bis ultimo comma cod. pen. nonché l ulteriore riduzioneex art. 62 bis cod. pen. e quindi ha ridotto la pena ad anni due di reclusione e hadeterminato l aumento di nove mesi di reclusione per la continuazione con il reato di cuiall art. 572 cod. pen. e di tre mesi di reclusioneper la continuazione con ilreato di cui al capo3 giungendo alla pena finale di anni 3 di reclusione.Pertanto non sussistono neppure i presupposti di legge per il beneficio dellasospensione condizionale della pena.* l inammissibilità del ricorso a norma dell art. 616 cod. proc. pen. nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte* * n. 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3.000 euro in favore della * delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9132/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1594/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 32968/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * * nato a * il 05/11/1977avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA]* * * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con laquale la Corte d appello in parziale riforma della sentenza di primo grado lo ha condannatoalla pena di anni 3 di reclusione per il reato di cui agli artt. 61 n. 11 quinquies e 572 cod.pen. per aver maltrattato la compagna * * anche in presenza delle figlieminori capo 1 per il reato di cui agli artt. 609 bis 609 ter n. 5 quater e 609 septies n. 4 cod.pen. per aver costretto la donna a subire un rapporto sessuale completo capo 2 per ilreato di cui all art. 574 bis cod. pen. per aver condotto le figlie contro la volontà della madre* * in * ove venivano trattenute capo 3 .Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio dimotivazione e violazione di legge in ordine all affermazione della responsabilità per il reato dicui all art. 572 cod. pen. per carenza dell elemento della abitualità capo 1 .Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordineall affermazione della responsabilità del reato di cui all art. 609 bis cod. pen. non essendostata usata alcuna violenza nei confronti della compagna capo 2 .Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla determinazione della penaper il reato di maltrattamenti che il primo giudice ha assunto come più grave determinandola pena base in anni quattro di reclusione sebbene ratione temporis la pena base pari alminimo edittale avrebbe dovuto essere pari a anni due di reclusione trattandosi di fatticontestati fino al 28 luglio 2019 anteriormente all entrata in vigore della legge n. 69 del 19luglio 2019 entrata in vigore in data 09/08/2019 che ha innalzato il minimo edittale. Ilricorrente lamenta altresì il diniego del beneficio della sospensione condizionale.[OSCURATO:PERSONA] primi due motivi sono inammissibili in quanto rivalutativi e reiteratividelle medesimecensure avanzate alla Corte territoriale sostanzialmente in punto di fatto volte a sollecitareuna valutazione in fatto diversa e più favorevole non consentita alla Corte di legittimità.Quanto al reato di cui all art. 572 cod. pen. capo 1 la Corte territoriale ha richiamatole dichiarazioni della persona offesa ed evidenziato la natura abituale delle condotte violentee maltrattanti poste in essere dall imputato con una cadenza quantomeno mensile comeriscontrato anche dalle dichiarazioni della madre della stessa * e dai messaggi vocaliprodotti in atti dal contenuto sostanzialmente confessorio. Invero la Corte territoriale harilevato che emerge con certezza che il * già a partire dal 2010 fosse solito porre inessere condotte maltrattanti progressivamente sempre più gravi tali da generare unacondizione di sopraffazione della vittima non rilevando che le condotte violente sialternassero “a momenti di tranquillità” continuando l imputato anche nel corso deldibattimento ad esprimersi in termini denigratori nei confronti dell ex compagna.Quanto al reato di cui all art. 609 bis cod. pen. la Corte territoriale ha rilevato che afronte del chiaro dissenso espresso dalla * il * dopo averla gettata sul lettofaceva ricorso alla forza fisica serrandole i polsi con le mani e allargandole con violenza legambe al fine di consumare il rapporto sessuale completo.In ordine al terzo motivo si osserva che la doglianza è manifestamente infondata inquanto la Corte territoriale nel rideterminare il trattamento sanzionatorio in accoglimento delrelativo motivo di appello ha riformato la sentenza di primo grado mutando la struttura delreato continuato in quanto non ha assunto come pena base quella relativa al reato dimaltrattamenti in famiglia aggravato dalla presenza delle minori contestato nel capo 1 cheè divenuto reato satellite e per il quale è stat applicato un aumento di pena congruo eadeguatamente motivato.Il giudice a quo ha infatti richiamato il percorso di ravvedimento intrapreso dall imputatoe la acclarata conflittualità di coppia riscontrata ed ha individuato la misura della pena baseper il reato di violenza sessuale pari ad anni cinque di reclusione ha applicato ladiminuzione prevista dall art. 609 bis ultimo comma cod. pen. nonché l ulteriore riduzioneex art. 62 bis cod. pen. e quindi ha ridotto la pena ad anni due di reclusione e hadeterminato l aumento di nove mesi di reclusione per la continuazione con il reato di cuiall art. 572 cod. pen. e di tre mesi di reclusioneper la continuazione con ilreato di cui al capo3 giungendo alla pena finale di anni 3 di reclusione.Pertanto non sussistono neppure i presupposti di legge per il beneficio dellasospensione condizionale della pena.* l inammissibilità del ricorso a norma dell art. 616 cod. proc. pen. nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte* * n. 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3.000 euro in favore della * delle ammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
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