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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17706/2022

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4879-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 140, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato 2022 [OSCURATO:PERSONA]; 1070 - ricorrente - contro F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 Numero registro generale 4879/2018 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 1070/2022 Numero di raccolta generale 17706/2022 CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1342/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/12/2017 R.G.N. 577/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Fatti di causa

1. La Corte d'Appello di Catania rigettava l’appello principale proposto dal Consorzio di Bonifica numero 8 di Ragusa (in prosieguo: il Consorzio) e, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa inter partes:F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 - dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 lavoro stipulato il 2.10.2002 (primo di una serie di contratti Numero di raccolta generale 17706/2022 a termine tra le parti) e, per l’effetto, dichiarava il rapporto Data pubblicazione 31/05/2022 in questione sin dall’origine a tempo indeterminato; - condannava il Consorzio alla riammissione in servizio del lavoratore alle condizioni e mansioni di cui al contratto predetto ed al pagamento delle differenze retributive collegate agli aumenti periodici retributivi ed ai passaggi di livello retributivi medio tempore maturati; - condannava altresì il Consorzio al risarcimento del danno in favore del lavoratore, tramite versamento dell’indennità pari a 4 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta alla scadenza del termine, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale annualmente rivalutato dalla data della sentenza di primo grado al saldo effettivo (in luogo dell’indennità pari a 12 mensilità stabilita dal Tribunale); - compensava le spese del doppio grado.

2. La Corte territoriale osservava che: - ai consorzi di bonifica, enti pubblici economici, era applicabile la disciplina prevista dal d.lgs. n. 368 del 2001 e non quella dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001; - la conversione del contratto a termine avrebbe potuto essere impedita da altra disposizione di legge che imponesse l’obbligo del concorso (o di una prova selettiva) per le assunzioni a tempo indeterminato presso l’amministrazione pubblica, - tuttavia, riformando sul punto la sentenza di primo grado, veniva richiamata la pronuncia dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 4685/2015, che, ricostruendo il quadro della normativa regionale, aveva evidenziato che la L.R. 19 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 agosto 1999 n. 18 (attraverso la introduzione di un comma Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 1 bis nel corpo dell’articolo 1 della L.R. n. 12 del 1991) Numero di raccolta generale 17706/2022 aveva fatto venire meno per gli enti pubblici economici quel Data pubblicazione 31/05/2022 residuo velo di concorsualità previsto per gli altri enti pubblici indicati dalla norma. sicché non vi erano ostacoli alla conversione del rapporto in caso di dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro; - la reintroduzione dello strumento concorsuale era avvenuta, in seguito, con la L.R. n. 15 del 2004, art. 49 sicché dalla entrata in vigore di tale legge tornava ad operare il divieto di conversione; - in sostanza, per gli enti pubblici economici della Regione Sicilia in relazione ai contratti stipulati nella vigenza della L.R. n. 18 del 1999 e prima della entrata in vigore della L.R. n. 15 del 2004 la conversione operava; - nella fattispecie di causa, confermata la nullità del termine apposto al primo contratto, stipulato per il periodo dal 2 ottobre 2002 al 31 dicembre 2002, per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria (costituente la normale attività del Consorzio), con qualifica di operaio comune, il rapporto andava considerato a tempo indeterminato sin dalla data di tale contratto con conseguente riammissione in servizio del lavoratore; - l’indennità ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 aveva funzione integralmente riparatrice del danno subito nel periodo compreso tra la scadenza del termine rivelatosi nullo e il provvedimento del giudice che ordina la ricostituzione del rapporto: tenuto conto della limitata durata del contratto e delle dimensioni aziendali del Consorzio, era da considerare equa una determinazione del F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 risarcimento del danno in misura pari a 4 mensilità della Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 retribuzione globale di fatto; Numero di raccolta generale 17706/2022 - i periodi lavorati in forza dei contratti succedutisi, facenti Data pubblicazione 31/05/2022 parte dell’anzianità lavorativa, dovevano essere considerati ai fini della quantificazione degli aumenti periodici di anzianità.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Consorzio, articolato in otto motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del sesto e settimo motivo, rigettati i rimanenti motivi.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Le questioni oggetto di causa hanno già formato oggetto di convergenti pronunce di questa Corte (da ultimo sentenze n. 6938, 6941, 6942, 6943, 9373, 9374, 9375, 9980, 9982/2022; n. 38657/2021; n. 22981/2020), cui il Collegio intende dare continuità.

2. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’articolo 434, comma 1, c. p. c., per non avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal lavoratore, è stato rinunciato dal difensore con la memoria depositata, in adesione alla sentenza delle S.U. di questa Corte n. 27199/2017, sicché su di esso non vi è luogo a pronunciare.

3. Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio denuncia la violazione del d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11, e del c.c.n.l. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di [OSCURATO:PERSONA], artt. 2 e 121, ratione temporis applicabile, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 ed oggetto di discussione tra le parti.

Censura la statuizione Numero di raccolta generale 17706/2022 di nullità del termine apposto al contratto dal 2 ottobre 2002 Data pubblicazione 31/05/2022 al 31 dicembre 2002, assumendo che lo stesso rientrava nella disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11, secondo la quale restavano in vigore sino alla naturale scadenza le clausole dei contratti collettivi stipulate ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23; nella specie trovava dunque applicazione il c.c.n.l. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica, vigente fino al 31 dicembre 2003, artt. 2 e 121; le richiamate norme contrattuali prevedevano l’assunzione a tempo determinato degli operai avventizi; sotto il profilo del vizio di motivazione, lamenta, altresì, l’omesso esame del fatto, pacifico tra le parti di causa, che il lavoratore aveva svolto la sua attività come operaio avventizio, secondo la definizione del predetto articolo 121 c.c.n.l.

4. Con il terzo motivo il Consorzio deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e, in particolare, il travisamento della prova, per non avere la Corte territoriale posto a fondamento del compendio probatorio la delibera n. 492 del 2002, richiamata dal contratto prot. n. 10716 del 2002, dal quale si evincerebbe la sussistenza delle ragioni giustificative del termine.

5. I due motivi, da trattarsi congiuntamente stante l’intima connessione, sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

Dalla sentenza impugnata emerge che fin dal ricorso introduttivo il lavoratore aveva allegato di essere stato assunto per eseguire opere di manutenzione rispondenti a stabili esigenze dell’ente, anziché ad esigenze temporanee; tale essendo la prospettazione dell’atto introduttivo di lite, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 non vi era alcuna necessità che l’attore contestasse Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 l’opposto assunto del Consorzio: ciò perché la contestazione Numero di raccolta generale 17706/2022 da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati Data pubblicazione 31/05/2022 nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di contestare l’altrui contestazione, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo (Cass. n. 6183/2018); ciò importa l’infondatezza dell’assunto del Consorzio secondo cui costituirebbe circostanza incontestata e pacifica tra le parti la stipula dei contratti a termine per esigenze temporanee.

6. Né coglie nel segno la prospettazione di un travisamento della prova da parte della Corte territoriale, quale accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale (cfr. Cass. 7670/2021 e pertinente giurisprudenza ivi richiamata).

In realtà, nel caso di specie va evidenziato che si tratta di accertamento di fatto - compiuto dal Collegio di merito – che ha escluso la prova del carattere straordinario e stagionale delle attività svolte dal lavoratore, che avrebbe potuto essere sindacato in questa sede esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione (ex art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.), la cui deducibilità è, tuttavia, esclusa dall'articolo 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., per la pronuncia conforme su tale punto di fatto resa nei due gradi di merito.

7. L’illegittimità del termine per mancanza di prova della sua ragione giustificativa esclude che possa applicarsi l’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2011; il dato normativo prevede testualmente: “1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l’articolo 8-bis F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 della legge 25 marzo 1983, n. 79, l’articolo 23 della legge Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di Numero di raccolta generale 17706/2022 legge che sono comunque incompatibili e non sono Data pubblicazione 31/05/2022 espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.

2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”; è evidente, quindi, che il citato comma 2, nel prevedere l’ultrattività, fino alla scadenza dei c.c.n.l., delle clausole della contrattazione collettiva in vigore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, si riferisce alle clausole che consentono l’utilizzo della contrattazione a termine, mentre nel caso di specie la stipula del contratto è avvenuta al di fuori di dette ipotesi o, comunque, senza che della loro ricorrenza sia stata fornita prova; in breve, possono essere oggetto di proroga i contratti cui risulti legittimamente apposto un termine, non quelli con termine illegittimo.

8. A tanto va aggiunto che la lettera e la ratio del citato comma 2 rendono evidente che il disposto normativo si riferisce alle clausole già in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, avendo il legislatore inteso disciplinare la fase transitoria rispetto alle disposizioni contrattuali previgenti; è, quindi, infondata la deduzione del Consorzio secondo cui l’art. 11 cit. si riferirebbe anche ai F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 contratti collettivi stipulati dopo l’entrata in vigore della Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 norma quando l’efficacia degli stessi copra anche un periodo Numero di raccolta generale 17706/2022 anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, Data pubblicazione 31/05/2022 com’è nel caso di specie in cui il contratto, pur stipulato in data 17.4.2002, era inteso a spiegare i suoi effetti nell’arco temporale dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2004 (secondo la previsione dell’art. 154, comma 3, del medesimo c.c.n.l.).

Ne consegue che la previsione del comma 2 del citato art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 non può riferirsi anche a dette ipotesi: diversamente, si lascerebbe alle parti sociali la libertà di prevedere nuove ipotesi di ampliamento dell’utilizzo della contrattazione a termine, in deroga al nuovo assetto normativo delineato dal d.lgs. n. 368 del 2001, laddove, per converso, la disposizione ha piuttosto lo scopo (proprio perché transitoria) di preservare le sole clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data dell’entrata in vigore della novella e le eventuali e peculiari deroghe - in ampliamento - nell’utilizzo della contrattazione a termine.

9. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., e della legge regionale siciliana n. 4/2003 e successive proroghe, che imponeva la proroga dei contratti a termine dei dipendenti dei consorzi di bonifica e non la loro stabilizzazione.

In sintesi, il Consorzio lamenta la violazione della legislazione regionale siciliana relativa alle garanzie occupazionali, ritenendo che essa imponga la proroga dei contratti a termine dei dipendenti dei Consorzi di bonifica, senza che sia rimessa all’ente alcuna valutazione.

La censura non coglie nel segno.

Al riguardo, deve in primo luogo rilevarsi che la norma - art. 106, comma 1, L.R.

Sicilia F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 n. 4 del 2003 - lungi dall’imporre un obbligo di proroga, l’ha Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 consentita rispetto ai contratti di cui all’art. 3 della L.R.

Numero di raccolta generale 17706/2022 Sicilia n. 76 del 1995 fino al 1° dicembre del 2008 (termine Data pubblicazione 31/05/2022 successivamente prorogato).

Alla luce del percorso argomentativo di Cass. 274/2019 (cfr. infra), infatti, la normativa richiamata va interpretata nel senso che le assunzioni a tempo determinato e le proroghe successive sono sempre subordinate al rispetto dei presupposti e della durata dei contratti a termine, nel caso di specie quelli di cui al d.lgs. n. 230 del 1962.

Non sussiste, quindi, alcun obbligo di proroga, né è possibile predeterminarlo per legge, perché la valutazione dei presupposti fattuali per la proroga (le esigenze temporanee), deve essere effettuata, di volta in volta e caso per caso, nel rispetto della normativa vigente al tempo.

A tanto si aggiunga che la proroga non può che concernere un contratto a termine che sia stato legittimamente stipulato, mentre nel caso di specie il contratto è viziato ab origine dalla nullità del termine.

10. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare sull'istanza di ammissione della prova testimoniale, tempestivamente dedotta e reiterata in appello, avente ad oggetto la tipologia e natura delle mansioni svolte dal lavoratore.

Il motivo è inammissibile, in quanto non conferente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha ritenuto la nullità della clausola appositiva del termine per la sua genericità, rilievo non inciso dalle istanze istruttorie dirette a dimostrare le modalità di svolgimento in concreto del rapporto di lavoro.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2

11. Con il sesto motivo ci si duole della violazione dell’art.

Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 3 della L.R.

Sicilia n. 49 del 1981, degli artt. 6,7 e 9 della Numero di raccolta generale 17706/2022 L.R.

Sicilia n. 14 del 1958 e dell’art. 3 della L.R.

Sicilia n. 12 Data pubblicazione 31/05/2022 del 1991, oltre che dell’art. 97 della Carta costituzionale.

Viene nella sostanza lamentata la violazione delle norme innanzi indicate dalle quali si desumerebbe l’obbligo, per i consorzi di bonifica siciliani, di assumere i propri dipendenti solamente previo espletamento di un concorso o di una prova pubblica selettiva, con conseguente impossibilità di trasformare i rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato.

12. Il settimo motivo denuncia invece violazione degli artt. 6 e 7 L.R. n. 14 del 1958, art. 32 L.R. 45 del 1995, art.1, comma 10, L. R. n. 25 del 2008, art. 1 L. R. 14 del 2020, art. 29, comma 6, L. R. 11 del 2010.

13. I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione sistematica, sono fondati.

Si deve qui richiamare integralmente, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., quanto affermato in Cass. n. 274/2019 in cui si opera una completa ed esaustiva ricostruzione di tutta la normativa di settore, anche alla luce della legislazione regionale (si vedano i punti da 54 a seguire della pronunzia).

Per quanto qui di più stretto interesse, nella citata sentenza si afferma che “la l.r. n. 76 del 1995 laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della l. n. 230 del 1962 (…) non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della l.r. n. 45 del 1995, non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, né abroga l’art. 32” (…).

La legge n. 76 del 1995 e le disposizioni di legge F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 regionale intervenute successivamente si sono, infatti, Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 limitate a prorogare nel tempo l’utilizzo di siffatta tipologia Numero di raccolta generale 17706/2022 di assunzioni e, al contempo, le misure di garanzia Data pubblicazione 31/05/2022 occupazionale-assistenziale. (…).

Risulta, dunque, chiara la volontà del legislatore di consentire nel sistema delle assunzioni dei Consorzi di bonifica solo circoscritte ipotesi di assunzione a tempo determinato, rinviando per le modalità di assunzione alla legge n. 230 del 1962. (…) La circostanza che i rapporti a termine dedotti in giudizio siano stati stipulati al di fuori delle ipotesi previste dalla l. n. 230 del 1962, richiamata negli artt. 3 e 4 della l.r. n. 76 del 1995 non ne consente la trasformazione o conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo possibile sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dalla loro origine, in quanto tale effetto è precluso dal richiamato divieto di assunzione a tempo indeterminato” (si vedano specificamente i punti 69, 70, 73 e 76 della sentenza).

14. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, i motivi in esame sono fondati nella parte in cui deducono l’impossibilità giuridica di far luogo alla conversione dei rapporti con termine illegittimo in rapporti a tempo indeterminato.

In una parola, il divieto di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato si coniuga - quanto a dette ipotesi - al divieto imposto ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale innanzi richiamata di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Si è, infatti, osservato che l'automatica trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato finirebbe per eludere tale divieto di assunzione.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 Il principio è parimenti applicabile ai contratti regolati dal d.

Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 lgs. n. 368 del 2001, in quanto fondato non già sulla Numero di raccolta generale 17706/2022 disciplina di legge del contratto a termine (L. n. 230 del Data pubblicazione 31/05/2022 1962, vigente alla data di pubblicazione della L.R. n. 76 del 1995), ma sul divieto per i Consorzi di Bonifica, imposto dalla L.R. n. 45 del 1995, art. 32, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

La perdurante vigenza del divieto di assunzioni a tempo indeterminato derivante dall’articolo 32 L.R. n. 45/1995 trova conferma indiretta nella successiva L.R.

Sicilia 28 giugno 2010 nr. 14, articolo 1, comma 2, che ha autorizzato assunzioni a termine in deroga a detta norma per sopperire alle esigenze derivanti dalle calamità naturali verificatesi nel periodo 2009-2010 (come dal precedente comma 1), ribadendo nel resto il divieto per i consorzi di bonifica di procedere ad assunzioni di personale sotto qualsiasi forma.

Ne consegue l’accoglimento del sesto e settimo motivo nei sensi di cui sopra.

15. Da ultimo, con l’ottavo motivo viene censurato il riconoscimento in favore del lavoratore dell’indennità di cui all’art. 32 L. 183/2010, quale effetto della richiesta cassazione della statuizione di accertamento della nullità del termine.

In realtà, la statuizione relativa all’indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010 deve restare ferma.

Infatti, la pronuncia risarcitoria costituisce un capo della sentenza impugnata distinto rispetto a quello sulla conversione del rapporto a tempo indeterminato.

Né sussiste un vincolo di dipendenza tra le due statuizioni, ex art. 336, comma 1, cod. proc. civ., derivando la tutela risarcitoria direttamente dalla qui confermata illegittimità del termine.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 Numero registro generale 4879/2018

16. La cassazione della statuizione relativa alla domanda di Numero sezionale 1070/2022 Numero di raccolta generale 17706/2022 conversione del rapporto dà luogo alla pronuncia di rigetto Data pubblicazione 31/05/2022 nel merito della stessa ex art. 384, comma 2, c.p.c., per le ragioni esposte nei punti che precedono, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

17. Le spese dell’intero processo si compensano per l’accoglimento parziale della domanda originaria nonché per il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni esaminate in epoca successiva all’introduzione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto e settimo motivo di ricorso; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di conversione.

Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] MICHELINI dott. [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4879-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 140, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato 2022 [OSCURATO:PERSONA]; 1070 - ricorrente - contro F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 Numero registro generale 4879/2018 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 1070/2022 Numero di raccolta generale 17706/2022 CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1342/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/12/2017 R.G.N. 577/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Catania rigettava l’appello principale proposto dal Consorzio di Bonifica numero 8 di Ragusa (in prosieguo: il Consorzio) e, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa inter partes:F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 - dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 lavoro stipulato il 2.10.2002 (primo di una serie di contratti Numero di raccolta generale 17706/2022 a termine tra le parti) e, per l’effetto, dichiarava il rapporto Data pubblicazione 31/05/2022 in questione sin dall’origine a tempo indeterminato; - condannava il Consorzio alla riammissione in servizio del lavoratore alle condizioni e mansioni di cui al contratto predetto ed al pagamento delle differenze retributive collegate agli aumenti periodici retributivi ed ai passaggi di livello retributivi medio tempore maturati; - condannava altresì il Consorzio al risarcimento del danno in favore del lavoratore, tramite versamento dell’indennità pari a 4 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta alla scadenza del termine, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale annualmente rivalutato dalla data della sentenza di primo grado al saldo effettivo (in luogo dell’indennità pari a 12 mensilità stabilita dal Tribunale); - compensava le spese del doppio grado. 2. La Corte territoriale osservava che: - ai consorzi di bonifica, enti pubblici economici, era applicabile la disciplina prevista dal d.lgs. n. 368 del 2001 e non quella dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001; - la conversione del contratto a termine avrebbe potuto essere impedita da altra disposizione di legge che imponesse l’obbligo del concorso (o di una prova selettiva) per le assunzioni a tempo indeterminato presso l’amministrazione pubblica, - tuttavia, riformando sul punto la sentenza di primo grado, veniva richiamata la pronuncia dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 4685/2015, che, ricostruendo il quadro della normativa regionale, aveva evidenziato che la L.R. 19 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 agosto 1999 n. 18 (attraverso la introduzione di un comma Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 1 bis nel corpo dell’articolo 1 della L.R. n. 12 del 1991) Numero di raccolta generale 17706/2022 aveva fatto venire meno per gli enti pubblici economici quel Data pubblicazione 31/05/2022 residuo velo di concorsualità previsto per gli altri enti pubblici indicati dalla norma. sicché non vi erano ostacoli alla conversione del rapporto in caso di dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro; - la reintroduzione dello strumento concorsuale era avvenuta, in seguito, con la L.R. n. 15 del 2004, art. 49 sicché dalla entrata in vigore di tale legge tornava ad operare il divieto di conversione; - in sostanza, per gli enti pubblici economici della Regione Sicilia in relazione ai contratti stipulati nella vigenza della L.R. n. 18 del 1999 e prima della entrata in vigore della L.R. n. 15 del 2004 la conversione operava; - nella fattispecie di causa, confermata la nullità del termine apposto al primo contratto, stipulato per il periodo dal 2 ottobre 2002 al 31 dicembre 2002, per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria (costituente la normale attività del Consorzio), con qualifica di operaio comune, il rapporto andava considerato a tempo indeterminato sin dalla data di tale contratto con conseguente riammissione in servizio del lavoratore; - l’indennità ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 aveva funzione integralmente riparatrice del danno subito nel periodo compreso tra la scadenza del termine rivelatosi nullo e il provvedimento del giudice che ordina la ricostituzione del rapporto: tenuto conto della limitata durata del contratto e delle dimensioni aziendali del Consorzio, era da considerare equa una determinazione del F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 risarcimento del danno in misura pari a 4 mensilità della Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 retribuzione globale di fatto; Numero di raccolta generale 17706/2022 - i periodi lavorati in forza dei contratti succedutisi, facenti Data pubblicazione 31/05/2022 parte dell’anzianità lavorativa, dovevano essere considerati ai fini della quantificazione degli aumenti periodici di anzianità. 3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Consorzio, articolato in otto motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del sesto e settimo motivo, rigettati i rimanenti motivi. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Le questioni oggetto di causa hanno già formato oggetto di convergenti pronunce di questa Corte (da ultimo sentenze n. 6938, 6941, 6942, 6943, 9373, 9374, 9375, 9980, 9982/2022; n. 38657/2021; n. 22981/2020), cui il Collegio intende dare continuità. 2. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’articolo 434, comma 1, c. p. c., per non avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal lavoratore, è stato rinunciato dal difensore con la memoria depositata, in adesione alla sentenza delle S.U. di questa Corte n. 27199/2017, sicché su di esso non vi è luogo a pronunciare. 3. Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio denuncia la violazione del d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11, e del c.c.n.l. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di [OSCURATO:PERSONA], artt. 2 e 121, ratione temporis applicabile, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 ed oggetto di discussione tra le parti. Censura la statuizione Numero di raccolta generale 17706/2022 di nullità del termine apposto al contratto dal 2 ottobre 2002 Data pubblicazione 31/05/2022 al 31 dicembre 2002, assumendo che lo stesso rientrava nella disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11, secondo la quale restavano in vigore sino alla naturale scadenza le clausole dei contratti collettivi stipulate ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23; nella specie trovava dunque applicazione il c.c.n.l. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica, vigente fino al 31 dicembre 2003, artt. 2 e 121; le richiamate norme contrattuali prevedevano l’assunzione a tempo determinato degli operai avventizi; sotto il profilo del vizio di motivazione, lamenta, altresì, l’omesso esame del fatto, pacifico tra le parti di causa, che il lavoratore aveva svolto la sua attività come operaio avventizio, secondo la definizione del predetto articolo 121 c.c.n.l. 4. Con il terzo motivo il Consorzio deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e, in particolare, il travisamento della prova, per non avere la Corte territoriale posto a fondamento del compendio probatorio la delibera n. 492 del 2002, richiamata dal contratto prot. n. 10716 del 2002, dal quale si evincerebbe la sussistenza delle ragioni giustificative del termine. 5. I due motivi, da trattarsi congiuntamente stante l’intima connessione, sono in parte infondati ed in parte inammissibili. Dalla sentenza impugnata emerge che fin dal ricorso introduttivo il lavoratore aveva allegato di essere stato assunto per eseguire opere di manutenzione rispondenti a stabili esigenze dell’ente, anziché ad esigenze temporanee; tale essendo la prospettazione dell’atto introduttivo di lite, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 non vi era alcuna necessità che l’attore contestasse Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 l’opposto assunto del Consorzio: ciò perché la contestazione Numero di raccolta generale 17706/2022 da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati Data pubblicazione 31/05/2022 nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di contestare l’altrui contestazione, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo (Cass. n. 6183/2018); ciò importa l’infondatezza dell’assunto del Consorzio secondo cui costituirebbe circostanza incontestata e pacifica tra le parti la stipula dei contratti a termine per esigenze temporanee. 6. Né coglie nel segno la prospettazione di un travisamento della prova da parte della Corte territoriale, quale accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale (cfr. Cass. 7670/2021 e pertinente giurisprudenza ivi richiamata). In realtà, nel caso di specie va evidenziato che si tratta di accertamento di fatto - compiuto dal Collegio di merito – che ha escluso la prova del carattere straordinario e stagionale delle attività svolte dal lavoratore, che avrebbe potuto essere sindacato in questa sede esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione (ex art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.), la cui deducibilità è, tuttavia, esclusa dall'articolo 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., per la pronuncia conforme su tale punto di fatto resa nei due gradi di merito. 7. L’illegittimità del termine per mancanza di prova della sua ragione giustificativa esclude che possa applicarsi l’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2011; il dato normativo prevede testualmente: “1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l’articolo 8-bis F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 della legge 25 marzo 1983, n. 79, l’articolo 23 della legge Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di Numero di raccolta generale 17706/2022 legge che sono comunque incompatibili e non sono Data pubblicazione 31/05/2022 espressamente richiamate nel presente decreto legislativo. 2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”; è evidente, quindi, che il citato comma 2, nel prevedere l’ultrattività, fino alla scadenza dei c.c.n.l., delle clausole della contrattazione collettiva in vigore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, si riferisce alle clausole che consentono l’utilizzo della contrattazione a termine, mentre nel caso di specie la stipula del contratto è avvenuta al di fuori di dette ipotesi o, comunque, senza che della loro ricorrenza sia stata fornita prova; in breve, possono essere oggetto di proroga i contratti cui risulti legittimamente apposto un termine, non quelli con termine illegittimo. 8. A tanto va aggiunto che la lettera e la ratio del citato comma 2 rendono evidente che il disposto normativo si riferisce alle clausole già in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, avendo il legislatore inteso disciplinare la fase transitoria rispetto alle disposizioni contrattuali previgenti; è, quindi, infondata la deduzione del Consorzio secondo cui l’art. 11 cit. si riferirebbe anche ai F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 contratti collettivi stipulati dopo l’entrata in vigore della Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 norma quando l’efficacia degli stessi copra anche un periodo Numero di raccolta generale 17706/2022 anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, Data pubblicazione 31/05/2022 com’è nel caso di specie in cui il contratto, pur stipulato in data 17.4.2002, era inteso a spiegare i suoi effetti nell’arco temporale dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2004 (secondo la previsione dell’art. 154, comma 3, del medesimo c.c.n.l.). Ne consegue che la previsione del comma 2 del citato art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 non può riferirsi anche a dette ipotesi: diversamente, si lascerebbe alle parti sociali la libertà di prevedere nuove ipotesi di ampliamento dell’utilizzo della contrattazione a termine, in deroga al nuovo assetto normativo delineato dal d.lgs. n. 368 del 2001, laddove, per converso, la disposizione ha piuttosto lo scopo (proprio perché transitoria) di preservare le sole clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data dell’entrata in vigore della novella e le eventuali e peculiari deroghe - in ampliamento - nell’utilizzo della contrattazione a termine. 9. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., e della legge regionale siciliana n. 4/2003 e successive proroghe, che imponeva la proroga dei contratti a termine dei dipendenti dei consorzi di bonifica e non la loro stabilizzazione. In sintesi, il Consorzio lamenta la violazione della legislazione regionale siciliana relativa alle garanzie occupazionali, ritenendo che essa imponga la proroga dei contratti a termine dei dipendenti dei Consorzi di bonifica, senza che sia rimessa all’ente alcuna valutazione. La censura non coglie nel segno. Al riguardo, deve in primo luogo rilevarsi che la norma - art. 106, comma 1, L.R. Sicilia F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 n. 4 del 2003 - lungi dall’imporre un obbligo di proroga, l’ha Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 consentita rispetto ai contratti di cui all’art. 3 della L.R. Numero di raccolta generale 17706/2022 Sicilia n. 76 del 1995 fino al 1° dicembre del 2008 (termine Data pubblicazione 31/05/2022 successivamente prorogato). Alla luce del percorso argomentativo di Cass. 274/2019 (cfr. infra), infatti, la normativa richiamata va interpretata nel senso che le assunzioni a tempo determinato e le proroghe successive sono sempre subordinate al rispetto dei presupposti e della durata dei contratti a termine, nel caso di specie quelli di cui al d.lgs. n. 230 del 1962. Non sussiste, quindi, alcun obbligo di proroga, né è possibile predeterminarlo per legge, perché la valutazione dei presupposti fattuali per la proroga (le esigenze temporanee), deve essere effettuata, di volta in volta e caso per caso, nel rispetto della normativa vigente al tempo. A tanto si aggiunga che la proroga non può che concernere un contratto a termine che sia stato legittimamente stipulato, mentre nel caso di specie il contratto è viziato ab origine dalla nullità del termine. 10. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare sull'istanza di ammissione della prova testimoniale, tempestivamente dedotta e reiterata in appello, avente ad oggetto la tipologia e natura delle mansioni svolte dal lavoratore. Il motivo è inammissibile, in quanto non conferente alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto la nullità della clausola appositiva del termine per la sua genericità, rilievo non inciso dalle istanze istruttorie dirette a dimostrare le modalità di svolgimento in concreto del rapporto di lavoro.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 11. Con il sesto motivo ci si duole della violazione dell’art. Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 3 della L.R. Sicilia n. 49 del 1981, degli artt. 6,7 e 9 della Numero di raccolta generale 17706/2022 L.R. Sicilia n. 14 del 1958 e dell’art. 3 della L.R. Sicilia n. 12 Data pubblicazione 31/05/2022 del 1991, oltre che dell’art. 97 della Carta costituzionale. Viene nella sostanza lamentata la violazione delle norme innanzi indicate dalle quali si desumerebbe l’obbligo, per i consorzi di bonifica siciliani, di assumere i propri dipendenti solamente previo espletamento di un concorso o di una prova pubblica selettiva, con conseguente impossibilità di trasformare i rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. 12. Il settimo motivo denuncia invece violazione degli artt. 6 e 7 L.R. n. 14 del 1958, art. 32 L.R. 45 del 1995, art.1, comma 10, L. R. n. 25 del 2008, art. 1 L. R. 14 del 2020, art. 29, comma 6, L. R. 11 del 2010. 13. I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione sistematica, sono fondati. Si deve qui richiamare integralmente, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., quanto affermato in Cass. n. 274/2019 in cui si opera una completa ed esaustiva ricostruzione di tutta la normativa di settore, anche alla luce della legislazione regionale (si vedano i punti da 54 a seguire della pronunzia). Per quanto qui di più stretto interesse, nella citata sentenza si afferma che “la l.r. n. 76 del 1995 laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della l. n. 230 del 1962 (…) non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della l.r. n. 45 del 1995, non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, né abroga l’art. 32” (…). La legge n. 76 del 1995 e le disposizioni di legge F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 regionale intervenute successivamente si sono, infatti, Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 limitate a prorogare nel tempo l’utilizzo di siffatta tipologia Numero di raccolta generale 17706/2022 di assunzioni e, al contempo, le misure di garanzia Data pubblicazione 31/05/2022 occupazionale-assistenziale. (…). Risulta, dunque, chiara la volontà del legislatore di consentire nel sistema delle assunzioni dei Consorzi di bonifica solo circoscritte ipotesi di assunzione a tempo determinato, rinviando per le modalità di assunzione alla legge n. 230 del 1962. (…) La circostanza che i rapporti a termine dedotti in giudizio siano stati stipulati al di fuori delle ipotesi previste dalla l. n. 230 del 1962, richiamata negli artt. 3 e 4 della l.r. n. 76 del 1995 non ne consente la trasformazione o conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo possibile sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dalla loro origine, in quanto tale effetto è precluso dal richiamato divieto di assunzione a tempo indeterminato” (si vedano specificamente i punti 69, 70, 73 e 76 della sentenza). 14. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, i motivi in esame sono fondati nella parte in cui deducono l’impossibilità giuridica di far luogo alla conversione dei rapporti con termine illegittimo in rapporti a tempo indeterminato. In una parola, il divieto di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato si coniuga - quanto a dette ipotesi - al divieto imposto ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale innanzi richiamata di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato. Si è, infatti, osservato che l'automatica trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato finirebbe per eludere tale divieto di assunzione.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 Il principio è parimenti applicabile ai contratti regolati dal d. Numero registro generale 4879/2018 Numero sezionale 1070/2022 lgs. n. 368 del 2001, in quanto fondato non già sulla Numero di raccolta generale 17706/2022 disciplina di legge del contratto a termine (L. n. 230 del Data pubblicazione 31/05/2022 1962, vigente alla data di pubblicazione della L.R. n. 76 del 1995), ma sul divieto per i Consorzi di Bonifica, imposto dalla L.R. n. 45 del 1995, art. 32, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. La perdurante vigenza del divieto di assunzioni a tempo indeterminato derivante dall’articolo 32 L.R. n. 45/1995 trova conferma indiretta nella successiva L.R. Sicilia 28 giugno 2010 nr. 14, articolo 1, comma 2, che ha autorizzato assunzioni a termine in deroga a detta norma per sopperire alle esigenze derivanti dalle calamità naturali verificatesi nel periodo 2009-2010 (come dal precedente comma 1), ribadendo nel resto il divieto per i consorzi di bonifica di procedere ad assunzioni di personale sotto qualsiasi forma. Ne consegue l’accoglimento del sesto e settimo motivo nei sensi di cui sopra. 15. Da ultimo, con l’ottavo motivo viene censurato il riconoscimento in favore del lavoratore dell’indennità di cui all’art. 32 L. 183/2010, quale effetto della richiesta cassazione della statuizione di accertamento della nullità del termine. In realtà, la statuizione relativa all’indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010 deve restare ferma. Infatti, la pronuncia risarcitoria costituisce un capo della sentenza impugnata distinto rispetto a quello sulla conversione del rapporto a tempo indeterminato. Né sussiste un vincolo di dipendenza tra le due statuizioni, ex art. 336, comma 1, cod. proc. civ., derivando la tutela risarcitoria direttamente dalla qui confermata illegittimità del termine.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 Numero registro generale 4879/2018 16. La cassazione della statuizione relativa alla domanda di Numero sezionale 1070/2022 Numero di raccolta generale 17706/2022 conversione del rapporto dà luogo alla pronuncia di rigetto Data pubblicazione 31/05/2022 nel merito della stessa ex art. 384, comma 2, c.p.c., per le ragioni esposte nei punti che precedono, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. 17. Le spese dell’intero processo si compensano per l’accoglimento parziale della domanda originaria nonché per il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni esaminate in epoca successiva all’introduzione del giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il sesto e settimo motivo di ricorso; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di conversione. Compensa le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] MICHELINI dott. [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d
Sentenza Cassazione n. 17706/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris