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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:386
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CC0819

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 4 maggio 2023 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]819/21

[OSCURATO:PERSONA]

nei confronti di: MD [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Aquisgrana, Germania)] «Rinvio pregiudiziale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Pena privativa della libertà irrogata in uno Stato membro in cui, secondo il giudice dello Stato membro di esecuzione, il sistema giudiziario non garantisce più il diritto a un processo equo – Possibilità di rifiutare l’esecuzione di una sentenza straniera»

I. Introduzione

1. MD è un cittadino polacco condannato dal Sąd [OSCURATO:PERSONA]‑Prawobrzeże (Tribunale distrettuale di Stettino‑Prawobrzeże, Polonia) a una pena detentiva di sei mesi.

La sospensione della pena inizialmente concessa è stata successivamente revocata dallo stesso giudice e, al fine di eseguire tale pena, il Sąd [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di Stettino, Polonia) ha emesso un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») sulla base del quale MD è stato arrestato in Germania.

Tuttavia, l’esecuzione del MAE è stata rifiutata dalle autorità tedesche in quanto la residenza abituale di MD si trovava in Germania.

Il giudice polacco competente ha pertanto chiesto alle autorità tedesche di eseguire esse stesse la pena inflitta a MD in conformità al regime stabilito dalla decisione quadro 2008/909/GAI ( 2 ).

2. [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Aquisgrana, Germania), giudice del rinvio nel caso di specie, chiede se sia possibile respingere una siffatta richiesta, vista la situazione creatasi a seguito delle controverse riforme giudiziarie attuate in Polonia, che hanno dato luogo a diverse sentenze di questa Corte.

Tale situazione induce il giudice del rinvio a dubitare che il diritto di MD a un processo equo possa considerarsi salvaguardato in un contesto in cui le carenze generalizzate incidono, secondo detto giudice, sullo Stato di diritto e sul requisito dell’indipendenza della magistratura di tale Stato membro.

3. Il giudice del rinvio si interroga più specificamente sull’applicabilità, al regime di riconoscimento reciproco istituito dalla decisione quadro 2008/909, della giurisprudenza della Corte relativa alla decisione quadro sul MAE ( 3 ) secondo cui l’esecuzione di tale mandato può essere rifiutata in via eccezionale, al di là dei motivi ivi espressamente previsti, qualora risulti, a seguito di un esame in due fasi (la cui natura sarà spiegata e discussa nelle presenti conclusioni), che tale esecuzione comporterebbe un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 4 ).

Al riguardo, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulle condizioni in cui tale esame deve essere condotto e sul momento appropriato per effettuarlo.

II. Contesto normativo

4. L’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta stabilisce che «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge».

5. L’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909 enuncia che essa «non pregiudica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 [TUE]».

6. L’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), di detta decisione quadro elenca tre diverse categorie di Stati membri di esecuzione ai quali può essere trasmessa una richiesta di riconoscimento di una sentenza e di esecuzione di una pena.

Esse sono: a) lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive; b) lo Stato membro di cittadinanza che, pur non essendo quello in cui la persona condannata vive, è lo Stato membro verso il quale sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza; o c) qualsiasi Stato membro diverso da quelli di cui alle lettere a) o b) la cui autorità competente dia il consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato membro.

7. L’articolo 8, paragrafo 1, dispone che «[l]’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9».

8. L’articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a l), della decisione quadro 2008/909 elenca i casi in cui «[l]’autorità competente dello Stato [membro] di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

9. MD è un cittadino polacco con residenza abituale in Germania.

In data 7 agosto 2018, il Sąd [OSCURATO:PERSONA]Prawobrzeże (Tribunale distrettuale di Stettino-Prawobrzeże) lo condannava alla pena detentiva di sei mesi, sospendendone l’esecuzione (in prosieguo: la «sentenza originaria»).

MD non era presente all’udienza.

10. Con ordinanza del 16 luglio 2019, lo stesso giudice revocava la sospensione, ordinando l’esecuzione della pena detentiva.

11. In data 17 dicembre 2020, la [OSCURATO:PERSONA] (Procura generale di Colonia, Germania) decideva di non eseguire il MAE emesso dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di Stettino) in quanto MD aveva la sua residenza abituale in Germania e aveva presentato opposizione alla sua consegna alle autorità polacche ( 5 ).

12. In data 26 gennaio 2021, il Sąd [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di Stettino) trasmetteva alla [OSCURATO:PERSONA] (Procura generale di Berlino, Germania) una copia autenticata della sentenza originaria, insieme al certificato di cui all’articolo 4 della decisione quadro 2008/909, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva irrogata.

Tali documenti venivano inoltrati alla [OSCURATO:PERSONA] (Procura di Aquisgrana, Germania; in prosieguo: la «Procura di Aquisgrana»), territorialmente competente.

13. Dopo aver ascoltato MD e ritenendo che fossero soddisfatte le condizioni per l’esecuzione della pena detentiva in questione, la Procura di Aquisgrana ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Aquisgrana) di eseguire la sentenza originaria, unitamente all’ordinanza di revoca della sospensione dell’esecuzione della pena, e di imporre una pena detentiva di sei mesi.

14. Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se possa rifiutare il riconoscimento delle decisioni giudiziarie di cui trattasi e l’esecuzione della pena inflitta, dato che, a suo avviso, informazioni oggettive, attendibili, precise e debitamente aggiornate sulla situazione del sistema giudiziario in Polonia indicano che vi sono motivi per ritenere che le condizioni prevalenti al momento dell’adozione della sentenza originaria e del provvedimento di revoca della sospensione condizionale fossero (e rimangano) incompatibili con il principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE e con il requisito dell’indipendenza della magistratura, che costituisce l’essenza del diritto fondamentale di MD a un equo processo ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta.

15. In tale contesto, il giudice del rinvio si basa sulla proposta della Commissione relativa alla constatazione dell’esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia ( 6 ) nonché sulla giurisprudenza relativa all’indipendenza della magistratura polacca adottata dalla Corte ( 7 ), dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dai giudici nazionali.

Detto giudice richiama poi l’attenzione su diverse situazioni in cui le autorità polacche hanno ritenuto di non essere vincolate dal primato del diritto dell’Unione.

16. Così, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Aquisgrana) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’esecuzione chiamata a decidere sull’esecutività della sentenza di un altro Stato membro possa, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 4, della [decisione quadro 2008/909], in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della [Carta], rifiutare il riconoscimento di tale sentenza e l’esecuzione della pena con essa irrogata, ai sensi dell’articolo 8 di detta decisione quadro, qualora sussistano indizi che le condizioni presenti in tale Stato membro al momento della pronuncia della sentenza da eseguire o delle successive decisioni connesse [fossero] incompatibili con il diritto fondamentale a un processo equo, poiché in tale Stato membro il sistema giudiziario stesso non [era] più conforme al principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE. 2) Se l’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’esecuzione chiamata a decidere sull’esecutività della sentenza di un altro Stato membro possa, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 4, della [decisione quadro 2008/909], in combinato disposto con il principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE, rifiutare il riconoscimento di tale sentenza e l’esecuzione della pena con essa irrogata, ai sensi dell’articolo 8 di detta decisione quadro, qualora sussistano indizi che il sistema giudiziario di tale Stato membro, al momento della decisione sull’esecutività, non sia più conforme al principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE. 3) In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se, prima di rifiutare il riconoscimento di una sentenza di un giudice di un altro Stato membro e l’esecuzione della pena con essa irrogata, facendo riferimento all’articolo 3, paragrafo 4, della [decisione quadro 2008/909], in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della [Carta], in ragione della sussistenza di indizi che le condizioni presenti in tale Stato membro fossero incompatibili con il diritto fondamentale a un processo equo, poiché in tale Stato membro il sistema giudiziario stesso non è più conforme al principio dello Stato di diritto, occorra verificare, in una seconda fase, se tali condizioni incompatibili abbiano avuto ripercussioni concrete sul procedimento in questione ai danni della persona condannata. 4) In caso di risposta alle questioni prima e/o seconda nel senso che non spetta ai giudici nazionali, bensì alla Corte di giustizia dell’Unione europea, decidere se le condizioni presenti in uno Stato membro siano incompatibili con il diritto fondamentale a un processo equo, poiché in detto Stato membro il sistema giudiziario stesso non è più conforme allo Stato di diritto: se il sistema giudiziario nella Repubblica di Polonia fosse conforme al principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE alla data del 7 agosto 2018 e/o del 16 luglio 2019 o se lo sia attualmente».

17. Hanno presentato osservazioni scritte i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e della Polonia, nonché la Commissione europea.

I medesimi intervenienti hanno inoltre risposto al quesito loro posto dalla Corte.

IV. Analisi

18. Con le sue quattro questioni il giudice del rinvio domanda se e in quali circostanze possa eccezionalmente rifiutare di riconoscere una sentenza, che gli è stata trasmessa in applicazione del regime istituito dalla decisione quadro 2008/909 in vista dell’esecuzione di una pena detentiva, al di là dei motivi esplicitamente previsti a tal fine in detto strumento, qualora l’applicazione di tale regime si risolva, in sostanza, nell’avallare una precedente violazione del diritto a un equo processo.

Tale violazione deriva, secondo il giudice del rinvio, dalle carenze generalizzate che incidono sull’indipendenza della magistratura dello Stato membro emittente, che rendono impossibile la corretta tutela di detto diritto.

19. Per iniziare la mia analisi, fornirò innanzitutto osservazioni preliminari sul contesto e sul contenuto della decisione di rinvio (A).

Esaminerò quindi le questioni sollevate occupandomi, in primo luogo, del motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE che la Corte ha sviluppato nel contesto della decisione quadro sul MAE e che ha ispirato il presente rinvio riguardante, nello specifico, la decisione quadro 2008/909 (B).

Valuterò quindi se e in che misura tale motivo non scritto possa essere applicato a detta decisione quadro, che costituisce un altro strumento di cooperazione giudiziaria in materia penale all’interno dell’Unione europea, rispetto al quale la questione si pone per la prima volta dinanzi alla Corte (C).

Infine, affronterò la questione di quale sia il riferimento temporale appropriato per l’applicazione di tale motivo non scritto ed eccezionale (D).

A. Osservazioni preliminari sul contesto e sul contenuto della decisione di rinvio

20. Come già rilevato, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’operatività della decisione quadro 2008/909.

Tale strumento rientra nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che è regolato dal principio di riconoscimento reciproco e si basa sulla fiducia reciproca che gli Stati membri devono avere nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri ( 8 ).

In breve, la fiducia reciproca richiede che ciascuno Stato membro presuma che il diritto dell’Unione, compresi i diritti fondamentali da esso garantiti, sia rispettato in tutti gli altri Stati membri ( 9 ).

21. Da queste brevi osservazioni risulta che la decisione quadro 2008/909 è retta dagli stessi principi generali di fondo della decisione quadro sul MAE, per quanto riguarda il caso di specie ( 10 ).

22. Come si spiegherà più dettagliatamente, la suddetta decisione quadro si basa sull’obbligo di eseguire un MAE, fatti salvi i soli motivi di rifiuto tassativamente elencati.

Allo stesso tempo, la Corte ha chiarito che l’esecuzione di un MAE non può esporre la persona interessata a un rischio concreto di violazione di alcuni dei suoi diritti fondamentali garantiti dalla Carta, né può avallare violazioni già occorse.

Per evitare che tali situazioni si concretizzino, la Corte ha elaborato un motivo aggiuntivo e non scritto di rifiuto dell’esecuzione di un MAE, che tuttavia può essere applicato solo in circostanze eccezionali.

23. Per determinare l’esistenza di tali circostanze, la Corte ha sviluppato un esame in due fasi a carico dell’autorità nazionale competente interessata.

In breve, tale esame richiede di stabilire, in una prima fase, se nello Stato membro emittente sussistano carenze sistemiche o generalizzate tali da ledere il diritto fondamentale di cui trattasi.

In caso affermativo, la seconda fase dell’esame richiede di verificare se tali carenze sistemiche o generalizzate determinino un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale di cui trattasi o se abbiano già inciso in modo tangibile su tale diritto.

24. Mi risulta che sia stata l’analogia dei principi alla base della cooperazione giudiziaria nell’ambito della decisione quadro sul MAE, da un lato, e della decisione quadro 2008/909, dall’altro, a indurre il giudice del rinvio a chiedersi se il motivo non scritto di cui sopra si applichi anche nel contesto di quest’ultima decisione quadro.

Allo stesso tempo, credo che talune differenze tra questi strumenti inducano il giudice del rinvio a chiedersi pure se tale motivo sia applicabile secondo le stesse modalità.

25. Oltre alla questione principale e implicita relativa all’applicabilità del motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE, sviluppato nella giurisprudenza della Corte relativa alla decisione quadro sul MAE, il giudice del rinvio solleva, esplicitamente o implicitamente, quattro questioni specifiche che possono essere presentate nei seguenti termini.

26. Detto giudice si chiede, innanzitutto, se sia possibile limitare l’esame in due fasi richiesto dal suddetto motivo non scritto ed eccezionale alla prima fase soltanto o se sia necessario effettuare anche la seconda fase e verificare se le carenze individuate in merito all’indipendenza della magistratura dello Stato membro emittente abbiano inciso sul diritto fondamentale di MD a un equo processo, prima di rifiutare l’esecuzione della sentenza dell’altro Stato membro (terza questione, letta unitamente alla prima e alla seconda).

27. Dopodiché, nelle circostanze specifiche del caso, il giudice del rinvio nutre dubbi sul momento in cui tale esame debba essere effettuato: se si tratti del momento in cui è stata emessa la sentenza originaria che ha inflitto la pena, o del momento in cui è stata revocata la sospensione dell’esecuzione della pena (prima questione), o se si tratti del momento in cui l’autorità dell’esecuzione deve decidere in merito al riconoscimento della sentenza e all’esecuzione della pena (seconda questione).

28. Infine, non è chiaro al giudice del rinvio se la valutazione della situazione della magistratura dello Stato membro emittente sia di competenza del giudice nazionale o se costituisca una questione di «interpretazione dei Trattati», riservata alla Corte di giustizia.

In quest’ultimo caso, il giudice del rinvio chiede se tale sistema giudiziario fosse, alle date pertinenti, conforme al principio dello Stato di diritto (quarta questione).

29. Nelle successive sezioni delle presenti conclusioni affronterò tali questioni insieme ricordando, in primo luogo, la genesi del motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE, prima di esaminarne, in secondo luogo, l’operatività e le condizioni di applicazione alla decisione quadro 2008/909 compresa, in terzo luogo, la tempistica adeguata.

B. Il motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE

30. La Corte ha introdotto il motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE nella sentenza Aranyosi e Căldăraru ( 11 ), in cui ha ritenuto che la consegna delle persone interessate comportasse il rischio che queste fossero esposte a una violazione del divieto assoluto di trattamenti inumani o degradanti ( 12 ), date le carenze sistemiche delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente.

31. In quel contesto la Corte ha ricordato che gli Stati membri sono in linea di principio obbligati a dare esecuzione a un MAE ( 13 ), fatti salvi i soli motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa, tassativamente previsti dagli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro sul MAE.

Nessuno dei motivi elencati in tali disposizioni si applicava alla situazione in esame.

Tuttavia, la Corte ha stabilito che l’esecuzione di un MAE può anche essere rifiutata, in circostanze eccezionali, quando, in primo luogo , si riscontrano carenze sistemiche o generalizzate che possono pregiudicare la tutela del diritto fondamentale di cui trattasi e, in secondo luogo , sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna, la persona interessata dal MAE corra un rischio concreto che tale diritto fondamentale venga violato ( 14 ).

32. La Corte ha confermato l’applicazione di questo motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE, e dell’esame in due fasi su cui esso si basa, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Equality (Carenze del sistema giudiziario), nel contesto del diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente, come enunciato all’articolo 47, secondo comma, della Carta.

Da tale sentenza si evince che l’autorità giudiziaria può astenersi dal dare esecuzione a un MAE quando, in primo luogo , sulla base di informazioni oggettive, attendibili, precise e debitamente aggiornate riguardanti il funzionamento del sistema giudiziario nello Stato membro emittente, constata l’esistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale a un equo processo, con riferimento alla mancanza di indipendenza dei giudici di detto Stato membro, a causa di carenze sistemiche o generalizzate, e se, in secondo luogo , nelle circostanze di specie, sussistono motivi seri e comprovati per ritenere che, in seguito alla sua consegna, il ricercato corra un tale rischio ( 15 ).

33. Nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) ( 16 ) e [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente) ( 17 ), la Corte ha confermato che, quand’anche il giudice nazionale sia già soddisfatto dall’adempimento della prima condizione dell’esame in due fasi, è comunque necessario procedere alla seconda fase e valutare le circostanze specifiche della situazione.

34. Peraltro, mentre l’applicazione del motivo di rifiuto non scritto di eseguire un MAE è stata inizialmente considerata alla luce di circostanze di fatto che rendevano rilevante esaminare solo una violazione potenziale del diritto fondamentale interessato («rischio concreto»), la Corte ha chiarito che tale motivo si applica anche a situazioni che comportano la prova di una violazione passata (quando il MAE in questione è stato emesso per eseguire una pena detentiva irrogata in un procedimento penale che è stato tangibilmente influenzato dalle carenze sistemiche o generalizzate affliggenti l’indipendenza della magistratura dello Stato membro emittente) ( 18 ).

C. Il motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE e la decisione quadro 2008/909

35. Prima di passare alla questione principale, ossia se il motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE si applichi, mutatis mutandis, anche alla decisione quadro 2008/909 (2), mi soffermerò sulla questione se tale considerazione rilevi tout court per la situazione di cui al procedimento principale.

Ciò perché tale rilevanza dovrebbe sussistere solo se il giudice del rinvio si trovasse in una situazione in cui il regime giuridico di tale strumento impone l’ obbligo di riconoscere la sentenza e di eseguire la condanna di cui trattasi (1).

1. Sull’esistenza di un obbligo di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena

36. Ricordo che il motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE è stato elaborato per prevenire il rischio concreto di violazione di taluni diritti fondamentali tutelati dalla Carta (o per evitare che tale violazione venga successivamente avallata), cosa che, qualora sia dimostrata tale necessità, comporta un’eccezione all’ obbligo di esecuzione di un MAE.

37. Pertanto, affinché tale motivo acquisisca pertinenza nell’ambito della decisione quadro 2008/909, occorre accertare che l’autorità di esecuzione si trovi in una situazione in cui ha l’obbligo di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di eseguire la pena irrogata con tale sentenza.

Tuttavia, non tutti i casi contemplati da tale strumento danno luogo a detto obbligo.

38. Infatti, tale strumento opera una distinzione tra diverse situazioni, a seconda del rapporto tra la persona condannata interessata e lo Stato membro al quale la domanda di riconoscimento è stata presentata.

39. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, lo Stato membro emittente può rivolgere una richiesta in tal senso a: a) lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive; b) lo Stato membro di cittadinanza che, pur non essendo quello in cui la persona condannata vive, è lo Stato membro verso il quale sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena; o c) qualsiasi altro Stato membro «la cui autorità competente dia il consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato membro».

40. Altrimenti detto: le prime due ipotesi comportano l’obbligo di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena di cui trattasi, mentre la terza è soggetta a un consenso che può essere accordato o meno ( 19 ).

Di conseguenza, questa terza ipotesi non comporta, di per sé, l’obbligo di accogliere una richiesta inviata in tal senso.

41. Dalla decisione di rinvio risulta che MD è cittadino dello Stato membro emittente e che risiede nello Stato dell’esecuzione.

Sembrerebbe pertanto, ma sta al giudice del rinvio verificarlo, che non è (anche) cittadino di quest’ultimo Stato.

Ad ogni modo, a mio avviso, la differenziazione introdotta dall’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 cessa comunque di essere rilevante quando la richiesta di riconoscimento è stata trasmessa a seguito di un rifiuto di esecuzione di un MAE fondato sull’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro sul MAE.

Infatti, ai sensi di tale disposizione, come ho già precisato, lo Stato membro di esecuzione può rifiutare l’esecuzione di un MAE solo se si impegna a eseguire la pena di cui trattasi ( 20 ).

42. Dal fascicolo mi risulta che è esattamente questa la situazione di cui al procedimento principale ( 21 ) e che costituisce, in generale, l’oggetto dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, ai sensi del quale «le disposizioni [di detto strumento] si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni [della] decisione quadro [sul MAE], all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro si impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, paragrafo 6, [della] decisione quadro [sul MAE]».

43. Sono del parere che, se lo Stato membro di esecuzione fosse autorizzato a rifiutare, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2008/909, il riconoscimento di una sentenza dopo aver rifiutato di eseguire un MAE sulla base dell’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro sul MAE, si creerebbe una situazione incompatibile con quest’ultimo strumento ( 22 ).

Ritengo pertanto che, se la richiesta di riconoscimento ed esecuzione viene presentata in questo contesto specifico, non vi sia alcun margine di discrezionalità, mentre in contesti diversi la situazione rientrerebbe nell’ipotesi di discrezionalità prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2008/909 ( 23 ).

44. In siffatte circostanze occorre esaminare in modo più approfondito se il motivo non scritto ed eccezionale di rifiuto di cui sopra si applichi a tale strumento e a quali condizioni.

2. L’applicabilità del motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE alla decisione quadro 2008/909

45. Per valutare tale questione, inizierò riprendendo la mia precedente osservazione secondo cui, analogamente alla decisione quadro sul MAE, la decisione quadro 2008/909 è uno strumento che rientra nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

46. In secondo luogo, come già osservato, proprio come la decisione quadro sul MAE, tale decisione si basa sul principio del mutuo riconoscimento, che a sua volta deriva dalla fiducia reciproca che gli Stati membri dovrebbero nutrire nei rispettivi ordinamenti giuridici.

La fiducia reciproca richiede che gli Stati membri, salvo circostanze eccezionali, ritengano che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e i diritti fondamentali riconosciuti dallo stesso ( 24 ).

47. In terzo luogo, è per questo che, di norma, quando il suddetto strumento pone a carico dell’autorità di esecuzione l’obbligo di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena, una richiesta presentata a tal fine dovrebbe essere accolta, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, fatti salvi i soli motivi di rifiuto tassativamente elencati all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della stessa ( 25 ).

Mi risulta che nessuno di questi motivi si applichi al procedimento principale ( 26 ).

48. Nondimeno, come è stato ricordato, la fiducia reciproca non equivale a una fiducia cieca ( 27 ).

Il diritto dell’Unione deve sempre essere interpretato in conformità con la Carta, in modo da evitare situazioni in cui l’applicazione della decisione comporterebbe un rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali ivi garantiti o in cui, per quanto qui rileva, avallerebbe violazioni simili già verificatesi.

Questa idea è ripresa nella clausola sui «diritti fondamentali» di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909 che, analogamente all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE, stabilisce che essa non pregiudica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE ( 28 ).

49. Dalla giurisprudenza della Corte, citata nella sezione precedente delle presenti conclusioni, si evince che se l’esecuzione di un MAE portasse all’esecuzione di una pena adottata a seguito di un procedimento penale il cui svolgimento sia stato pregiudicato da carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda l’indipendenza della magistratura dello Stato membro emittente e abbia, per questo motivo, influenzato tangibilmente la trattazione del caso, il diritto della persona interessata a un equo processo risulterebbe violato ( 29 ).

50. Atteso che la decisione quadro 2008/909 e la decisione quadro sul MAE operano sulla stessa base di fiducia reciproca e mutuo riconoscimento che può portare all’effettiva esecuzione di una pena detentiva, ritengo che il motivo non scritto che consente il rifiuto in via eccezionale di una richiesta dell’autorità competente di un altro Stato membro debba applicarsi a entrambi i suddetti strumenti.

Per tutti e due, infatti, l’utilizzo pratico può dar luogo a una situazione in cui è necessario prevenire le conseguenze negative descritte in termini generali nel paragrafo precedente.

51. Inoltre, la somiglianza delle caratteristiche di fondo di tali strumenti mi induce a ritenere che il motivo non scritto in questione debba trovare applicazione alle stesse condizioni indipendentemente da quale dei due strumenti sia invocato.

Ciò significa che, come sostengono tano i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e della Polonia quanto la Commissione, l’applicazione di tale motivo deve essere basata sullo stesso esame in due fasi che la Corte ha sviluppato nel contesto della decisione quadro sul MAE.

Analogamente a quanto osservato dalla Corte in tale contesto, ritengo infatti che, a prescindere dalla gravità delle carenze sistemiche o generalizzate, la mera esistenza delle stesse non incida necessariamente su qualsiasi decisione che gli organi giurisdizionali dello Stato membro interessato possano adottare in ciascun caso concreto ( 30 ).

52. È questo che rende necessaria la seconda fase dell’esame individualizzato a norma della decisione quadro sul MAE ed è questo che la rende necessaria altresì nell’ambito della decisione quadro 2008/909.

53. Tale constatazione, a mio avviso, non è inficiata né dalla sentenza della Corte nella causa OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) ( 31 ) né dall’assenza, nella decisione quadro 2008/909, di una disposizione equivalente al considerando 10 della decisione quadro sul MAE.

Il giudice del rinvio si basa su entrambi gli elementi per sostenere la tesi secondo cui è sufficiente l’applicazione della prima fase dell’esame.

54. Per quanto riguarda, in primo luogo, la sentenza OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), la Corte ha spiegato in tale sentenza, in sintesi, quali siano i requisiti che «un’autorità giudiziaria emittente», ai sensi della decisione quadro sul MAE, deve soddisfare per essere considerata «indipendente» e poter quindi emettere MAE in grado di determinare gli effetti giuridici che il diritto dell’Unione attribuisce a tali mandati.

Le procure in questione non soddisfacevano tali requisiti, cosa che le escludeva dallo status di «autorità giudiziaria emittente» ai sensi della decisione quadro sul MAE.

55. In reazione a detta sentenza, la Corte si è trovata ad affrontare la questione se la conclusione raggiunta in quella causa significhi che, qualora vengano individuate carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda l’indipendenza di una magistratura, tali carenze implichino che tutti gli organi giurisdizionali dello Stato membro interessato perdano la qualità di «autorità giudiziaria emittente», ciò che dispenserebbe l’autorità di esecuzione dalla necessità di svolgere la seconda fase dell’esame che è alla base dell’applicazione del motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale dell’esecuzione di un MAE ( 32 ).

56. La Corte ha risposto in senso negativo.

Ha spiegato che la conclusione raggiunta nella sentenza OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) non si basava su carenze sistemiche o generalizzate del sistema nazionale interessato in quel caso, bensì sul fatto che nel caso di specie le procure erano in un rapporto di subordinazione legale rispetto al potere esecutivo, che poteva dare loro istruzioni sull’emissione o meno di un MAE in un determinato caso ( 33 ).

57. Al contrario, le situazioni che hanno portato allo sviluppo del motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE riguardano uno scenario in cui il MAE è stato emesso da un organo giurisdizionale , la cui indipendenza strutturale dall’esecutivo non è prima facie da mettere in dubbio perché, appunto, si tratta di un organo giurisdizionale e non di un pubblico ministero.

Dalla giurisprudenza della Corte emerge che tale premessa può essere verificata solo nella situazione eccezionale di carenze sistemiche o generalizzate del sistema giudiziario in quanto tale, che fanno sorgere dubbi sull’operato effettivo degli organi giurisdizionali facenti parte del sistema.

Tuttavia, poiché tali carenze sistemiche o generalizzate possono avere un impatto diverso a seconda del sistema giudiziario interessato, è necessario non solo accertarne l’esistenza (prima fase), ma anche l’idoneità a incidere, o ad avere già inciso, sul caso specifico in questione (seconda fase).

58. Lo stesso ragionamento deve essere applicato, a mio avviso, nel contesto della decisione quadro 2008/909.

Il funzionamento di tale strumento si basa sul riconoscimento reciproco delle sentenze emesse dagli organi giurisdizionali degli Stati membri, la cui indipendenza non può essere messa in dubbio, salvo circostanze eccezionali.

Poiché, come già osservato, tali circostanze eccezionali possono avere un impatto differenziato attraverso la giurisprudenza nell’ambito dello Stato membro emittente interessato, è necessario esaminarne le conseguenze specifiche caso per caso.

59. In secondo luogo, e contrariamente a quanto suggerito dal giudice del rinvio, la conclusione sull’applicabilità di entrambe le fasi dell’esame non è inficiata dall’assenza nella decisione quadro 2008/909 di una disposizione equivalente al considerando 10 della decisione quadro sul MAE.

Tale considerando stabilisce che l’attuazione del meccanismo del MAE «può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei valori contemplati dall’[articolo 2 TUE] e in conformità con il procedimento previsto dall’articolo 7 TUE».

60. È vero che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Equality (Carenze del sistema giudiziario), la Corte si è basata su tale considerando per affermare che la seconda fase dell’esame non deve essere effettuata se il Consiglio sospende la decisione quadro sul MAE nei confronti di un determinato Stato membro seguendo la procedura prevista all’articolo 7, paragrafo 2, TUE ( 34 ).

61. Nondimeno, l’assenza di una tale disposizione nella decisione quadro 2008/909 non significa per sé sola che la procedura a cui essa fa riferimento possa essere sostituita da una decisione di un giudice nazionale o da qualsiasi altro mezzo.

62. Nel contesto della decisione quadro sul MAE, la Corte è stata molto chiara nell’affermare che la mancata applicazione della seconda fase dell’esame porterebbe a una (inaccettabile) esclusione generalizzata dell’applicazione dei principi della fiducia e del riconoscimento reciproci alle decisioni adottate dai giudici dello Stato membro interessato ( 35 ).

63. Ritengo che la stessa osservazione valga per la decisione quadro 2008/909.

Come hanno già rilevato di massima i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e polacco nonché la Commissione, l’assenza di un riferimento esplicito, in un siffatto atto di diritto derivato, al meccanismo di sospensione previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, TUE non toglie che la sospensione generalizzata della sua operatività nei confronti di uno Stato membro possa derivare solo da quel meccanismo.

64. Infine, per quanto riguarda l’incertezza del giudice del rinvio se la prima fase dell’esame debba essere condotta dai giudici nazionali o se si tratti di una questione di interpretazione del diritto dell’Unione riservata alla Corte di giustizia, comprendo pienamente la preoccupazione del giudice del rinvio per la portata di tale determinazione.

Tuttavia, in ordine al suggerimento del giudice del rinvio (quale traspare dalla formulazione della quarta questione pregiudiziale) ( 36 ) secondo cui tale determinazione dovrebbe essere effettuata in modo uniforme al fine di evitare incertezze del diritto all’interno dell’Unione europea, osservo che una tale determinazione uniforme può risultare solo dalla procedura basata sull’articolo 7, paragrafo 2, TUE, di cui sopra, che comporta la sospensione dell’operatività di un determinato strumento nei confronti di un determinato Stato membro.

In assenza di tale determinazione, la decisione quadro 2008/909 continua ad applicarsi.

Ciò premesso, per le ragioni sopra esposte, ritengo che la clausola sui diritti fondamentali di cui all’articolo 3, paragrafo 4, offra all’autorità di esecuzione la possibilità, e di fatto l’obbligo, di impedire l’avallo di precedenti violazioni del diritto fondamentale a un equo processo, rifiutando in via eccezionale il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena nelle circostanze testé descritte nelle presenti conclusioni.

65. Al riguardo osservo anche che, mentre la questione se sia possibile applicare il motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE alla decisione quadro 2008/909 – nonché le condizioni alle quali esso si applica – costituisce una questione di interpretazione del diritto dell’Unione cui la Corte può provvedere nella risposta a una questione pregiudiziale presentatale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, valutare se tale motivo debba essere addotto in un determinato caso dipende di fatto dalle circostanze di specie e costituisce una questione di applicazione del diritto dell’Unione che rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale ( 37 ).

Ciò è vero non solo per quanto riguarda la seconda fase dell’esame, che attiene alle precipue circostanze di specie, ma anche con riferimento alla prima fase, di valutazione dell’esistenza di carenze generalizzate o sistemiche per quanto riguarda, nel presente caso, il sistema giudiziario dello Stato membro emittente.

Conformemente a tale premessa, la giurisprudenza citata nel corso delle presenti conclusioni in merito alla decisione quadro sul MAE fornisce al giudice nazionale indicazioni sugli elementi da prendere in considerazione a tal fine ( 38 ).

66. Alla luce dell’analisi che precede concludo pertanto che l’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che, nelle situazioni in cui tale strumento impone all’autorità di esecuzione l’obbligo di riconoscere una sentenza e di eseguire una pena, e qualora, in primo luogo , tale autorità disponga di elementi che dimostrano l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate in materia di indipendenza della magistratura nello Stato membro emittente, essa può rifiutare tale riconoscimento e tale esecuzione soltanto se, in secondo luogo , conclude che, nelle particolari circostanze del caso, vi sono fondati motivi per ritenere che, tenuto conto, tra l’altro, delle informazioni pertinenti fornite dalla persona condannata interessata, relative alla maniera in cui è stato trattato il proprio caso, vi sia stata una violazione del diritto fondamentale di tale persona a un equo processo, quale sancito al secondo comma dell’articolo 47 della Carta.

D. Il riferimento temporale pertinente

67. Rimane da stabilire quale sia il momento pertinente con riferimento al quale considerare l’applicazione del motivo non scritto di cui sopra ed effettuare l’esame in due fasi discusso nel caso di specie.

68. Nelle circostanze del procedimento principale la questione che si pone in concreto è se tale momento sia (1) quello dell’adozione della sentenza originaria con cui è stata irrogata una pena detentiva a MD, (2) quello dell’adozione del provvedimento con cui è stata revocata la sospensione dell’esecuzione di tale pena o, ancora, (3) il momento in cui il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di esecuzione della pena di cui trattasi.

69. Osservo che la pertinenza del primo momento individuato dal giudice del rinvio non desta particolari perplessità.

Mi risulta che, in quel momento, la pena detentiva di cui trattasi sia stata inflitta a MD in esito a un procedimento nel quale è stata valutata la sua colpevolezza.

Tale procedimento deve chiaramente offrire le opportune garanzie procedurali, compreso il diritto a un equo processo sancito dal secondo comma dell’articolo 47 della Carta, che è in discussione nel procedimento principale.

Pertanto, come parimenti sostengono la Commissione e il governo polacco, l’applicazione del motivo non scritto preso in considerazione dal giudice del rinvio deve logicamente riferirsi alla situazione prevalente nello Stato membro emittente al momento di tale procedimento, al fine di valutare se esso si sia svolto in un contesto di carenze sistemiche o generalizzate che incidono sull’indipendenza della magistratura dello Stato membro emittente e se, inoltre, tali carenze abbiano inciso in modo tangibile sul diritto fondamentale di MD a un equo processo.

70. Qualora il giudice nazionale sia dell’avviso che l’esame in due fasi determini una risposta affermativa, ritengo che, come peraltro suggerisce la Commissione, l’esame di eventuali decisioni successive adottate dopo la sentenza originaria diventi superfluo, poiché la possibilità di riconoscimento ed esecuzione delle stesse dipende dalla possibilità di riconoscimento ed esecuzione della sentenza originaria.

71. Qualora, tuttavia, la valutazione condotta sulla sentenza originaria lasci aperta la possibilità di riconoscimento ed esecuzione, si pone la questione se l’applicazione del motivo non scritto in parola possa essere ugualmente effettuata con riferimento alla situazione esistente nello Stato membro emittente al momento dell’adozione del provvedimento di revoca ( secondo momento individuato al precedente paragrafo 68).

72. Su tale questione, il governo polacco e la Commissione hanno opinioni divergenti.

Mentre la Commissione ritiene che tale momento sia pertinente (seppur in via subordinata, come ho appena spiegato ai precedenti paragrafi 70 e 71), il governo polacco sostiene il contrario.

73. In linea di principio concordo con la Commissione, sebbene tale osservazione sarà ulteriormente circostanziata in prosieguo.

74. A sostegno della sua argomentazione circa l’irrilevanza del secondo momento sopra indicato, il governo polacco deduce che il provvedimento di revoca non soddisfa la definizione di «sentenza» nell’accezione dell’articolo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione di tale strumento.

75. A questo proposito, è vero che la decisione quadro 2008/909 si applica, ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 3, «solo al riconoscimento delle sentenze ai sensi di [detta decisione quadro]».

Ai sensi dell’articolo 1, lettera a), per «sentenza» si intende «una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato [membro] di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica».

È altresì vero che la pena di cui trattasi è stata inflitta a MD con la sentenza originaria, mentre il provvedimento successivo si è «limitato» a revocare la sospensione originaria della sua esecuzione.

76. Tuttavia, tale osservazione non significa, a mio avviso, che detto provvedimento non rilevi in alcun modo ai fini dell’applicazione della decisione quadro 2008/909.

77. Concordo con la Commissione nel ritenere che, nel caso di specie, la sentenza originaria possa determinare l’applicazione specifica del regime di riconoscimento istituito dalla decisione quadro 2008/909 solo ove la sospensione iniziale dell’esecuzione della pena sia stata revocata con il provvedimento di cui trattasi, poiché, prima dell’adozione di quest’ultimo, MD non aveva ancora l’obbligo di iniziare a scontare la pena irrogata nei suoi confronti.

È quindi tale provvedimento (considerato unitamente alla sentenza originaria) che determina, al verificarsi delle condizioni applicabili, l’obbligo, da parte dell’autorità, di eseguire la pena irrogata.

Ciò, a mio avviso, è sufficiente per non escludere, almeno in questa fase dell’analisi, la rilevanza del secondo momento temporale identificato sopra al paragrafo 68, ai fini dell’applicazione del motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire una richiesta avanzata nell’ambito della decisione quadro 2008/909.

78. Ciò premesso, il governo polacco sostiene che considerare la situazione esistente nello Stato membro emittente nel secondo momento sopra indicato non sia rilevante anche per il fatto che il provvedimento di revoca non ha modificato né la natura né il quantum della pena irrogata.

Così, prendere in considerazione quella situazione sarebbe semplicemente superfluo.

Il governo polacco ha inoltre spiegato che le norme nazionali applicabili prevedono come obbligatoria la revoca della sospensione qualora l’interessato abbia commesso un illecito intenzionale durante il periodo di messa alla prova ( 39 ) e che, in tali circostanze, il giudice nazionale non gode di alcun potere discrezionale, bensì è tenuto a revocare la sospensione della pena.

79. Osservo che nella causa Ardic ( 40 ) la Corte ha affrontato una situazione in qualche modo simile.

In tale causa, la sospensione dell’esecuzione di una pena detentiva è stata revocata perché l’interessato non aveva rispettato le condizioni di messa alla prova.

Tale persona aveva partecipato al processo, conclusosi con la sentenza di condanna a una pena detentiva, ma non aveva presenziato al successivo procedimento di revoca della sospensione dell’esecuzione della pena.

La Corte è stata pertanto invitata a stabilire se l’assenza dell’interessato nel procedimento che aveva portato alla successiva decisione di revoca potesse, a determinate condizioni, costituire un motivo di rifiuto dell’esecuzione di un MAE, ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE.

80. La Corte ha risposto in senso negativo, spiegando che tale motivo di rifiuto può venire in considerazione solo per una decisione, risultante da un procedimento (svoltosi in contumacia), che si pronunci definitivamente sulla colpevolezza e, se del caso, sulla pena detentiva.

Detto motivo non riguarda invece le decisioni relative all’esecuzione o all’applicazione di una pena detentiva, tranne nel caso in cui esse modifichino la natura o il quantum di tale pena e l’autorità che le ha emesse abbia beneficiato, a tale riguardo, di un margine di discrezionalità ( 41 ).

81. Dal fascicolo emerge che il provvedimento di revoca di cui trattasi nel caso di specie non ha modificato né la natura né il quantum della pena inflitta e il governo polacco ha spiegato, dal canto suo, e salvo accertamento contrario del giudice del rinvio, che il giudice nazionale non ha beneficiato di alcun margine di discrezionalità in merito alla sua adozione o meno.

82. A mio avviso, tuttavia, ciò non significa che le circostanze nello Stato membro emittente che hanno portato a tale revoca diventino necessariamente irrilevanti ai fini della valutazione dell’applicabilità del motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale del riconoscimento della sentenza e dell’esecuzione della pena.

Ciò perché la persona interessata può fornire elementi specifici per indicare che la circostanza decisiva che ha portato alla revoca della sospensione dell’esecuzione della pena è una conseguenza tangibile delle carenze sistemiche e generalizzate di cui sopra.

83. Ciò posto, tali elementi specifici non figurano nella decisione di rinvio, né è ivi altrimenti specificato quale circostanza decisiva abbia portato all’ordinanza di revoca suddetta.

84. In effetti, i motivi per una tale decisione di revoca della sospensione dell’esecuzione di una pena possono essere vari e dipendere dal diritto nazionale.

Dalla spiegazione fornita dal governo polacco, quale riportata sopra al paragrafo 78, mi sembra d’intendere che l’adozione di una revoca, come quella di cui trattasi nella fattispecie, sia la conseguenza automatica di una nuova e intenzionale violazione commessa.

85. In tali circostanze, se si dovesse stabilire che la revoca della sospensione in parola è risultata automaticamente da una nuova condanna penale di MD, considero, come fa già, di massima, la Commissione, che le circostanze in cui la condanna è avvenuta (e pertanto il momento della nuova condanna) diventino rilevanti per l’applicazione sussidiaria del motivo di rifiuto non scritto ed eccezionale di cui sopra, dove le evidenze portate all’attenzione dell’autorità di esecuzione invitino a un tale approccio.

86. Invero, se dovesse risultare che le carenze sistemiche o generalizzate che inficiano il sistema giudiziario dello Stato membro emittente hanno inciso tangibilmente sul diritto della persona interessata ad un processo equo in un nuovo procedimento in cui tale persona è stata trovata colpevole di un nuovo reato, ciò si ripercuoterà necessariamente sulla valutazione della successiva revoca ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza nel sistema della direttiva quadro 2008/909.

Infatti, senza tale nuova condanna penale, la revoca della sospensione dell’esecuzione della sentenza non avrebbe avuto luogo ( 42 ).

87. Per quanto riguarda il terzo momento menzionato al paragrafo 68, vale a dire il momento in cui l’autorità di esecuzione è chiamata a decidere sul riconoscimento della sentenza e sull’esecuzione della pena, al pari del governo polacco e della Commissione non ne vedo la rilevanza, atteso che la situazione in quel momento nello Stato membro emittente non può influire retroattivamente sul procedimento penale già terminato ( 43 ).

88. Alla luce dell’analisi che precede, concludo che, qualora una richiesta di riconoscimento e di esecuzione ai sensi della decisione quadro 2008/909 riguardi una sentenza con cui è stata irrogata una pena detentiva la cui esecuzione – originariamente sospesa – è stata successivamente disposta senza che né la natura né il quantum di quella pena fossero modificati, l’applicazione del motivo non scritto di rifiutare in via eccezionale il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena, come descritto sopra al paragrafo 66, nonché l’esame in due fasi su cui esso si basa, dovrebbero fare riferimento temporale al momento in cui è stata emessa la sentenza originaria che irroga la pena detentiva.

Se tale esame non porta alla conclusione che il riconoscimento e l’esecuzione devono essere rifiutati, lo stesso esame deve essere condotto, dove le evidenze portate all’attenzione dell’autorità dello Stato membro dell’esecuzione invitino a tale approccio, con riferimento al momento in cui la circostanza decisiva che ha causato la revoca della sospensione dell’esecuzione della pena ha avuto luogo.

V. Conclusione

89. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Aquisgrana, Germania) nei termini seguenti: L’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, nelle situazioni in cui tale strumento impone all’autorità di esecuzione l’obbligo di riconoscere una sentenza e di eseguire una pena, e qualora, in primo luogo, tale autorità disponga di elementi che dimostrano l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate in materia di indipendenza della magistratura nello Stato membro emittente, essa può rifiutare tale riconoscimento e tale esecuzione soltanto se, in secondo luogo, conclude che, nelle particolari circostanze del caso, vi sono fondati motivi per ritenere che, tenuto conto, tra l’altro, delle informazioni pertinenti fornite dalla persona condannata interessata, relative alla maniera in cui è stato trattato il proprio caso, vi sia stata una violazione del diritto fondamentale di tale persona a un equo processo, quale sancito al secondo comma dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Qualora una richiesta di riconoscimento e di esecuzione ai sensi della decisione quadro 2008/909 riguardi una sentenza con cui è stata irrogata una pena detentiva la cui esecuzione – originariamente sospesa – è stata successivamente disposta senza che né la natura né il quantum di quella pena fossero modificati, l’esame in due fasi descritto supra dovrebbe fare riferimento temporale al momento in cui è stata emessa la sentenza originaria che irroga la pena detentiva.

Se tale esame non porta alla conclusione che il riconoscimento e l’esecuzione devono essere rifiutati, lo stesso esame deve essere condotto, dove le evidenze portate all’attenzione dell’autorità dello Stato membro dell’esecuzione invitino a tale approccio, con riferimento al momento in cui la circostanza decisiva che ha causato la revoca della sospensione dell’esecuzione della pena ha avuto luogo. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Decisione quadro del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ; in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909»). ( 3 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ; in prosieguo: la «decisione quadro sul MAE»). ( 4 ) V., in particolare, sentenza del 25 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Equality (Carenze del sistema giudiziario) [(

C‑216/18 PPU

, EU:C:2018:586 ); in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Equality (Carenze del sistema giudiziario)»]. ( 5 ) Dall’ordinanza di rinvio risulta che tale decisione era basata sull’articolo 83 b, paragrafo 2, [punto 2,] del Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (legge sulla mutua assistenza internazionale in materia penale).

Appare pertanto, come osserva la Commissione, che la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro sul MAE.

Tale disposizione consente di rifiutare l’esecuzione di un MAE rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, qualora la persona richiesta dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegna a eseguire esso stesso la pena o la misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno. ( 6 ) Commissione europea, proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell’esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia [COM(2017) 835 final]. ( 7 ) [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Equality (Carenze del sistema giudiziario); del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari) ( C‑192/18 , EU:C:2019:924 ); del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) ( C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 ); del 2 marzo 2021, A. B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) ( C-824/18 , EU:C:2021:153 ); del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare applicabile ai giudici) ( C‑791/19 , EU:C:2021:596 ); del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. ( da C‑748/19 a C‑754/19 , EU:C:2021:931 ), nonché la causa pendente C‑204/21, Commissione/Polonia. ( 8 ) V., in tal senso, Parere 2/13 (Adesione dell’Unione europea alla CEDU), del 18 dicembre 2014 ( EU:C:2014:2454 , punto 191 e giurisprudenza ivi citata). ( 9 ) V., ad esempio, sentenza del 22 febbraio 2022 nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente) [( C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU , EU:C:2022:100 , punti 40 e 41 , nonché giurisprudenza ivi citata); in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente)»]. ( 10 ) Quanto alla decisione quadro 2008/909, v., in tal senso, il suo considerando 5 nonché la comunicazione della Commissione «Manuale sul trasferimento delle persone condannate e le pene detentive nell’Unione europea» ( GU 2019, C 403, pag. 2 ) [in prosieguo: il «manuale sul trasferimento»], paragrafo

1.2. ( 11 ) Sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 ; in prosieguo: la «sentenza Aranyosi e Căldăraru»). ( 12 ) Sancito all’articolo 4 della Carta. ( 13 ) Come previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE. ( 14 ) Sentenza Aranyosi e Căldăraru, punti 94 e 104.

V. altresì sentenze del 25 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] (Condizioni di detenzione in Ungheria) (

C‑220/18 PPU

, EU:C:2018:589 ), e del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 ). ( 15 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Equality (Carenze del sistema giudiziario), punti 61 e

68. ( 16 ) Sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) [( C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU , EU:C:2020:1033 , in particolare punti 60 e 61 ); in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente)»]. ( 17 ) [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente), punto

66. ( 18 ) Ibidem, punti 83, 86 e

102. Come ha osservato il governo dei [OSCURATO:PERSONA], tale sentenza è stata pronunciata dopo la decisione di rinvio nella presente causa, emessa il 30 dicembre 2021.

V. altresì, tuttavia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), punto

68. ( 19 ) Come parimenti spiegato nel manuale sul trasferimento, paragrafi 2.3.4 e

2.5. Tuttavia, in forza dell’articolo 4, paragrafo 7, della decisione quadro 2008/909, gli Stati membri possono rinunciare al requisito del consenso nelle situazioni descritte in tale disposizione. ( 20 )

V. supra, nota

5. L’obiettivo di tale disposizione della decisione quadro sul MAE è lo stesso della decisione quadro 2008/909 espresso nel suo articolo 3, paragrafo 1, ossia favorire il reinserimento sociale delle persone condannate.

V. sentenza del 13 dicembre 2018, Sut ( C‑514/17 , EU:C:2018:1016 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). ( 21 )

V. supra, paragrafo 11 e nota

5. ( 22 ) Tale lettura è confermata dalla struttura del modulo standard di cui all’allegato I della decisione quadro 2008/909, che deve essere trasmesso allo Stato membro di esecuzione insieme alla sentenza da riconoscere.

La «casella» (g) di tale modulo richiede che l’autorità emittente indichi quale delle ipotesi previste dall’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, come descritto al punto 39 delle presenti conclusioni, si applichi.

Allo stesso tempo, si afferma che tale indicazione non è più necessaria quando l’autorità emittente conferma, «barrando» la casella (f), che la richiesta costituisce il seguito di una situazione che rientra nell’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro sul MAE. ( 23 )

V. supra, paragrafo

39. ( 24 )

V. supra, note 8 e

9. ( 25 ) In altre parole, mentre l’obbligo di esecuzione è la regola, la decisione di non dare esecuzione è un’eccezione.

Per quanto riguarda la decisione quadro sul MAE, v., da ultimo, sentenza del 23 marzo 2023, LU e PH (Revoca della sospensione) ( C‑514/21 e C‑515/21 , EU:C:2023:235 , in prosieguo: la «sentenza LU e PH», punti 47 e 77, nonché giurisprudenza ivi citata). ( 26 ) A quanto mi risulta, il fatto che il processo di MD si sia svolto in contumacia non era rilevante quando le autorità tedesche hanno deciso di non eseguire il MAE e non lo è nemmeno nel caso in esame, viste le condizioni in cui il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena possono essere rifiutati in tale situazione, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909. ( 27 )

V. Lenaerts, K., «La vie après l’avis: exploring the principle of mutual (yet not blind) trust»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 54, n. 3, 2017, pagg. da 805 a 840, e Mitsilegas, V., «[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] in EU [OSCURATO:PERSONA]», in [OSCURATO:PERSONA], S. e [OSCURATO:PERSONA], M., [OSCURATO:PERSONA] in the EU Area of Freedom, Security and [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2021, pagg. da 235 a 271, in particolare pagg. 270 e

271. ( 28 )

V. altresì considerando 13 della decisione quadro 2008/909. ( 29 ) V., al riguardo, sentenze [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente), punti 83, 86 e 102, e [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), punto

68. ( 30 ) V., ad esempio, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), punto

42. ( 31 ) Sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) ( C‑508/18 e C‑82/19 PPU , EU:C:2019:456 ). ( 32 ) [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), punto

33. ( 33 ) [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), punti 48 e

50. ( 34 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Equality (Carenze del sistema giudiziario), punti da 70 a

72. ( 35 ) V., al riguardo, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), punto

43. ( 36 ) Rilevo che la quarta questione è posta solo in via subordinata, qualora la Corte dovesse rispondere alla prima e alla seconda questione nel senso che l’autorità di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e la richiesta di esecuzione mediante il (solo) riferimento all’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate (dato che, se capisco il ragionamento del giudice del rinvio, la valutazione non competerebbe al giudice nazionale, ma alla Corte di giustizia). ( 37 )

V. sentenza del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. ( da C-748/19 a C-754/19 , EU:C:2021:931 , punto 75 e giurisprudenza ivi citata), nonché, nel medesimo senso, sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑561/19 , EU:C:2021:799 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). ( 38 ) V., ad esempio, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente), punti da 78 a 80 e giurisprudenza ivi citata. ( 39 ) Come risulta, secondo il governo polacco, dall’articolo 75 della ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (legge del 6 giugno 1997 sul codice penale). ( 40 ) Sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic (

C‑571/17 PPU

, EU:C:2017:1026 ; in prosieguo: la «sentenza Ardic»). ( 41 )

V. anche sentenza LU e PH, punto

53. ( 42 )

V. anche, per analogia, sentenza LU e PH, punti da 65 a 68 e 70, secondo cui la condanna penale pronunciata in contumacia e senza la quale la sospensione della pena detentiva per la cui esecuzione è stato emesso il MAE in quel caso non sarebbe stata revocata, fa parte del «processo terminato con la decisione», ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE. ( 43 ) Aggiungo che, contrariamente al regime stabilito dalla decisione quadro sul MAE, la decisione quadro 2008/909 non comporta il trasferimento della persona condannata dallo Stato di esecuzione a quello di emissione ma il contrario , oppure non comporta alcun trasferimento quando la persona interessata, come MD, si trova già nello Stato di esecuzione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0819 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 4 maggio 2023 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]819/21 [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: MD [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Aquisgrana, Germania)] «Rinvio pregiudiziale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Pena privativa della libertà irrogata in uno Stato membro in cui, secondo il giudice dello Stato membro di esecuzione, il sistema giudiziario non garantisce più il diritto a un processo equo – Possibilità di rifiutare l’esecuzione di una sentenza straniera» I. Introduzione 1. MD è un cittadino polacco condannato dal Sąd [OSCURATO:PERSONA]‑Prawobrzeże (Tribunale distrettuale di Stettino‑Prawobrzeże, Polonia) a una pena detentiva di sei mesi. La sospensione della pena inizialmente concessa è stata successivamente revocata dallo stesso giudice e, al fine di eseguire tale pena, il Sąd [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di Stettino, Polonia) ha emesso un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») sulla base del quale MD è stato arrestato in Germania. Tuttavia, l’esecuzione del MAE è stata rifiutata dalle autorità tedesche in quanto la residenza abituale di MD si trovava in Germania. Il giudice polacco competente ha pertanto chiesto alle autorità tedesche di eseguire esse stesse la pena inflitta a MD in conformità al regime stabilito dalla decisione quadro 2008/909/GAI ( 2 ). 2. [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Aquisgrana, Germania), giudice del rinvio nel caso di specie, chiede se sia possibile respingere una siffatta richiesta, vista la situazione creatasi a seguito delle controverse riforme giudiziarie attuate in Polonia, che hanno dato luogo a diverse sentenze di questa Corte. Tale situazione induce il giudice del rinvio a dubitare che il diritto di MD a un processo equo possa considerarsi salvaguardato in un contesto in cui le carenze generalizzate incidono, secondo detto giudice, sullo Stato di diritto e sul requisito dell’indipendenza della magistratura di tale Stato membro. 3. Il giudice del rinvio si interroga più specificamente sull’applicabilità, al regime di riconoscimento reciproco istituito dalla decisione quadro 2008/909, della giurisprudenza della Corte relativa alla decisione quadro sul MAE ( 3 ) secondo cui l’esecuzione di tale mandato può essere rifiutata in via eccezionale, al di là dei motivi ivi espressamente previsti, qualora risulti, a seguito di un esame in due fasi (la cui natura sarà spiegata e discussa nelle presenti conclusioni), che tale esecuzione comporterebbe un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 4 ). Al riguardo, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulle condizioni in cui tale esame deve essere condotto e sul momento appropriato per effettuarlo. II. Contesto normativo 4. L’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta stabilisce che «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge». 5. L’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909 enuncia che essa «non pregiudica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 [TUE]». 6. L’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), di detta decisione quadro elenca tre diverse categorie di Stati membri di esecuzione ai quali può essere trasmessa una richiesta di riconoscimento di una sentenza e di esecuzione di una pena. Esse sono: a) lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive; b) lo Stato membro di cittadinanza che, pur non essendo quello in cui la persona condannata vive, è lo Stato membro verso il quale sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza; o c) qualsiasi Stato membro diverso da quelli di cui alle lettere a) o b) la cui autorità competente dia il consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato membro. 7. L’articolo 8, paragrafo 1, dispone che «[l]’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9». 8. L’articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a l), della decisione quadro 2008/909 elenca i casi in cui «[l]’autorità competente dello Stato [membro] di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena». III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali 9. MD è un cittadino polacco con residenza abituale in Germania. In data 7 agosto 2018, il Sąd [OSCURATO:PERSONA]Prawobrzeże (Tribunale distrettuale di Stettino-Prawobrzeże) lo condannava alla pena detentiva di sei mesi, sospendendone l’esecuzione (in prosieguo: la «sentenza originaria»). MD non era presente all’udienza. 10. Con ordinanza del 16 luglio 2019, lo stesso giudice revocava la sospensione, ordinando l’esecuzione della pena detentiva. 11. In data 17 dicembre 2020, la [OSCURATO:PERSONA] (Procura generale di Colonia, Germania) decideva di non eseguire il MAE emesso dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di Stettino) in quanto MD aveva la sua residenza abituale in Germania e aveva presentato opposizione alla sua consegna alle autorità polacche ( 5 ). 12. In data 26 gennaio 2021, il Sąd [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di Stettino) trasmetteva alla [OSCURATO:PERSONA] (Procura generale di Berlino, Germania) una copia autenticata della sentenza originaria, insieme al certificato di cui all’articolo 4 della decisione quadro 2008/909, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva irrogata. Tali documenti venivano inoltrati alla [OSCURATO:PERSONA] (Procura di Aquisgrana, Germania; in prosieguo: la «Procura di Aquisgrana»), territorialmente competente. 13. Dopo aver ascoltato MD e ritenendo che fossero soddisfatte le condizioni per l’esecuzione della pena detentiva in questione, la Procura di Aquisgrana ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Aquisgrana) di eseguire la sentenza originaria, unitamente all’ordinanza di revoca della sospensione dell’esecuzione della pena, e di imporre una pena detentiva di sei mesi. 14. Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se possa rifiutare il riconoscimento delle decisioni giudiziarie di cui trattasi e l’esecuzione della pena inflitta, dato che, a suo avviso, informazioni oggettive, attendibili, precise e debitamente aggiornate sulla situazione del sistema giudiziario in Polonia indicano che vi sono motivi per ritenere che le condizioni prevalenti al momento dell’adozione della sentenza originaria e del provvedimento di revoca della sospensione condizionale fossero (e rimangano) incompatibili con il principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE e con il requisito dell’indipendenza della magistratura, che costituisce l’essenza del diritto fondamentale di MD a un equo processo ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta. 15. In tale contesto, il giudice del rinvio si basa sulla proposta della Commissione relativa alla constatazione dell’esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia ( 6 ) nonché sulla giurisprudenza relativa all’indipendenza della magistratura polacca adottata dalla Corte ( 7 ), dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dai giudici nazionali. Detto giudice richiama poi l’attenzione su diverse situazioni in cui le autorità polacche hanno ritenuto di non essere vincolate dal primato del diritto dell’Unione. 16. Così, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Aquisgrana) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’esecuzione chiamata a decidere sull’esecutività della sentenza di un altro Stato membro possa, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 4, della [decisione quadro 2008/909], in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della [Carta], rifiutare il riconoscimento di tale sentenza e l’esecuzione della pena con essa irrogata, ai sensi dell’articolo 8 di detta decisione quadro, qualora sussistano indizi che le condizioni presenti in tale Stato membro al momento della pronuncia della sentenza da eseguire o delle successive decisioni connesse [fossero] incompatibili con il diritto fondamentale a un processo equo, poiché in tale Stato membro il sistema giudiziario stesso non [era] più conforme al principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE. 2) Se l’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’esecuzione chiamata a decidere sull’esecutività della sentenza di un altro Stato membro possa, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 4, della [decisione quadro 2008/909], in combinato disposto con il principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE, rifiutare il riconoscimento di tale sentenza e l’esecuzione della pena con essa irrogata, ai sensi dell’articolo 8 di detta decisione quadro, qualora sussistano indizi che il sistema giudiziario di tale Stato membro, al momento della decisione sull’esecutività, non sia più conforme al principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE. 3) In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se, prima di rifiutare il riconoscimento di una sentenza di un giudice di un altro Stato membro e l’esecuzione della pena con essa irrogata, facendo riferimento all’articolo 3, paragrafo 4, della [decisione quadro 2008/909], in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della [Carta], in ragione della sussistenza di indizi che le condizioni presenti in tale Stato membro fossero incompatibili con il diritto fondamentale a un processo equo, poiché in tale Stato membro il sistema giudiziario stesso non è più conforme al principio dello Stato di diritto, occorra verificare, in una seconda fase, se tali condizioni incompatibili abbiano avuto ripercussioni concrete sul procedimento in questione ai danni della persona condannata. 4) In caso di risposta alle questioni prima e/o seconda nel senso che non spetta ai giudici nazionali, bensì alla Corte di giustizia dell’Unione europea, decidere se le condizioni presenti in uno Stato membro siano incompatibili con il diritto fondamentale a un processo equo, poiché in detto Stato membro il sistema giudiziario stesso non è più conforme allo Stato di diritto: se il sistema giudiziario nella Repubblica di Polonia fosse conforme al principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE alla data del 7 agosto 2018 e/o del 16 luglio 2019 o se lo sia attualmente». 17. Hanno presentato osservazioni scritte i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e della Polonia, nonché la Commissione europea. I medesimi intervenienti hanno inoltre risposto al quesito loro posto dalla Corte. IV. Analisi 18. Con le sue quattro questioni il giudice del rinvio domanda se e in quali circostanze possa eccezionalmente rifiutare di riconoscere una sentenza, che gli è stata trasmessa in applicazione del regime istituito dalla decisione quadro 2008/909 in vista dell’esecuzione di una pena detentiva, al di là dei motivi esplicitamente previsti a tal fine in detto strumento, qualora l’applicazione di tale regime si risolva, in sostanza, nell’avallare una precedente violazione del diritto a un equo processo. Tale violazione deriva, secondo il giudice del rinvio, dalle carenze generalizzate che incidono sull’indipendenza della magistratura dello Stato membro emittente, che rendono impossibile la corretta tutela di detto diritto. 19. Per iniziare la mia analisi, fornirò innanzitutto osservazioni preliminari sul contesto e sul contenuto della decisione di rinvio (A). Esaminerò quindi le questioni sollevate occupandomi, in primo luogo, del motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE che la Corte ha sviluppato nel contesto della decisione quadro sul MAE e che ha ispirato il presente rinvio riguardante, nello specifico, la decisione quadro 2008/909 (B). Valuterò quindi se e in che misura tale motivo non scritto possa essere applicato a detta decisione quadro, che costituisce un altro strumento di cooperazione giudiziaria in materia penale all’interno dell’Unione europea, rispetto al quale la questione si pone per la prima volta dinanzi alla Corte (C). Infine, affronterò la questione di quale sia il riferimento temporale appropriato per l’applicazione di tale motivo non scritto ed eccezionale (D). A. Osservazioni preliminari sul contesto e sul contenuto della decisione di rinvio 20. Come già rilevato, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’operatività della decisione quadro 2008/909. Tale strumento rientra nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che è regolato dal principio di riconoscimento reciproco e si basa sulla fiducia reciproca che gli Stati membri devono avere nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri ( 8 ). In breve, la fiducia reciproca richiede che ciascuno Stato membro presuma che il diritto dell’Unione, compresi i diritti fondamentali da esso garantiti, sia rispettato in tutti gli altri Stati membri ( 9 ). 21. Da queste brevi osservazioni risulta che la decisione quadro 2008/909 è retta dagli stessi principi generali di fondo della decisione quadro sul MAE, per quanto riguarda il caso di specie ( 10 ). 22. Come si spiegherà più dettagliatamente, la suddetta decisione quadro si basa sull’obbligo di eseguire un MAE, fatti salvi i soli motivi di rifiuto tassativamente elencati. Allo stesso tempo, la Corte ha chiarito che l’esecuzione di un MAE non può esporre la persona interessata a un rischio concreto di violazione di alcuni dei suoi diritti fondamentali garantiti dalla Carta, né può avallare violazioni già occorse. Per evitare che tali situazioni si concretizzino, la Corte ha elaborato un motivo aggiuntivo e non scritto di rifiuto dell’esecuzione di un MAE, che tuttavia può essere applicato solo in circostanze eccezionali. 23. Per determinare l’esistenza di tali circostanze, la Corte ha sviluppato un esame in due fasi a carico dell’autorità nazionale competente interessata. In breve, tale esame richiede di stabilire, in una prima fase, se nello Stato membro emittente sussistano carenze sistemiche o generalizzate tali da ledere il diritto fondamentale di cui trattasi. In caso affermativo, la seconda fase dell’esame richiede di verificare se tali carenze sistemiche o generalizzate determinino un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale di cui trattasi o se abbiano già inciso in modo tangibile su tale diritto. 24. Mi risulta che sia stata l’analogia dei principi alla base della cooperazione giudiziaria nell’ambito della decisione quadro sul MAE, da un lato, e della decisione quadro 2008/909, dall’altro, a indurre il giudice del rinvio a chiedersi se il motivo non scritto di cui sopra si applichi anche nel contesto di quest’ultima decisione quadro. Allo stesso tempo, credo che talune differenze tra questi strumenti inducano il giudice del rinvio a chiedersi pure se tale motivo sia applicabile secondo le stesse modalità. 25. Oltre alla questione principale e implicita relativa all’applicabilità del motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE, sviluppato nella giurisprudenza della Corte relativa alla decisione quadro sul MAE, il giudice del rinvio solleva, esplicitamente o implicitamente, quattro questioni specifiche che possono essere presentate nei seguenti termini. 26. Detto giudice si chiede, innanzitutto, se sia possibile limitare l’esame in due fasi richiesto dal suddetto motivo non scritto ed eccezionale alla prima fase soltanto o se sia necessario effettuare anche la seconda fase e verificare se le carenze individuate in merito all’indipendenza della magistratura dello Stato membro emittente abbiano inciso sul diritto fondamentale di MD a un equo processo, prima di rifiutare l’esecuzione della sentenza dell’altro Stato membro (terza questione, letta unitamente alla prima e alla seconda). 27. Dopodiché, nelle circostanze specifiche del caso, il giudice del rinvio nutre dubbi sul momento in cui tale esame debba essere effettuato: se si tratti del momento in cui è stata emessa la sentenza originaria che ha inflitto la pena, o del momento in cui è stata revocata la sospensione dell’esecuzione della pena (prima questione), o se si tratti del momento in cui l’autorità dell’esecuzione deve decidere in merito al riconoscimento della sentenza e all’esecuzione della pena (seconda questione). 28. Infine, non è chiaro al giudice del rinvio se la valutazione della situazione della magistratura dello Stato membro emittente sia di competenza del giudice nazionale o se costituisca una questione di «interpretazione dei Trattati», riservata alla Corte di giustizia. In quest’ultimo caso, il giudice del rinvio chiede se tale sistema giudiziario fosse, alle date pertinenti, conforme al principio dello Stato di diritto (quarta questione). 29. Nelle successive sezioni delle presenti conclusioni affronterò tali questioni insieme ricordando, in primo luogo, la genesi del motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE, prima di esaminarne, in secondo luogo, l’operatività e le condizioni di applicazione alla decisione quadro 2008/909 compresa, in terzo luogo, la tempistica adeguata. B. Il motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE 30. La Corte ha introdotto il motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE nella sentenza Aranyosi e Căldăraru ( 11 ), in cui ha ritenuto che la consegna delle persone interessate comportasse il rischio che queste fossero esposte a una violazione del divieto assoluto di trattamenti inumani o degradanti ( 12 ), date le carenze sistemiche delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente. 31. In quel contesto la Corte ha ricordato che gli Stati membri sono in linea di principio obbligati a dare esecuzione a un MAE ( 13 ), fatti salvi i soli motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa, tassativamente previsti dagli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro sul MAE. Nessuno dei motivi elencati in tali disposizioni si applicava alla situazione in esame. Tuttavia, la Corte ha stabilito che l’esecuzione di un MAE può anche essere rifiutata, in circostanze eccezionali, quando, in primo luogo , si riscontrano carenze sistemiche o generalizzate che possono pregiudicare la tutela del diritto fondamentale di cui trattasi e, in secondo luogo , sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna, la persona interessata dal MAE corra un rischio concreto che tale diritto fondamentale venga violato ( 14 ). 32. La Corte ha confermato l’applicazione di questo motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE, e dell’esame in due fasi su cui esso si basa, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Equality (Carenze del sistema giudiziario), nel contesto del diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente, come enunciato all’articolo 47, secondo comma, della Carta. Da tale sentenza si evince che l’autorità giudiziaria può astenersi dal dare esecuzione a un MAE quando, in primo luogo , sulla base di informazioni oggettive, attendibili, precise e debitamente aggiornate riguardanti il funzionamento del sistema giudiziario nello Stato membro emittente, constata l’esistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale a un equo processo, con riferimento alla mancanza di indipendenza dei giudici di detto Stato membro, a causa di carenze sistemiche o generalizzate, e se, in secondo luogo , nelle circostanze di specie, sussistono motivi seri e comprovati per ritenere che, in seguito alla sua consegna, il ricercato corra un tale rischio ( 15 ). 33. Nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) ( 16 ) e [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente) ( 17 ), la Corte ha confermato che, quand’anche il giudice nazionale sia già soddisfatto dall’adempimento della prima condizione dell’esame in due fasi, è comunque necessario procedere alla seconda fase e valutare le circostanze specifiche della situazione. 34. Peraltro, mentre l’applicazione del motivo di rifiuto non scritto di eseguire un MAE è stata inizialmente considerata alla luce di circostanze di fatto che rendevano rilevante esaminare solo una violazione potenziale del diritto fondamentale interessato («rischio concreto»), la Corte ha chiarito che tale motivo si applica anche a situazioni che comportano la prova di una violazione passata (quando il MAE in questione è stato emesso per eseguire una pena detentiva irrogata in un procedimento penale che è stato tangibilmente influenzato dalle carenze sistemiche o generalizzate affliggenti l’indipendenza della magistratura dello Stato membro emittente) ( 18 ). C. Il motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE e la decisione quadro 2008/909 35. Prima di passare alla questione principale, ossia se il motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE si applichi, mutatis mutandis, anche alla decisione quadro 2008/909 (2), mi soffermerò sulla questione se tale considerazione rilevi tout court per la situazione di cui al procedimento principale. Ciò perché tale rilevanza dovrebbe sussistere solo se il giudice del rinvio si trovasse in una situazione in cui il regime giuridico di tale strumento impone l’ obbligo di riconoscere la sentenza e di eseguire la condanna di cui trattasi (1). 1. Sull’esistenza di un obbligo di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena 36. Ricordo che il motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE è stato elaborato per prevenire il rischio concreto di violazione di taluni diritti fondamentali tutelati dalla Carta (o per evitare che tale violazione venga successivamente avallata), cosa che, qualora sia dimostrata tale necessità, comporta un’eccezione all’ obbligo di esecuzione di un MAE. 37. Pertanto, affinché tale motivo acquisisca pertinenza nell’ambito della decisione quadro 2008/909, occorre accertare che l’autorità di esecuzione si trovi in una situazione in cui ha l’obbligo di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di eseguire la pena irrogata con tale sentenza. Tuttavia, non tutti i casi contemplati da tale strumento danno luogo a detto obbligo. 38. Infatti, tale strumento opera una distinzione tra diverse situazioni, a seconda del rapporto tra la persona condannata interessata e lo Stato membro al quale la domanda di riconoscimento è stata presentata. 39. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, lo Stato membro emittente può rivolgere una richiesta in tal senso a: a) lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive; b) lo Stato membro di cittadinanza che, pur non essendo quello in cui la persona condannata vive, è lo Stato membro verso il quale sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena; o c) qualsiasi altro Stato membro «la cui autorità competente dia il consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato membro». 40. Altrimenti detto: le prime due ipotesi comportano l’obbligo di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena di cui trattasi, mentre la terza è soggetta a un consenso che può essere accordato o meno ( 19 ). Di conseguenza, questa terza ipotesi non comporta, di per sé, l’obbligo di accogliere una richiesta inviata in tal senso. 41. Dalla decisione di rinvio risulta che MD è cittadino dello Stato membro emittente e che risiede nello Stato dell’esecuzione. Sembrerebbe pertanto, ma sta al giudice del rinvio verificarlo, che non è (anche) cittadino di quest’ultimo Stato. Ad ogni modo, a mio avviso, la differenziazione introdotta dall’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 cessa comunque di essere rilevante quando la richiesta di riconoscimento è stata trasmessa a seguito di un rifiuto di esecuzione di un MAE fondato sull’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro sul MAE. Infatti, ai sensi di tale disposizione, come ho già precisato, lo Stato membro di esecuzione può rifiutare l’esecuzione di un MAE solo se si impegna a eseguire la pena di cui trattasi ( 20 ). 42. Dal fascicolo mi risulta che è esattamente questa la situazione di cui al procedimento principale ( 21 ) e che costituisce, in generale, l’oggetto dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, ai sensi del quale «le disposizioni [di detto strumento] si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni [della] decisione quadro [sul MAE], all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro si impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, paragrafo 6, [della] decisione quadro [sul MAE]». 43. Sono del parere che, se lo Stato membro di esecuzione fosse autorizzato a rifiutare, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2008/909, il riconoscimento di una sentenza dopo aver rifiutato di eseguire un MAE sulla base dell’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro sul MAE, si creerebbe una situazione incompatibile con quest’ultimo strumento ( 22 ). Ritengo pertanto che, se la richiesta di riconoscimento ed esecuzione viene presentata in questo contesto specifico, non vi sia alcun margine di discrezionalità, mentre in contesti diversi la situazione rientrerebbe nell’ipotesi di discrezionalità prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2008/909 ( 23 ). 44. In siffatte circostanze occorre esaminare in modo più approfondito se il motivo non scritto ed eccezionale di rifiuto di cui sopra si applichi a tale strumento e a quali condizioni. 2. L’applicabilità del motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE alla decisione quadro 2008/909 45. Per valutare tale questione, inizierò riprendendo la mia precedente osservazione secondo cui, analogamente alla decisione quadro sul MAE, la decisione quadro 2008/909 è uno strumento che rientra nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 46. In secondo luogo, come già osservato, proprio come la decisione quadro sul MAE, tale decisione si basa sul principio del mutuo riconoscimento, che a sua volta deriva dalla fiducia reciproca che gli Stati membri dovrebbero nutrire nei rispettivi ordinamenti giuridici. La fiducia reciproca richiede che gli Stati membri, salvo circostanze eccezionali, ritengano che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e i diritti fondamentali riconosciuti dallo stesso ( 24 ). 47. In terzo luogo, è per questo che, di norma, quando il suddetto strumento pone a carico dell’autorità di esecuzione l’obbligo di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena, una richiesta presentata a tal fine dovrebbe essere accolta, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, fatti salvi i soli motivi di rifiuto tassativamente elencati all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della stessa ( 25 ). Mi risulta che nessuno di questi motivi si applichi al procedimento principale ( 26 ). 48. Nondimeno, come è stato ricordato, la fiducia reciproca non equivale a una fiducia cieca ( 27 ). Il diritto dell’Unione deve sempre essere interpretato in conformità con la Carta, in modo da evitare situazioni in cui l’applicazione della decisione comporterebbe un rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali ivi garantiti o in cui, per quanto qui rileva, avallerebbe violazioni simili già verificatesi. Questa idea è ripresa nella clausola sui «diritti fondamentali» di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909 che, analogamente all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE, stabilisce che essa non pregiudica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE ( 28 ). 49. Dalla giurisprudenza della Corte, citata nella sezione precedente delle presenti conclusioni, si evince che se l’esecuzione di un MAE portasse all’esecuzione di una pena adottata a seguito di un procedimento penale il cui svolgimento sia stato pregiudicato da carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda l’indipendenza della magistratura dello Stato membro emittente e abbia, per questo motivo, influenzato tangibilmente la trattazione del caso, il diritto della persona interessata a un equo processo risulterebbe violato ( 29 ). 50. Atteso che la decisione quadro 2008/909 e la decisione quadro sul MAE operano sulla stessa base di fiducia reciproca e mutuo riconoscimento che può portare all’effettiva esecuzione di una pena detentiva, ritengo che il motivo non scritto che consente il rifiuto in via eccezionale di una richiesta dell’autorità competente di un altro Stato membro debba applicarsi a entrambi i suddetti strumenti. Per tutti e due, infatti, l’utilizzo pratico può dar luogo a una situazione in cui è necessario prevenire le conseguenze negative descritte in termini generali nel paragrafo precedente. 51. Inoltre, la somiglianza delle caratteristiche di fondo di tali strumenti mi induce a ritenere che il motivo non scritto in questione debba trovare applicazione alle stesse condizioni indipendentemente da quale dei due strumenti sia invocato. Ciò significa che, come sostengono tano i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e della Polonia quanto la Commissione, l’applicazione di tale motivo deve essere basata sullo stesso esame in due fasi che la Corte ha sviluppato nel contesto della decisione quadro sul MAE. Analogamente a quanto osservato dalla Corte in tale contesto, ritengo infatti che, a prescindere dalla gravità delle carenze sistemiche o generalizzate, la mera esistenza delle stesse non incida necessariamente su qualsiasi decisione che gli organi giurisdizionali dello Stato membro interessato possano adottare in ciascun caso concreto ( 30 ). 52. È questo che rende necessaria la seconda fase dell’esame individualizzato a norma della decisione quadro sul MAE ed è questo che la rende necessaria altresì nell’ambito della decisione quadro 2008/909. 53. Tale constatazione, a mio avviso, non è inficiata né dalla sentenza della Corte nella causa OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) ( 31 ) né dall’assenza, nella decisione quadro 2008/909, di una disposizione equivalente al considerando 10 della decisione quadro sul MAE. Il giudice del rinvio si basa su entrambi gli elementi per sostenere la tesi secondo cui è sufficiente l’applicazione della prima fase dell’esame. 54. Per quanto riguarda, in primo luogo, la sentenza OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), la Corte ha spiegato in tale sentenza, in sintesi, quali siano i requisiti che «un’autorità giudiziaria emittente», ai sensi della decisione quadro sul MAE, deve soddisfare per essere considerata «indipendente» e poter quindi emettere MAE in grado di determinare gli effetti giuridici che il diritto dell’Unione attribuisce a tali mandati. Le procure in questione non soddisfacevano tali requisiti, cosa che le escludeva dallo status di «autorità giudiziaria emittente» ai sensi della decisione quadro sul MAE. 55. In reazione a detta sentenza, la Corte si è trovata ad affrontare la questione se la conclusione raggiunta in quella causa significhi che, qualora vengano individuate carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda l’indipendenza di una magistratura, tali carenze implichino che tutti gli organi giurisdizionali dello Stato membro interessato perdano la qualità di «autorità giudiziaria emittente», ciò che dispenserebbe l’autorità di esecuzione dalla necessità di svolgere la seconda fase dell’esame che è alla base dell’applicazione del motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale dell’esecuzione di un MAE ( 32 ). 56. La Corte ha risposto in senso negativo. Ha spiegato che la conclusione raggiunta nella sentenza OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) non si basava su carenze sistemiche o generalizzate del sistema nazionale interessato in quel caso, bensì sul fatto che nel caso di specie le procure erano in un rapporto di subordinazione legale rispetto al potere esecutivo, che poteva dare loro istruzioni sull’emissione o meno di un MAE in un determinato caso ( 33 ). 57. Al contrario, le situazioni che hanno portato allo sviluppo del motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE riguardano uno scenario in cui il MAE è stato emesso da un organo giurisdizionale , la cui indipendenza strutturale dall’esecutivo non è prima facie da mettere in dubbio perché, appunto, si tratta di un organo giurisdizionale e non di un pubblico ministero. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che tale premessa può essere verificata solo nella situazione eccezionale di carenze sistemiche o generalizzate del sistema giudiziario in quanto tale, che fanno sorgere dubbi sull’operato effettivo degli organi giurisdizionali facenti parte del sistema. Tuttavia, poiché tali carenze sistemiche o generalizzate possono avere un impatto diverso a seconda del sistema giudiziario interessato, è necessario non solo accertarne l’esistenza (prima fase), ma anche l’idoneità a incidere, o ad avere già inciso, sul caso specifico in questione (seconda fase). 58. Lo stesso ragionamento deve essere applicato, a mio avviso, nel contesto della decisione quadro 2008/909. Il funzionamento di tale strumento si basa sul riconoscimento reciproco delle sentenze emesse dagli organi giurisdizionali degli Stati membri, la cui indipendenza non può essere messa in dubbio, salvo circostanze eccezionali. Poiché, come già osservato, tali circostanze eccezionali possono avere un impatto differenziato attraverso la giurisprudenza nell’ambito dello Stato membro emittente interessato, è necessario esaminarne le conseguenze specifiche caso per caso. 59. In secondo luogo, e contrariamente a quanto suggerito dal giudice del rinvio, la conclusione sull’applicabilità di entrambe le fasi dell’esame non è inficiata dall’assenza nella decisione quadro 2008/909 di una disposizione equivalente al considerando 10 della decisione quadro sul MAE. Tale considerando stabilisce che l’attuazione del meccanismo del MAE «può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei valori contemplati dall’[articolo 2 TUE] e in conformità con il procedimento previsto dall’articolo 7 TUE». 60. È vero che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Equality (Carenze del sistema giudiziario), la Corte si è basata su tale considerando per affermare che la seconda fase dell’esame non deve essere effettuata se il Consiglio sospende la decisione quadro sul MAE nei confronti di un determinato Stato membro seguendo la procedura prevista all’articolo 7, paragrafo 2, TUE ( 34 ). 61. Nondimeno, l’assenza di una tale disposizione nella decisione quadro 2008/909 non significa per sé sola che la procedura a cui essa fa riferimento possa essere sostituita da una decisione di un giudice nazionale o da qualsiasi altro mezzo. 62. Nel contesto della decisione quadro sul MAE, la Corte è stata molto chiara nell’affermare che la mancata applicazione della seconda fase dell’esame porterebbe a una (inaccettabile) esclusione generalizzata dell’applicazione dei principi della fiducia e del riconoscimento reciproci alle decisioni adottate dai giudici dello Stato membro interessato ( 35 ). 63. Ritengo che la stessa osservazione valga per la decisione quadro 2008/909. Come hanno già rilevato di massima i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e polacco nonché la Commissione, l’assenza di un riferimento esplicito, in un siffatto atto di diritto derivato, al meccanismo di sospensione previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, TUE non toglie che la sospensione generalizzata della sua operatività nei confronti di uno Stato membro possa derivare solo da quel meccanismo. 64. Infine, per quanto riguarda l’incertezza del giudice del rinvio se la prima fase dell’esame debba essere condotta dai giudici nazionali o se si tratti di una questione di interpretazione del diritto dell’Unione riservata alla Corte di giustizia, comprendo pienamente la preoccupazione del giudice del rinvio per la portata di tale determinazione. Tuttavia, in ordine al suggerimento del giudice del rinvio (quale traspare dalla formulazione della quarta questione pregiudiziale) ( 36 ) secondo cui tale determinazione dovrebbe essere effettuata in modo uniforme al fine di evitare incertezze del diritto all’interno dell’Unione europea, osservo che una tale determinazione uniforme può risultare solo dalla procedura basata sull’articolo 7, paragrafo 2, TUE, di cui sopra, che comporta la sospensione dell’operatività di un determinato strumento nei confronti di un determinato Stato membro. In assenza di tale determinazione, la decisione quadro 2008/909 continua ad applicarsi. Ciò premesso, per le ragioni sopra esposte, ritengo che la clausola sui diritti fondamentali di cui all’articolo 3, paragrafo 4, offra all’autorità di esecuzione la possibilità, e di fatto l’obbligo, di impedire l’avallo di precedenti violazioni del diritto fondamentale a un equo processo, rifiutando in via eccezionale il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena nelle circostanze testé descritte nelle presenti conclusioni. 65. Al riguardo osservo anche che, mentre la questione se sia possibile applicare il motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE alla decisione quadro 2008/909 – nonché le condizioni alle quali esso si applica – costituisce una questione di interpretazione del diritto dell’Unione cui la Corte può provvedere nella risposta a una questione pregiudiziale presentatale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, valutare se tale motivo debba essere addotto in un determinato caso dipende di fatto dalle circostanze di specie e costituisce una questione di applicazione del diritto dell’Unione che rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale ( 37 ). Ciò è vero non solo per quanto riguarda la seconda fase dell’esame, che attiene alle precipue circostanze di specie, ma anche con riferimento alla prima fase, di valutazione dell’esistenza di carenze generalizzate o sistemiche per quanto riguarda, nel presente caso, il sistema giudiziario dello Stato membro emittente. Conformemente a tale premessa, la giurisprudenza citata nel corso delle presenti conclusioni in merito alla decisione quadro sul MAE fornisce al giudice nazionale indicazioni sugli elementi da prendere in considerazione a tal fine ( 38 ). 66. Alla luce dell’analisi che precede concludo pertanto che l’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che, nelle situazioni in cui tale strumento impone all’autorità di esecuzione l’obbligo di riconoscere una sentenza e di eseguire una pena, e qualora, in primo luogo , tale autorità disponga di elementi che dimostrano l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate in materia di indipendenza della magistratura nello Stato membro emittente, essa può rifiutare tale riconoscimento e tale esecuzione soltanto se, in secondo luogo , conclude che, nelle particolari circostanze del caso, vi sono fondati motivi per ritenere che, tenuto conto, tra l’altro, delle informazioni pertinenti fornite dalla persona condannata interessata, relative alla maniera in cui è stato trattato il proprio caso, vi sia stata una violazione del diritto fondamentale di tale persona a un equo processo, quale sancito al secondo comma dell’articolo 47 della Carta. D. Il riferimento temporale pertinente 67. Rimane da stabilire quale sia il momento pertinente con riferimento al quale considerare l’applicazione del motivo non scritto di cui sopra ed effettuare l’esame in due fasi discusso nel caso di specie. 68. Nelle circostanze del procedimento principale la questione che si pone in concreto è se tale momento sia (1) quello dell’adozione della sentenza originaria con cui è stata irrogata una pena detentiva a MD, (2) quello dell’adozione del provvedimento con cui è stata revocata la sospensione dell’esecuzione di tale pena o, ancora, (3) il momento in cui il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di esecuzione della pena di cui trattasi. 69. Osservo che la pertinenza del primo momento individuato dal giudice del rinvio non desta particolari perplessità. Mi risulta che, in quel momento, la pena detentiva di cui trattasi sia stata inflitta a MD in esito a un procedimento nel quale è stata valutata la sua colpevolezza. Tale procedimento deve chiaramente offrire le opportune garanzie procedurali, compreso il diritto a un equo processo sancito dal secondo comma dell’articolo 47 della Carta, che è in discussione nel procedimento principale. Pertanto, come parimenti sostengono la Commissione e il governo polacco, l’applicazione del motivo non scritto preso in considerazione dal giudice del rinvio deve logicamente riferirsi alla situazione prevalente nello Stato membro emittente al momento di tale procedimento, al fine di valutare se esso si sia svolto in un contesto di carenze sistemiche o generalizzate che incidono sull’indipendenza della magistratura dello Stato membro emittente e se, inoltre, tali carenze abbiano inciso in modo tangibile sul diritto fondamentale di MD a un equo processo. 70. Qualora il giudice nazionale sia dell’avviso che l’esame in due fasi determini una risposta affermativa, ritengo che, come peraltro suggerisce la Commissione, l’esame di eventuali decisioni successive adottate dopo la sentenza originaria diventi superfluo, poiché la possibilità di riconoscimento ed esecuzione delle stesse dipende dalla possibilità di riconoscimento ed esecuzione della sentenza originaria. 71. Qualora, tuttavia, la valutazione condotta sulla sentenza originaria lasci aperta la possibilità di riconoscimento ed esecuzione, si pone la questione se l’applicazione del motivo non scritto in parola possa essere ugualmente effettuata con riferimento alla situazione esistente nello Stato membro emittente al momento dell’adozione del provvedimento di revoca ( secondo momento individuato al precedente paragrafo 68). 72. Su tale questione, il governo polacco e la Commissione hanno opinioni divergenti. Mentre la Commissione ritiene che tale momento sia pertinente (seppur in via subordinata, come ho appena spiegato ai precedenti paragrafi 70 e 71), il governo polacco sostiene il contrario. 73. In linea di principio concordo con la Commissione, sebbene tale osservazione sarà ulteriormente circostanziata in prosieguo. 74. A sostegno della sua argomentazione circa l’irrilevanza del secondo momento sopra indicato, il governo polacco deduce che il provvedimento di revoca non soddisfa la definizione di «sentenza» nell’accezione dell’articolo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione di tale strumento. 75. A questo proposito, è vero che la decisione quadro 2008/909 si applica, ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 3, «solo al riconoscimento delle sentenze ai sensi di [detta decisione quadro]». Ai sensi dell’articolo 1, lettera a), per «sentenza» si intende «una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato [membro] di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica». È altresì vero che la pena di cui trattasi è stata inflitta a MD con la sentenza originaria, mentre il provvedimento successivo si è «limitato» a revocare la sospensione originaria della sua esecuzione. 76. Tuttavia, tale osservazione non significa, a mio avviso, che detto provvedimento non rilevi in alcun modo ai fini dell’applicazione della decisione quadro 2008/909. 77. Concordo con la Commissione nel ritenere che, nel caso di specie, la sentenza originaria possa determinare l’applicazione specifica del regime di riconoscimento istituito dalla decisione quadro 2008/909 solo ove la sospensione iniziale dell’esecuzione della pena sia stata revocata con il provvedimento di cui trattasi, poiché, prima dell’adozione di quest’ultimo, MD non aveva ancora l’obbligo di iniziare a scontare la pena irrogata nei suoi confronti. È quindi tale provvedimento (considerato unitamente alla sentenza originaria) che determina, al verificarsi delle condizioni applicabili, l’obbligo, da parte dell’autorità, di eseguire la pena irrogata. Ciò, a mio avviso, è sufficiente per non escludere, almeno in questa fase dell’analisi, la rilevanza del secondo momento temporale identificato sopra al paragrafo 68, ai fini dell’applicazione del motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire una richiesta avanzata nell’ambito della decisione quadro 2008/909. 78. Ciò premesso, il governo polacco sostiene che considerare la situazione esistente nello Stato membro emittente nel secondo momento sopra indicato non sia rilevante anche per il fatto che il provvedimento di revoca non ha modificato né la natura né il quantum della pena irrogata. Così, prendere in considerazione quella situazione sarebbe semplicemente superfluo. Il governo polacco ha inoltre spiegato che le norme nazionali applicabili prevedono come obbligatoria la revoca della sospensione qualora l’interessato abbia commesso un illecito intenzionale durante il periodo di messa alla prova ( 39 ) e che, in tali circostanze, il giudice nazionale non gode di alcun potere discrezionale, bensì è tenuto a revocare la sospensione della pena. 79. Osservo che nella causa Ardic ( 40 ) la Corte ha affrontato una situazione in qualche modo simile. In tale causa, la sospensione dell’esecuzione di una pena detentiva è stata revocata perché l’interessato non aveva rispettato le condizioni di messa alla prova. Tale persona aveva partecipato al processo, conclusosi con la sentenza di condanna a una pena detentiva, ma non aveva presenziato al successivo procedimento di revoca della sospensione dell’esecuzione della pena. La Corte è stata pertanto invitata a stabilire se l’assenza dell’interessato nel procedimento che aveva portato alla successiva decisione di revoca potesse, a determinate condizioni, costituire un motivo di rifiuto dell’esecuzione di un MAE, ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE. 80. La Corte ha risposto in senso negativo, spiegando che tale motivo di rifiuto può venire in considerazione solo per una decisione, risultante da un procedimento (svoltosi in contumacia), che si pronunci definitivamente sulla colpevolezza e, se del caso, sulla pena detentiva. Detto motivo non riguarda invece le decisioni relative all’esecuzione o all’applicazione di una pena detentiva, tranne nel caso in cui esse modifichino la natura o il quantum di tale pena e l’autorità che le ha emesse abbia beneficiato, a tale riguardo, di un margine di discrezionalità ( 41 ). 81. Dal fascicolo emerge che il provvedimento di revoca di cui trattasi nel caso di specie non ha modificato né la natura né il quantum della pena inflitta e il governo polacco ha spiegato, dal canto suo, e salvo accertamento contrario del giudice del rinvio, che il giudice nazionale non ha beneficiato di alcun margine di discrezionalità in merito alla sua adozione o meno. 82. A mio avviso, tuttavia, ciò non significa che le circostanze nello Stato membro emittente che hanno portato a tale revoca diventino necessariamente irrilevanti ai fini della valutazione dell’applicabilità del motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale del riconoscimento della sentenza e dell’esecuzione della pena. Ciò perché la persona interessata può fornire elementi specifici per indicare che la circostanza decisiva che ha portato alla revoca della sospensione dell’esecuzione della pena è una conseguenza tangibile delle carenze sistemiche e generalizzate di cui sopra. 83. Ciò posto, tali elementi specifici non figurano nella decisione di rinvio, né è ivi altrimenti specificato quale circostanza decisiva abbia portato all’ordinanza di revoca suddetta. 84. In effetti, i motivi per una tale decisione di revoca della sospensione dell’esecuzione di una pena possono essere vari e dipendere dal diritto nazionale. Dalla spiegazione fornita dal governo polacco, quale riportata sopra al paragrafo 78, mi sembra d’intendere che l’adozione di una revoca, come quella di cui trattasi nella fattispecie, sia la conseguenza automatica di una nuova e intenzionale violazione commessa. 85. In tali circostanze, se si dovesse stabilire che la revoca della sospensione in parola è risultata automaticamente da una nuova condanna penale di MD, considero, come fa già, di massima, la Commissione, che le circostanze in cui la condanna è avvenuta (e pertanto il momento della nuova condanna) diventino rilevanti per l’applicazione sussidiaria del motivo di rifiuto non scritto ed eccezionale di cui sopra, dove le evidenze portate all’attenzione dell’autorità di esecuzione invitino a un tale approccio. 86. Invero, se dovesse risultare che le carenze sistemiche o generalizzate che inficiano il sistema giudiziario dello Stato membro emittente hanno inciso tangibilmente sul diritto della persona interessata ad un processo equo in un nuovo procedimento in cui tale persona è stata trovata colpevole di un nuovo reato, ciò si ripercuoterà necessariamente sulla valutazione della successiva revoca ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza nel sistema della direttiva quadro 2008/909. Infatti, senza tale nuova condanna penale, la revoca della sospensione dell’esecuzione della sentenza non avrebbe avuto luogo ( 42 ). 87. Per quanto riguarda il terzo momento menzionato al paragrafo 68, vale a dire il momento in cui l’autorità di esecuzione è chiamata a decidere sul riconoscimento della sentenza e sull’esecuzione della pena, al pari del governo polacco e della Commissione non ne vedo la rilevanza, atteso che la situazione in quel momento nello Stato membro emittente non può influire retroattivamente sul procedimento penale già terminato ( 43 ). 88. Alla luce dell’analisi che precede, concludo che, qualora una richiesta di riconoscimento e di esecuzione ai sensi della decisione quadro 2008/909 riguardi una sentenza con cui è stata irrogata una pena detentiva la cui esecuzione – originariamente sospesa – è stata successivamente disposta senza che né la natura né il quantum di quella pena fossero modificati, l’applicazione del motivo non scritto di rifiutare in via eccezionale il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena, come descritto sopra al paragrafo 66, nonché l’esame in due fasi su cui esso si basa, dovrebbero fare riferimento temporale al momento in cui è stata emessa la sentenza originaria che irroga la pena detentiva. Se tale esame non porta alla conclusione che il riconoscimento e l’esecuzione devono essere rifiutati, lo stesso esame deve essere condotto, dove le evidenze portate all’attenzione dell’autorità dello Stato membro dell’esecuzione invitino a tale approccio, con riferimento al momento in cui la circostanza decisiva che ha causato la revoca della sospensione dell’esecuzione della pena ha avuto luogo. V. Conclusione 89. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Aquisgrana, Germania) nei termini seguenti: L’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, nelle situazioni in cui tale strumento impone all’autorità di esecuzione l’obbligo di riconoscere una sentenza e di eseguire una pena, e qualora, in primo luogo, tale autorità disponga di elementi che dimostrano l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate in materia di indipendenza della magistratura nello Stato membro emittente, essa può rifiutare tale riconoscimento e tale esecuzione soltanto se, in secondo luogo, conclude che, nelle particolari circostanze del caso, vi sono fondati motivi per ritenere che, tenuto conto, tra l’altro, delle informazioni pertinenti fornite dalla persona condannata interessata, relative alla maniera in cui è stato trattato il proprio caso, vi sia stata una violazione del diritto fondamentale di tale persona a un equo processo, quale sancito al secondo comma dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Qualora una richiesta di riconoscimento e di esecuzione ai sensi della decisione quadro 2008/909 riguardi una sentenza con cui è stata irrogata una pena detentiva la cui esecuzione – originariamente sospesa – è stata successivamente disposta senza che né la natura né il quantum di quella pena fossero modificati, l’esame in due fasi descritto supra dovrebbe fare riferimento temporale al momento in cui è stata emessa la sentenza originaria che irroga la pena detentiva. Se tale esame non porta alla conclusione che il riconoscimento e l’esecuzione devono essere rifiutati, lo stesso esame deve essere condotto, dove le evidenze portate all’attenzione dell’autorità dello Stato membro dell’esecuzione invitino a tale approccio, con riferimento al momento in cui la circostanza decisiva che ha causato la revoca della sospensione dell’esecuzione della pena ha avuto luogo. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Decisione quadro del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ; in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909»). ( 3 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ; in prosieguo: la «decisione quadro sul MAE»). ( 4 ) V., in particolare, sentenza del 25 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Equality (Carenze del sistema giudiziario) [( C‑216/18 PPU , EU:C:2018:586 ); in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Equality (Carenze del sistema giudiziario)»]. ( 5 ) Dall’ordinanza di rinvio risulta che tale decisione era basata sull’articolo 83 b, paragrafo 2, [punto 2,] del Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (legge sulla mutua assistenza internazionale in materia penale). Appare pertanto, come osserva la Commissione, che la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro sul MAE. Tale disposizione consente di rifiutare l’esecuzione di un MAE rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, qualora la persona richiesta dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegna a eseguire esso stesso la pena o la misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno. ( 6 ) Commissione europea, proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell’esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia [COM(2017) 835 final]. ( 7 ) [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Equality (Carenze del sistema giudiziario); del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari) ( C‑192/18 , EU:C:2019:924 ); del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) ( C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 ); del 2 marzo 2021, A. B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) ( C-824/18 , EU:C:2021:153 ); del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare applicabile ai giudici) ( C‑791/19 , EU:C:2021:596 ); del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. ( da C‑748/19 a C‑754/19 , EU:C:2021:931 ), nonché la causa pendente C‑204/21, Commissione/Polonia. ( 8 ) V., in tal senso, Parere 2/13 (Adesione dell’Unione europea alla CEDU), del 18 dicembre 2014 ( EU:C:2014:2454 , punto 191 e giurisprudenza ivi citata). ( 9 ) V., ad esempio, sentenza del 22 febbraio 2022 nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente) [( C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU , EU:C:2022:100 , punti 40 e 41 , nonché giurisprudenza ivi citata); in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente)»]. ( 10 ) Quanto alla decisione quadro 2008/909, v., in tal senso, il suo considerando 5 nonché la comunicazione della Commissione «Manuale sul trasferimento delle persone condannate e le pene detentive nell’Unione europea» ( GU 2019, C 403, pag. 2 ) [in prosieguo: il «manuale sul trasferimento»], paragrafo 1.2. ( 11 ) Sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 ; in prosieguo: la «sentenza Aranyosi e Căldăraru»). ( 12 ) Sancito all’articolo 4 della Carta. ( 13 ) Come previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE. ( 14 ) Sentenza Aranyosi e Căldăraru, punti 94 e 104. V. altresì sentenze del 25 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] (Condizioni di detenzione in Ungheria) ( C‑220/18 PPU , EU:C:2018:589 ), e del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 ). ( 15 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Equality (Carenze del sistema giudiziario), punti 61 e 68. ( 16 ) Sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) [( C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU , EU:C:2020:1033 , in particolare punti 60 e 61 ); in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente)»]. ( 17 ) [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente), punto 66. ( 18 ) Ibidem, punti 83, 86 e 102. Come ha osservato il governo dei [OSCURATO:PERSONA], tale sentenza è stata pronunciata dopo la decisione di rinvio nella presente causa, emessa il 30 dicembre 2021. V. altresì, tuttavia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), punto 68. ( 19 ) Come parimenti spiegato nel manuale sul trasferimento, paragrafi 2.3.4 e 2.5. Tuttavia, in forza dell’articolo 4, paragrafo 7, della decisione quadro 2008/909, gli Stati membri possono rinunciare al requisito del consenso nelle situazioni descritte in tale disposizione. ( 20 ) V. supra, nota 5. L’obiettivo di tale disposizione della decisione quadro sul MAE è lo stesso della decisione quadro 2008/909 espresso nel suo articolo 3, paragrafo 1, ossia favorire il reinserimento sociale delle persone condannate. V. sentenza del 13 dicembre 2018, Sut ( C‑514/17 , EU:C:2018:1016 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). ( 21 ) V. supra, paragrafo 11 e nota 5. ( 22 ) Tale lettura è confermata dalla struttura del modulo standard di cui all’allegato I della decisione quadro 2008/909, che deve essere trasmesso allo Stato membro di esecuzione insieme alla sentenza da riconoscere. La «casella» (g) di tale modulo richiede che l’autorità emittente indichi quale delle ipotesi previste dall’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, come descritto al punto 39 delle presenti conclusioni, si applichi. Allo stesso tempo, si afferma che tale indicazione non è più necessaria quando l’autorità emittente conferma, «barrando» la casella (f), che la richiesta costituisce il seguito di una situazione che rientra nell’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro sul MAE. ( 23 ) V. supra, paragrafo 39. ( 24 ) V. supra, note 8 e 9. ( 25 ) In altre parole, mentre l’obbligo di esecuzione è la regola, la decisione di non dare esecuzione è un’eccezione. Per quanto riguarda la decisione quadro sul MAE, v., da ultimo, sentenza del 23 marzo 2023, LU e PH (Revoca della sospensione) ( C‑514/21 e C‑515/21 , EU:C:2023:235 , in prosieguo: la «sentenza LU e PH», punti 47 e 77, nonché giurisprudenza ivi citata). ( 26 ) A quanto mi risulta, il fatto che il processo di MD si sia svolto in contumacia non era rilevante quando le autorità tedesche hanno deciso di non eseguire il MAE e non lo è nemmeno nel caso in esame, viste le condizioni in cui il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena possono essere rifiutati in tale situazione, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909. ( 27 ) V. Lenaerts, K., «La vie après l’avis: exploring the principle of mutual (yet not blind) trust», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 54, n. 3, 2017, pagg. da 805 a 840, e Mitsilegas, V., «[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] in EU [OSCURATO:PERSONA]», in [OSCURATO:PERSONA], S. e [OSCURATO:PERSONA], M., [OSCURATO:PERSONA] in the EU Area of Freedom, Security and [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2021, pagg. da 235 a 271, in particolare pagg. 270 e 271. ( 28 ) V. altresì considerando 13 della decisione quadro 2008/909. ( 29 ) V., al riguardo, sentenze [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente), punti 83, 86 e 102, e [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), punto 68. ( 30 ) V., ad esempio, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), punto 42. ( 31 ) Sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) ( C‑508/18 e C‑82/19 PPU , EU:C:2019:456 ). ( 32 ) [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), punto 33. ( 33 ) [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), punti 48 e 50. ( 34 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Equality (Carenze del sistema giudiziario), punti da 70 a 72. ( 35 ) V., al riguardo, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), punto 43. ( 36 ) Rilevo che la quarta questione è posta solo in via subordinata, qualora la Corte dovesse rispondere alla prima e alla seconda questione nel senso che l’autorità di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e la richiesta di esecuzione mediante il (solo) riferimento all’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate (dato che, se capisco il ragionamento del giudice del rinvio, la valutazione non competerebbe al giudice nazionale, ma alla Corte di giustizia). ( 37 ) V. sentenza del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. ( da C-748/19 a C-754/19 , EU:C:2021:931 , punto 75 e giurisprudenza ivi citata), nonché, nel medesimo senso, sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑561/19 , EU:C:2021:799 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). ( 38 ) V., ad esempio, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente), punti da 78 a 80 e giurisprudenza ivi citata. ( 39 ) Come risulta, secondo il governo polacco, dall’articolo 75 della ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (legge del 6 giugno 1997 sul codice penale). ( 40 ) Sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic ( C‑571/17 PPU , EU:C:2017:1026 ; in prosieguo: la «sentenza Ardic»). ( 41 ) V. anche sentenza LU e PH, punto 53. ( 42 ) V. anche, per analogia, sentenza LU e PH, punti da 65 a 68 e 70, secondo cui la condanna penale pronunciata in contumacia e senza la quale la sospensione della pena detentiva per la cui esecuzione è stato emesso il MAE in quel caso non sarebbe stata revocata, fa parte del «processo terminato con la decisione», ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE. ( 43 ) Aggiungo che, contrariamente al regime stabilito dalla decisione quadro sul MAE, la decisione quadro 2008/909 non comporta il trasferimento della persona condannata dallo Stato di esecuzione a quello di emissione ma il contrario , oppure non comporta alcun trasferimento quando la persona interessata, come MD, si trova già nello Stato di esecuzione.
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris