CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 26125/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1468/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in Roma , Piazza G . Mazzini n. 27 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende unitamente a gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorsoe alla memoria ex art. 380-bis1 c.p.c.; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - avverso la sentenza n. 4653/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatail 21/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. – Con atto di citazione notificato il 22 aprile 2003, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 3681/2003, con cui il Tribunale di Roma aveva loro intimato il pagamento , in favore della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di Euro 2.116.267,15 oltre interessi e spese, in relazione al saldo di alcuni rapporti di conto corrente, in solido con l ’intestataria [OSCURATO:PERSONA] (S.I.M.E.)della quale si erano costituiti fideiussori. 1.1. – C on sentenza n. 24719/2017 il Tribunale adito dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, l'intervento d i [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria del portafoglio crediti “ a sofferenza” della [OSCURATO:PERSONA] del lavoro ), revocava il decreto ingiuntivo e condannava i debitori, in solido , al pagamento della minor somma di Euro 1,698.558,07. 1.2. –La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4653/2016, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermava in via pregiudizialeche, in mancanza di impugnazione del capo di sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], non poteva tenersi conto de lle sue difese e, nel merito, condannava gli appellanti al pagamento della minor somma di Euro 893.838,74, oltre interessi, compensando interamente le spese dei due gradi delgiudizio. 2. – Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, corredato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]non ha svolto attività difensiva.2.1.– Con ordinanza interlocutoria n. 8925 del 31 marzo 2021 la Prima Sezionecivile di questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti diSocietà [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell’ordinanza). 2.2. – I ricorrenti hanno provveduto alla notifica in data 17/05/2021, ai sensi dell’art. 143 c.p.c ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale ultimo legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. – Con il primo m otivo , rubricato «violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione agli artt. 2802 e 2803 c.c.», i ricorrenti deducono che la Corte territoriale avrebbe rigettato il settimo motivo di appello – avente ad oggetto la contestazione del mancato rendiconto da parte della banca circa i titoli azionari di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], costituiti in pegno in favore della banca medesima – sulla base di argomentazioni inconferenti ed errate, con inversione dell'onere della prova ex art 2697 c.c. 3.1. –La censura è inammissibile, per difetto di specificità. La Corte territoriale ha rigettato il settimo motivo d'appello in quanto: i) ha ritenuto «documentalmente provato che il ricavato dalla vendita dei titoli in questione» fosse esattamente pari alla somma di cui il tribunale aveva tenuto conto; ii) ha ritenuto che «le lettere scambiate tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e la BNL» integrassero documenti nuovi, inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. , non avendo gli appellanti dimostrato l’impossibilità della loro produzione in primo grado per causa ad essi non imputabile. Al riguardo i ricorrenti si limitano ad affermare: i) che la documentazione cui fa riferimento la Corte d’appello (non meglio indicata) sarebbe «una mera scrittura contabile della banca, che nulla dimostra»; ii) che la corrispondenza doveva ritenersi producibile, «atteso che l'impossibilità della produzione in primo grado, pure dedotta e non dimostrabile perch é integrante un fatto negativo, era in re ipsain quanto la corrispondenza era intercorsa tra persone diverse dagli opponenti». L’evidentegenericità di tali censure è ostativa ad una pronuncia sulmerito del motivo . 3.2. –In diritto va comunque rimarcato, trattandosi di aspetto comune ai mezzi successivi, che «per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c..» (Cass. Sez. U, 20867/2020). Il vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c. è dunque cosa diversa da quanto denunziato con il ricorso in esame, poiché nel caso di specie le censure investono l'apprezzamento dell’efficacia dimostrativa delle fonti di prova acquisite rispetto al fatto da provare, non sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass.29246/2021, 1229/2019, 27033/2018, 9356/2017). 4. – Una a naloga censura viene svolta con il secondo mezzo, rubricato «violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 1375 c.c.», avuto riguardo al rigetto del sesto motivo di appello, con cui era stato contestato il «mancato rendiconto della banca in ordine alle cessioni ottenute a scopo di garanzia dei crediti vantati dalla correntista nei confronti della propria clientela». 4.1. –Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. I giudici di secondo grado hanno rigettato il sesto motivo di appello sulla base di due rationes decidendi : i) il fatto che le contestazioni degli appellanti risultavano «precluse dall'approvazione tacita degli estratti conto», in quanto attinenti «alla verità fattuale e storica degli addebiti ed accrediti contabilizzati dalla banca»; ii) il fatto che comunque, nel merito, «la cessione di credito in questione» era stata «infruttuosa, poiché il COIP non solo non » aveva «effettuato il pagamento relativo al credito ceduto, ma aveva anche intrapreso un giudizio nei confronti della BNL, tuttora pendente», come risultava dai documenti prodotti dalla banca. A fronte di tali motivazioni, i ricorrenti si limitano per un verso ad escludere che si trattasse di operazioni destinate ad essere incluse nell'estratto conto, per altro verso a fare generico riferimento ad altri crediti ceduti – tra i quali il credito di «Edf, ente pubblico francese dell'elettricità, ente certamente solvibile» – cui però non si fa cenno nella sentenza impugnata, senza che dal ricorso emergano gli elementi necessari ad inquadrare l’oggetto specifico della contestazione, imprescindibile ai fini della decisione sulla doglianza. 5. – Il terzo mezzo, rubricato «ulteriore violazione degli artt.112 e 115 c.p.c. in relazione agli artt. 1832 e 1857 c.c.», denuncia che tanto il tribunale, quanto la corte d'appello , avrebbero «deciso una eccezione diversa da quella formulata dagli opponenti», i quali «non avevano sollevato contestazioni in ordine alle singole voci dell'estratto conto, bensì avevano contestato l'estratto conto in quanto tale», poiché contenente voci del tutto generiche come “bonifico”, “pagamenti diversi”, “spese”, “commissioni”. 5.1. – Il motivo risente di profili di inammissibilità analoghi a quelli già evidenziati. A pag. 10 del ricorso si dà atto che con la memoria ex art. 184 c.p.c. gli opponenti, «visti gli estratti», svolsero la seguente eccezione: «i conti mostrano addebiti per voci assolutamente generiche, che non consentono alcun controllo; si tratta di pagamenti diversi, spese, commissioni, giroconto». Dalla sentenza impugnata risulta che tale contestazione non rientrava tra i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo (v. pag. 3, cui rinvia lo stesso ricorso) e che il tribunale, prima di conferire l'incarico al CTU, aveva autorizzato «gli opponenti a specificare le contestazioni relative agli addebiti per spese e condizioni non pattuite, assegnando un termine per repliche alla banca». La Corte territoriale ha rigettato il quinto motivo di appello, corrispondente a quello in esame, in base a due rationes decidendi : i) la genericità delle contestazioni; ii) la tacita approvazione degli estratti conto regolarmente inviati, ai sensi degli artt. 1832 e 1857 c.c., tale da precludere le contestazioni, «come quelle sollevate dagli appellanti, relative a verità contabile, storica e di fatto, delle operazioni annotate». 5.2. – Con riguardo alla seconda ratio decidendi , il giudice a quo h a fatto applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui la mancata contestazione dell'estratto conto - con conseguente approvazione implicita delle operazioni in esso annotate, ai sensi dell’art. 1832 c.c. - comporta la decadenza dell e parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative agli accrediti e addebiti considerati nella loro realtà effettuale, avuto riguardo alla verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ferma restando la possibilità di formulare censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cass. 30000/2018, 23421/2016, 11626/2011). In particolare, è stato precisato che l'approvazione tacita dell'estratto conto ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto – ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito – precludendone la successiva contestazione in giudizio, che resta invece possibile per le contestazioni «fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente» (Cass. 3000/2018, 3574/2011, 11749/2006). 5.3. – Il motiv o non c ensura adeguatamente le predette rationes decidendi, sostenendo infondatamente che l’eccezione formulata da essi opponenti in giudizio non attenesse alla verità storica delle operazioni annotate nell’estratto conto (che a tal fine non possono non es sere considerate singolarmente , e non genericamente nella loro interezza), e prospettando in modo ellittico carenze probatorie inammissibilmente sussunte nella violazione dell’art. 115 c.p.c. 6. –Con i l quarto mezzo, rubricato «violazione dell’art. 112 i n relazione all’art. 1124 c.c.», ci si duole della inammissibilità dell’ottavo motivo di appello, dichiarata dalla Corte territoriale in ragione della sua novità (per avere gli appellanti introdotto «per la prima volta una nuova censura circa la presunta sussistenza di interessi usurari in relazione al rapporto per cui è causa, deducendo che il tasso di interesse in vigore al momento della chiusura del conto, pari al 10,375%, mai contestato in precedenza, sarebbe “superiore alla soglia usuraria”»). I ricorrenti deducono di aver impugnato il capo della sentenza di primo grado recante «la condanna al pagamento degli interessi di mora al tasso del 10,375%, tasso convenzionale asseritamente dovuto al momento della chiusura del conto» e di aver contestato in appello che la pronuncia era viziata da ultrapetizione, in quanto la banca «aveva chiesto che gli interessi di mora fossero quantificati al tasso del prime rate A BI », mentre il tasso del 10,375%, che nel 2003, al momento della chiusura dei tre conti correnti in questione, «poteva essere considerato corrispondente a quello di mercato, solo negli anni successivi, e durante il giudizio aveva superato la soglia usuraia», tanto che la banca «per questa ragione non aveva chiesto l’applicazione dell’art. 1124 c.c.» (recte1224 c.c.). 6.1. –Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Di recente questa Corte ha ribadito - anche alla luce di quanto statuito dalla Corte Edu nella sentenza Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del requisito di specificità dei motivi ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con l’art. 6, par. 1, CEDU, purché, conformemente al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo; di conseguenza, l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali si fonda il ricorso può avvenire anche mediante una sintesi del lorospecifico contenuto o la trascrizione dei loro passaggi essenziali (non sussistendo l’onere della loro integrale trascrizione), mentre, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., è sufficiente che detti atti o documenti siano specificamente indicati nel ricorso, accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass. Sez. U, 8950/2022; Cass. 12481/2022). Con specifico riguardo al vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., i ricorrenti avrebbero dovuto dareconto dello specifico tenore della domanda o eccezione ( autonomamente apprezzabile e ritualmente formulata) di cui essi avevano investito i giudici di merito, indicando l'atto difensivo in cui l’istanza era stata proposta, perconsentire la verifica della ritualità e tempestività, oltre che della decisività,delle questioni ivi asseritamente prospettate. Invero, trattandosi di vizio non rilevabile d'ufficio, questa Corte, quale giudice del "fatto processuale", in tanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, assolto l'onere di indicarli compiutamente, n on essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. 28072/2021). 7. –In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese, in assenza di difese degli intimati. 8. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il