CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 settembre 1969
Cassazione n. 19127/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: RAGO Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/09/1969, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/10/1972; avverso la sentenza del 14/11/2023 della Corte di Appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per il solo motivo svolto in tema di omessa motivazione del rigetto della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena; dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi nel resto; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. Avverso la sentenza emessa in data 14 novembre 2023 dalla Corte di appello di Salerno - che riformava solo parzialmente la sentenza del primo giudice, attribuendo prevalenza alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], con effetti diminuenti sulla sanzione irrogata in primo grado, e revocava la confisca delle somme di denaro trovate in possesso degli imputati- propongono ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo rispettivamente i seguenti motivi di impugnazione: 1.1. [OSCURATO:PERSONA], violazione e falsa applicazione della norma penale incriminatrice e di quella processuale che regola i presupposti per l'accertamento della responsabilità, avendo la Corte confermato detto accertamento nei confronti del Somma, per il delitto di ricettazione in concorso della vettura da lui condotta in autostrada, in difetto di accertamento del delitto presupposto (furto denunziato in Belgio della vettura condotta in Italia), in quanto argomentato dai giudici del merito sulla sola base della segnalazione del furto nel sistema SIRENE da parte di autorità di polizia di Paese dell'Unione europea. Il difetto di prova del delitto presupposto ed altresì il deficit dimostrativo che in tale delitto potesse concorrere il ricorrente, non adeguatamente valorizzati dalla Corte territoriale, inducono ad insistere per l'annullamento della sentenza impugnata. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], 1.2.1. con il primo motivo di ricorso denuncia vizio esiziale di motivazione della sentenza impugnata, che ha confermato la responsabilità per il delitto di ricettazione in concorso in assenza di prova di qualsivoglia apporto efficace ad una condotta materiale di ricezione del veicolo provento di furto commessa da altri, questi avrebbe infatti solo accompagnato in Belgio il Somma, con altra vettura colà ceduta, ed avrebbe solo assistito alle trattative per l'acquisto della vettura sulla quale viaggiava come passeggero al momento del controllo di polizia; 1.2.2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 163 e 164 cod. pen.), avendo la Corte territoriale rigettato la esplicita richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena (già inutilmente richiesta al primo giudice) senza motivare il rigetto. 2. I motivi di ricorso sono inammissibili, ad eccezione del secondo motivo speso nell'interesse del Rago, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza (Somma), difetto di specificità (Rago). 2.1. La Corte territoriale ha infatti espressamente preso in considerazione le versioni offerte nel merito con i motivi di gravame, non condividendole però ai fini della integrazione del fatto tipico e della sua corretta qualificazione giuridica ed anzi confutandola con logiche argomentazioni; essendo evidente (primo motivo Somma), anche per l'assenza di qualsivoglia elemento dichiarativo che consentisse di legare l'imputato alla diretta commissione del furto, la sussistenza di un diaframma cronologico ampio tra la sottrazione della res e la ricezione della stessa. Dell'azione diretta del ricorrente nella sottrazione della res rinvenuta in suo possesso •non è, del resto, alcuna evidenza, né storica, né logica (nei termini, Sez. 2, n. 43427. del 7/9/2016: ... l'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere infatti accompagnata dalla rappresentazione di elementi indicativi di quella "non mediata" riconducibilità della detenzione al furto..."), rivestendo il possesso della vettura provento di furto un rilievo assolutamente neutro in funzione di collegamento al delitto presupposto. La dedotta "confusione nel coacervo del delitto presupposto" non trova pertanto fondamento, né storico, né logico. Del pari deve ritenersi per la prova della provenienza da delitto della vettura condotta dall'imputato ricorrente (ricorso Somma), avendo la Corte argomentato logicamente sul punto, valorizzando la denunzia di furto annotata nella banca dati delle forze di polizia accessibile mediante il sistema di comunicazione dati SIRENE, della cui genuinità neppure il ricorrente dubita. Del resto, ai fini della dimostrazione della provenienza da delitto della cosa ricevuta non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il "reato derivato" ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza sulla base di argomenti logici (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609). 2.2. Quanto ai motivi proposti nell'interesse del Rago. 2.2.1. La Corte argomenta (sul primo motivo) la prova del concorso efficiente nel delitto di ricettazione della vettura provento di furto, sulla base delle stesse argomentazioni tratte dalla istruttoria condotta in primo grado, valorizzando sul punto gli stessi elementi dichiarativi portati a difesa, ove gli imputati hanno ammesso di essersi insieme recati in Belgio a bordo di vettura condotta dall'Italia e di avere ivi, in circostanze clandestine, ricevuto la vettura poi condotta in Italia da un soggetto sconosciuto, in tempo di notte e senza scambio di documenti di accompagnamento del veicolo. Talché l'apporto materiale consapevole fornito dal ricorrente alla condotta comune appare assai evidente, avendo anche il Rago agito nella ricezione della vettura nella consapevolezza (date le circostanze clandestine della ricezione) della traccia illecita che segnava la res. 2.2.2. Quanto al secondo motivo, il Collegio intende offrire continuità all'orientamento di questa Corte, adottato anche nella sua massima espressione di collegialità (Sez. u, n. 22533 del 25/10/2018, Rv. 275376) che riconosce mancanza rilevante della motivazione allorquando l'imputato abbia esplicitamente richiesto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e questa fosse astrattamente riconoscibile. In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato può dolersi della sua mancata concessione, solo qualora ne abbia fatto esplicita richiesta nel corso del giudizio di merito. Tale richiesta era stata esplicitamente avanzata alla Corte di merito con i motivi di gravame, ma la Corte non ha sul punto speso alcuna argomentazione atta a sostenere il rigetto della domanda. L'imputato era / ("e nelle condizioni . di "capienza" tali da. poter fruire per la seconda volta (v. certificato del casellario in atti) della sospensione condizionale della pena, rientrando la seconda condanna nei limiti edittali previsti dall'art. 164 cod. pen.. 2.3. Irrevocabile l'accertamento della responsabilità, la sentenza va sul punto annullata, con rinvio per nuovo giudizio in tema di riconoscimento della sospensione condizionale della pena ad altra sezione della Corte di appello di Messina. 3. Segue alla inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec