CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21992/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente –nonché controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLEENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.);- intimati -avverso la sentenza n. 166/2021 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 27130/2021Numero sezionale 982/2026MESSINA, depositata il 16/04/2021 R.G.N. 160/2019; Numero di raccolta generale 21992/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 26/06/202625/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Nel giudizio di opposizione a comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria n.295762016000001555 promosso daMALUPI di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. limitatamente ai titoli iviiscritti per crediti INPS, riportati in sette avvisi di addebito eduna cartella di pagamento, e per crediti INAIL, relativi a trecartelle di pagamento, il Tribunale di Messina ha dichiaratoinammissibili le censure di carattere formale perchétardivamente proposte oltre il ventesimo giorno, ha respintol’eccezione di nullità della notifica a mezzo PEC dellacomunicazione opposta, ha dichiarato la cessata materia delcontendere per un avviso di addebito INPS (n.59520120000873568) per intervenuto annullamento ex lege,ha accertato la regolarità della notifica di tre cartelle dipagamento (29520100053974288, n.29520140004793800,n.29520140025137142), ed ha dichiarato l’illegittimità dellerestanti cartelle e avvisi di addebito oggetto di impugnazione.Nel giudizio di secondo grado introdotto da Riscossione SiciliaSpA, con appello incidentale di INPS, la Corte d’appello diMessina ha ritenuto, sulla scorta di documentazione prodotta inappello dal concessionario di riscossione a comprovadell’elemento costitutivo del diritto fatto valere in primo grado,regolarmente notificata una cartella di pagamento (n.29520150016316071) di cui in primo grado era stata prodottasoltanto una schermata contenente dati ricavati dagli archiviinformatici di riscossione (ritenuta in quella sede inidonea aNumero registro generale 27130/2021dimostrare la regolare notifica dell’atto mancando la ricevuta diN umero sezionale 982/2026Numero di raccolta generale 21992/2026consegna). La Corte ha anche ritenuto fondato l’appellDoat a pubblicazione 26/06/2026incidentale dell’INPS sulla inammissibilità dell’opposizionetardivamente proposta dalla società in primo grado sul vizioformale di omessa notifica delle cartelle o avvisi di addebito,quale vizio attinente alla sequenza procedimentale finalizzataall’esecuzione coattiva della pretesa sanzionatoria, sollevabilenel termine di venti giorni ex art. 617 co.2 c.p.c., nella qualeresta assorbita l’ulteriore doglianza di non rilevata legittimitàdella comunicazione preventiva anche in riferimento agli altri seiavvisi di addebito, che invece andrebbe affermata di contro allaillegittimità dichiarata in sentenza di primo grado.Nell’accogliere l’appello incidentale di INPS la Corte territorialene ha ritenuto la tempestività, quale autonomo appelloincidentale in senso stretto, avendo l’istituto fornito la prova diaver notificato alle controparti, in data 9/1/2021, la memoriacostitutiva che lo conteneva, rispetto alla prima udienza ditrattazione del 19/1/2021, conteggiando un termine a ritroso didieci giorni liberi, cadente nella giornata di sabato 9 giugno e inscadenza al primo giorno feriale successivo, ossia entrol’[OSCURATO:DATA_NASCITA].In conclusione, la Corte d’appello ha dichiarato l’illegittimitàdella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria conriferimento al solo avviso di addebito annullato d’ufficio (n.59520120000873568/000), con corrispondente riduzione diipoteca.2. Ricorre per cassazione la società, affidandosi a tre motivi,illustrati da successiva memoria; INPS, INAIL e RiscossioneSicilia sono rimasti intimati, non avendo esercitato difese.Numero registro generale 27130/20213. La causa è stata trattata e decisa all’udienza del 25 febbraioN umero sezionale 982/2026Numero di raccolta generale 21992/20262026. Data pubblicazione 26/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. La società ricorrente, premesso di aver tempestivamentenotificato il presente ricorso alle controparti in data 18/10/2021(cadente di lunedì) e di impugnare la sentenza pubblicata il16/4/2021 sul solo capo inerente all’accoglimento dell’appelloincidentale di Inps, non avendo interesse ad impugnare il caporelativo alla cartella INAIL di cui era stata ritenuta valida lanotifica perché su di essa aveva proceduto con definizioneagevolata, ha impugnato la sentenza di appello per i seguentimotivi:- con il primo motivo la società ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., l’error in procedendo in cui è incorsala Corte d’appello di Messina nel non aver dichiaratoinammissibile l’appello incidentale tardivo di INPS con il qualel’ente ha travalicato i limiti soggettivi previsti ex artt. 436 co.3,343 co.2, 334 e 327 c.p.c. con conseguente passaggio ingiudicato ex art. 2909 c.c. della sentenza di primo grado nellaparte in cui aveva dichiarato la illegittimità della comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria relativamente a 6 avvisi diaddebito per l’importo complessivo di Euro 184.077,21. Nellenote di trattazione scritta depositate per l’udienza della Corted’appello dell’8/4/21 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva eccepitol’inammissibilità dell’appello incidentale di INPS pertravalicamento dei limiti soggettivi dell’appello incidentaletardivo, come ribadito da pronunce della Corte di cassazione(all’uopo, richiama Cass. ord. n. 7353/2021), non essendo sortol’interesse di INPS alla proposizione dell’appello incidentale pereffetto dell’impugnazione principale, in adesione a questo;Numero registro generale 27130/2021invero, nella memoria difensiva contenente l’appello incidentaleN umero sezionale 982/2026Numero di raccolta generale 21992/2026l’INPS aveva affermato di costituirsi “aderendo alle difesDeat a pubblicazione 26/06/2026spiegate da Riscossione con riguardo alla riforma della sentenzaintesa a dichiarare la legittimità della notifica della cartelle29520150016316071 e proponendo, altresì, appello incidentalenei confronti del medesimo capo della sentenza di primo grado”,nel quale era stata dichiarata la illegittimità della comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria anche in relazione ai 6 avvisidi addebito; quindi si trattava di un interesse autonomo e l’INPSpoteva impugnare la sentenza del tribunale pubblicata il19/3/2019, entro il 19/9/2019, ex art. 327 c.p.c., quindi sulcapo ad esso relativo si era maturato il passaggio in giudicato.Non si trattava di un interesse sorto a seguito di impugnazioneprincipale; all’uopo, nelle memorie illustrative depositate inprossimità dell’udienza camerale la ricorrente ha richiamato larecente pronuncia di questa Corte, ord. n.17727/2025).- con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.4c.p.c., l’error in procedendo frutto di errata applicazione degliartt. 436 comma 3, seconda parte, e 155 commi 4 e 5 c.p.c. permancato rilievo di tardività dell’appello incidentale depositato enotificato sabato 9/1/2021 giorno successivo al termine ultimodi venerdì 8/1/2021, primo termine a ritroso non festivo,rispetto alla data di udienza del 19/1/2021 con conseguentepassaggio in giudicato ex art. 2909 c.c. della sentenza delTribunale di Messina dichiarativa della illegittimità dellacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa ai 6avvisi di addebito. Rileva la parte ricorrente che se la scadenzadei dieci giorni prima dell’udienza fosse prorogata al lunedìsuccessivo si comprimerebbe il diritto di difesa di controparte,ed al riguardo richiama pronunce di legittimità rese con ord. n.21335/2017, e n. 26900/2020 (su un’ipotesi di scadenza delNumero registro generale 27130/2021termine nel giorno del sabato, prorogato non al lunedìN umero sezionale 982/2026Numero di raccolta generale 21992/2026successivo, ma a ritroso nel giorno precedente del venerdì). Data pubblicazione 26/06/2026-con il terzo motivo, deduce in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4c.p.c., l’error in procedendo frutto di errata applicazione degliartt. 615 c.p.c. e 617 co.2 c.p.c., nell’avere la Corte d’appello diMessina, in accoglimento dell’appello incidentale di INPS,ritenuto inammissibile per tardività la doglianza del ricorsooriginario della società con la quale era stata contestata lanullità derivata della comunicazione preventiva di ipoteca peromessa notificazione dei prodromici avvisi di addebito, in quantoproposta oltre il termine di venti giorni dopo l’invio dell’attocautelare.2. Il ricorso va accolto per quanto di ragione.3. Preliminarmente, il presente ricorso per cassazione non ètardivo poiché il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., ovein scadenza, come nel caso in esame, nella giornata del sabato(16 aprile 2021), è prorogato di diritto ai sensi dell’art. 155 co.4 c.p.c., al primo giorno seguente non festivo (lunedì 18 aprile2021).4. La tematica del computo dei termini processuali in scadenzanei giorni festivi e del sabato va affrontata anche con riferimentoal secondo motivo di ricorso, inerente alla eccepita tardivitàdell’appello incidentale di INPS, notificato il 9/1/2021, rispettoalla prima udienza di trattazione in appello, fissata per la datadel 19/1/2021. La censura riportata nel secondo motivo diricorso ha infatti priorità logica rispetto al primo motivo, poichéincidentale, se notificato alla controparte (appellante principale)in un termine inferiore a dieci giorni prima dell’udienza. TrattasiNumero registro generale 27130/2021di un termine acceleratorio, di natura perentoria poiché assistitoN umero sezionale 982/2026Numero di raccolta generale 21992/2026dalla sanzione della decadenza in caso di sua inosservanza. Data pubblicazione 26/06/20264.1 - Questa Corte ha affrontato il tema della applicazione delladisciplina dei termini in scadenza nei giorni festivi anche aitermini che si computano a ritroso, affermando che, in tema dicomputo dei termini, le modalità con cui è eseguito il depositodi un atto -di persona mediante accesso in cancelleria oppure amezzo di deposito telematico- non incidono sulla regola,unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il depositostesso deve essere compiuto; pertanto, anche agli attidepositati con modalità telematiche si applica la regola secondola quale anche lo spostamento nel tempo della scadenzadei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo,dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nelgiorno non festivo cronologicamente precedente rispetto aquello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da nonabbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi devericevere l'atto (cfr. Cass. sent. n. 8496/2023). Tanto è a dirsianche con riguardo al compimento di atti telematici (come lenotifiche) per i quali la certezza della data di ricezione è diimmediato riscontro per il mittente, sotto il profilo dellanecessità di non sfavorire colui che deve compiere l’atto, asalvaguardia del giorno successivo a quello del sabato cheimplicherebbe la necessità di svolgere attività lavorativa nelsuccessivo giorno festivo o nel giorno feriale ancora successivoin tal modo riducendo il termine effettivo che l’ordinamentometta a disposizione per garantire il compimento di un atto. Conord. n. 23634/2025 è stato osservato che “la scadenza deltermine a ritroso (anche se non libero) in un giorno festivo o disabato è soggetta alla disciplina dettata dall'art. 155 c.p.c., ilquale concerne sia il caso in cui il termine deve calcolarsi perun'attività che deve essere compiuta entro una certa dataN uom euron re gistro generale 27130/2021Numero sezionale 982/2026certo evento sia quello che deve essere osservato per un'Nautmteirvo idti àra ccolta generale 21992/2026che l'ordinamento prescrive doversi compiere prima di una datDaat a pubblicazione 26/06/2026futura, assunta come dies a quo, come accade, in particolare,nel caso del termine con scadenza al sabato, rispetto al quale illegislatore - prorogando il termine - ha voluto favorire chi devecompiere l'atto e ciò perché il sabato non deve considerarsi, dalpunto di vista di chi deve osservare il termine, giornatalavorativa”; con la precisazione che “in tema di processo civiletelematico, il principio secondo cui il termine con scadenza alsabato è prorogato al giorno antecedente trova la suagiustificazione nella garanzia della fruizione, per la controparte,dello stesso trattamento di chi deve compiere l'atto, nondeponendo in senso contrario la circostanza che, nel regime delprocesso civile telematico, ove il deposito avvenga all'ultimomomento, la proroga si rivelerebbe irrilevante, in ragione delfatto che controparte medesima non è tenuta a "lavorare" disabato per accertare il deposito ai sensi dell'art. 155, ult. co.,c.p.c., e che non si tratta di un termine libero, con conseguenteirrilevanza del perfezionamento dell'atto da compiersi entro ildies ad quem (compreso) sotto il profilo del lasso temporalefunzionale alla conoscibilità dell'atto”.4.2 - In un caso analogo a quello in esame, di scadenza nelgiorno del sabato del termine per la costituzione dell’appellatoal fine di proporre appello incidentale, si richiama ord. n.26900/2020: “trova applicazione il principio secondo cui ilcomma 4 dell'art. 155 c.p.c, diretto a prorogare al primo giornonon festivo il termine che scada in un giorno festivo ed ilsuccessivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art.2, comma 1, lett. f), della L. n. 263 del 2005 e diretto aprorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nellagiornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini Ncuhmeer os rie gistro generale 27130/2021Numero sezionale 982/2026computano "a ritroso" ovvero contraddistinti dall'assegnNuamzeiroo ndi era ccolta generale 21992/2026di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve esserDeat a pubblicazione 26/06/2026compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro,deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo ditermine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem"dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedenterispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, siprodurrebbe l'effetto contrario di un'abbreviazionedell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dallaprevisione del termine medesimo (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanzan. 21335 del 14/09/2017 - Rv. 645702 - 01)”.4.3 - Ciò posto, il decimo giorno antecedente alla prima udienzadel 19 gennaio 2021, corrispondente al 9/1/2021, cadente disabato, non può essere considerato giorno utile di scadenza, mava prorogato, a ritroso, al venerdì 8 gennaio 2021. Lacostituzione dell’appellato con memoria difensiva contenenteappello incidentale notificato il 9/1/2021 era dunque tardiva, e,contrariamente a quanto argomentato dalla Corte territorialeche in sentenza aveva affermato di “dissentire da quantoevidenziato in note scritte della società circa la violazione deitermini di cui all’art. 436 c.p.c.”, andava dichiarata la decadenzadi cui al terzo comma dell’art. 436 c.p.c.; la Corte, nel ritenereche il dies a quo avrebbe dovuto intendersi prorogato in avanti,fino al lunedì 11 gennaio 2011 reputando infondata l’eccezionedi tardività dell’appello incidentale di INPS; non ha osservato isuddetti principi, e la sentenza sul punto va cassata.5. La verifica della maturata decadenza dal proporre appelloincidentale a notificarsi alla controparte fino a dieci giorni primadell’udienza fissata per la discussione, a cui si collega la tardivitàNumero registro generale 27130/2021della stessa costituzione in giudizio dell’appellato istituto, rendeN umero sezionale 982/2026Numero di raccolta generale 21992/2026non più rilevante affrontare il tema sottoposto con la primDaat a pubblicazione 26/06/2026censura, inerente sia al carattere adesivo dell’appelloincidentale al principale, sia alla sussistenza di un interesseautonomo o meno di INPS ad impugnare la pronuncia che,indipendentemente dall’oggetto dell’appello principale propostodal concessionario di riscossione per la valutazione di legittimitàdella notifica di una cartella di pagamento, regola un assetto diinteressi appartenente ad INPS sotto il profilo non soloeconomico delle pretese riportate negli avvisi di addebitoannullati in primo grado, ma anche della modalità e tempi dellaloro notifica, non affidata al concessionario di riscossione.6. Egualmente resta assorbito l’altro aspetto del primo motivodi ricorso, afferente al passaggio in giudicato della pronuncia inprimo grado di illegittimità della comunicazione preventiva dellaiscrizione ipotecaria con riferimento ai sei avvisi di addebito: lacaducazione dell’appello incidentale di INPS inerenteall’eccezione di tardività dell’opposizione della società ricorrenteavente ad oggetto l’omessa notifica degli avvisi di addebitoquale vizio formale suscettibile di impugnazione nel terminebreve di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c., comporta laformazione di un giudicato interno sulla esplicita pronuncia diprimo grado relativa alla dichiarata illegittimità dellacomunicazione preventiva in relazione ai predetti sei avvisi diaddebito (nel ricorso per cassazione è riportato il brano dellasentenza di primo grado in cui si afferma che “quanto allerestanti cartelle e avvisi di addebito, né il concessionario néINPS hanno fornito prova della loro rituale notifica”). Restasuperata sia la questione della natura meramente formale delvizio di omessa notifica ove ad esso non si accompagni laquestione della idoneità dell’atto notificato ad interrompere laNumero registro generale 27130/2021prescrizione (argomentata in sentenza di appello), sia laN umero sezionale 982/2026Numero di raccolta generale 21992/2026questione di legittimità della notifica degli avvisi di addebitDoat a pubblicazione 26/06/2026(che la Corte d’appello aveva ritenuto a sua volta assorbitanell’accoglimento del motivo di appello incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA]), non essendosi l’istituto costituito nel presente giudizio enon essendovi stata in grado di appello idonea resistenza alladichiarata illegittimità degli avvisi di addebito stante lascrutinata decadenza ex 436 c.p.c.7. Resta assorbito anche il terzo motivo. In caso di qualificazionecome opposizione ad atti esecutivi la sentenza di primo gradosarebbe stata inappellabile con inammissibilità di appelloprincipale e incidentale sulla questione dei vizi formali; laddovesi intendesse qualificabile l’opposizione alla comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria come azione di accertamentonegativo del credito resterebbero confermate, per decadenzadell’appello incidentale di INPS (di cui al secondo motivo delricorso in esame), la dichiarata illegittimità della comunicazionepreventiva di ipoteca nella parte relativa agli avvisi di addebitodi INPS e, per preclusione derivante dalla tardività dellamemoria difensiva in appello, la mancanza di prova della notificadegli avvisi di addebito.8. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso,assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata senza rinvioin relazione alle statuizioni conseguenti all’appello incidentale diINPS, che non poteva essere proposto perché ritenuto tardivoex art. 436 co. 3 c.p.c., oggetto del presente ricorso percassazione. Ed in presenza di inammissibilità dell’appelloincidentale, la cassazione senza rinvio, attuando la faserescindente e non quella rescissoria, determina in parte qua ilpassaggio in giudicato della decisione di primo grado (cfr. NCumaesros r.e gistro generale 27130/2021Numero sezionale 982/2026sent. n.35325/2024, e ord. n. 12693/2025). Numero di raccolta generale 21992/2026Data pubblicazione 26/06/20268. Seguono le statuizioni sulle spese processuali con riferimentoanche al grado di appello, liquidate come da dispositivo inragione del valore di lite. Seguno anche le statuizioni sulcontributo unificato. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassasenza rinvio l’impugnata sentenza in riferimento al motivoaccolto, limitatamente alle statuizioni conseguenti all’appelloincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].Condanna INPS al pagamento delle spese in favore di partericorrente liquidate in € 7.750,00 per il grado di appello, ed in €5.000,00 per la presente fase di giudizio.Dichiara la insussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Roma, 25 febbraio 2026.La PresidenteLucia Esposito