CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37338/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \\A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta documentale e per distrazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01) la quale, al contrario, si colloca in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità ai sensi della quale in tema di bancarotta fraudolenta, per distrazione e documentale, il giudizio relativo alla speciale tenuità del danno deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti e al pregiudizio causato ai creditori, con riferimento alla possibilità di esercitare le azioni poste a tutela dei loro interessi (Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Tirone, Rv. 277541 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura il vizio motivazionale in ordine alla asserita violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza conseguente dalla applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219 della legge fallimentare in assenza di previa contestazione, è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di reati fallimentari, nel caso in cui all'imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), della legge fallimentare non integra alcuna violazione dell'art. 522 Lk y cod. proc. pen., perché il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa (Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Martini, Rv. 279840 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende