CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03876/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3723/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, p.le Clodio n. 32/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale autenticata anche digitalmente e notificata con modalità telematica unitamente al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 18181/2021 , pronunciata il 28aprile 21 e depositata il 24 giugno 20 21 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 ottobre2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; REVOCAZIONE - [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF 2009. R.G. N.3723/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 10288/05/2014, depositata il 26 novembre 2014, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato, ai fini IRPEF, per l’anno d’imposta 2009, redditi non dichiarati, oltre a sanzioni ed accessori, sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza che aveva ascritto alla contribuente (ed al coniuge [OSCURATO:PERSONA], quale cointestatario del medesimo conto corrente) disponibilità finanziarie (per un controvalore di € 2.716.322,66)presso la filiale di Ginevra della banca HSBC – risultanti da una scheda di sintesi denominata “fiche” recante il profilo della cliente ed i suoi dati personali, tratta dalla c.d. “lista Falciani” –per le quali ella aveva omesso di compilare il quadro RE della dichiarazione dei redditi. Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, cui haresistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. Con ordinanza n. 18181, depositata il 24 giugno 2021, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Avverso la suddetta ordinanza di questa Corte la contribuente propone ricorso per revocazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. All’udienza pubblica del 14 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti ed il P.M. hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. R.G. N.3723/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - Considerato che: Preliminarmente va rilevato che il presente giudizio è connesso ad altro giudizio, di identico tenuto e contenuto, presentato da [OSCURATO:PERSONA], coniuge della ricorrente, iscritto al n. 4954/2022 R.G., e per il quale questa Corte, sez. VI, con ordinanza interlocutoria n. 27410 del 20 settembre 2022, preso atto dell’opportunità della riunione con il presente ricorso, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, proprio per la suddetta riunione. Alla luce della depositata istanza di riunione, appare quindi opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta e dell’eventuale riunione con il ricorso iscritto al n. 4954/2022 R.G. Appare opportuno, peraltro, acquisire ifascicoli della fase di merito (primo e secondo grado). P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ai fini della trattazione congiunta e dell’eventuale riunione del presente ricorso con il ricorso n. 4954/2022 R.G. Dispone l’acquisizione dei