CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 28356/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presidente pro tempore , rappresenta ta e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “PROMOVIDEO” s.r.l., in persona delladottoressa GaiaWerthhammer. INTIMATO avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], udita la relazione nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso e rigettarsiil terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 101 l.fall . in data 20.2.2019 l’Agenzia delle Entrate - Riscossione domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “Promovideo” s.r.l., dichiarato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 16 dicembre2016. Esponeva che “IntesaSanPaolo” s.p.a. aveva in data 8 . 6 .20 11 accordato alla “Promovideo” s.r.l. un finanziamentoassistito da garanzia prestata ai sensi della legge n. 662/1996(cfr. decreto impugnato, pag. 3). Esponeva che la “Promovideo” si era resa inadempiente e sia “il provvedimento di liquidazione della perdita” sia il pagamento, in favore di “Intesa SanPaolo” e da parte del l a “Banca del Mezzogiorno – [OSCURATO:PERSONA]”, gestore del Fondo di garanzia, erano “intervenuti successivamente alla pronuncia dichiarativa di fallimento”(così decreto impugnato, pag. 4 ) . Esponeva quindi che “B.d.M. – M.C.C. ” aveva, posterior mente alla dichiarazione di fallimento, provveduto alla formazionedel ruolo ed al suo inoltro all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (cfr. decreto impugnato, pag. 4). Chiedeva - per altro - l’ammissione al passivo in via privilegiata ai sensi dell’art. 24, 33° co., della legge n. 449/1997, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998ed ai sensi dell’art. 8 bis della legge n. 33/2015 per l’importo di euro 913.866,58nonché per l’importo di euro 26.625,99 a titolo di aggio . 2. Il giudice delegato ammetteva l’istante al passivo in chirografo per l a somma di euro 887.249,11 e per la sommadi euro 283,50. Puntualizzava che non competeva il privilegio sul maggior importo, “trattandosi di finanziamento erogato ante 24.3.2015 ex art. 8 bis D.L. 3/2015 conv. in L. 33/2015, norma di natura interpretativa che si applica soltanto per i finanziamenti successivi alla sua entrata in vigore”; che era da disconoscere il credito per l’aggio, siccome relativo a “cartella notificata dopo la sentenza di fallimento”(cfr. decreto impugnato, pag. 2). 3. L ’Agenzia delle Entrate - Riscossione proponeva opposizione allo stato passivo. Il curatore del fallimento della “Promovideo” s.r.l.non si costituiva. 4. Con decreto del 5.3.2020 il Tribunale di B ust o Arsizio rigettava l’opposizione. Evidenziava il tribunale che nonera condivisibile l’assunto dell’ADER secondo cui il dispos to de l 3° co. dell’art. 8 bis del d.l. n. 3/2015 , inserit o in sede di conversione dalla legge n. 33/2015, aveva “funzione di mera interpretazione autentica dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. 123/1998 già contenente (…) la qualificazione privilegiata del credito restitutorio conseguente all’eventuale inadempimento dell’impresa finanziata” (così decreto impugnato, pag. 4). Evidenziava invero che il sopravvenut o disposto del 3° co. dell’art. 8 bis cit. non erariconducibile al dispos to del 5° co. dell’art. 9 cit., siccome tal ultima previsione contempla una fattispecie totalmente diversa (c fr. decreto impugnato,pag. 5). Evidenziava segnatamente che l’art. 9 cit. ricollega “il diritto alla restituzione agli espressi casi di revocadegli interventi” ed elenca, al 1° co. ed al 3° co., “le relative ipotesi (…) riconducibili a patologiedell’atto o del rapporto, e non già a sviluppi del rapporto medesimo (…) quale il possibile inadempimento” (così decreto impugnato, pag. 5). Evidenziava del resto che “l’ipotesi fisiologica dell’inadempimento del debitore finanziato era già oggetto di autonoma regolamentazione normativa” (così decreto impugnato, pag. 5) alla stregua , dapprima, della legge n. 266/1997 e del decreto attuativo del Ministero dell’Industria,del Commercio e dell’Artigianato n. 248/1999, alla stregua , poi, della legge n. 311/2004 e del decreto ministeriale attuativo del 20.6.2005. Evidenziava quindi che la fattispecie controversa, espressamente qualificata dall’Agenzia delle Entrate come esercizio del diritto di surroga, doveva reputarsi regolata dalla legge n. 311/2004 e dal decreto ministeriale attuativo del 20.6.2005, viepiù che il 3° co. dell’art. 8 biscit. configura un diritto di regresso e non di surroga(cfr. decreto impugnato, pag. 7 ) . Evidenziava per altro verso, il tribunale, che era da disattendere pur la richiesta di insinuazione al passivo “degli aggi, delle spese di notifica e delle spese tabellari” (cfr.decreto impugnato, pag. 7). Evidenziava in particolare che nel mutato assetto, connotato dalla devoluzione dell’attività di riscossione ad un ente strumentale del creditore pubblico,l’aggio, attesa l a sua precipua funzione di remunerazione dell’attività degli agenti della riscossione,è dovuto a condizione quanto meno che la cartella esattoriale sia stata notificata in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento(cfr. decreto impugnato, pag. 8). Evidenziava quindi che l’opponente non aveva dato prova di aver atteso alla notifica della cartella anteriormente al dì del fallimento, sicché il credito all’aggio e al rimborso delle spese correlate all’attività di riscossione non aveva natura concorsuale(cfr. decreto impugnato, pag. 8). Evidenziava in ogni caso che sarebbe stata da escludere la natura privilegiata del credito all’aggio, siccome mero corrispettivo per un servizio reso (cfr. decreto impugnato, pagg. 8 -9). 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso l’ADER – l’A genzia delle Entrate - Riscossione; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il curatore del fallimento della “Promovideo” s.r.l. non ha svolto difese. 6.Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, co. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 d.lgs. n. 123/1998, dell’art. 1203 cod. civ. e dell’art. 24, 33° co., legge n. 449/1997. Premette che la “Banca del Mezzogiorno / [OSCURATO:PERSONA]” – ente impositore che ha richiesto l’iscrizione a ruolo – svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell’art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996 e ha rilasciato la garanzia ex lege n. 662/1996 in favore della beneficiaria “Promovideo”(cfr. ricorso, pag. 10). Premette che a seguito dell’escussione della garanzia da parte di “Intesa SanPaolo” s.p.a. la “B .d.M. – M . C . C . ” ha acquisito il diritto di rivalersi nei confronti della mutuataria-beneficiaria inadempiente e poi fallita ai sensi dell’art.1203 cod. civ. e dell’art. 2, 4° co., del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA](cfr. ricorso, pag. 10). Indi deduce che ha errato il tribunale a non ricondurre la prestazione della garanzia de qua alla previsione del 5° co. dell’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998 e dunque a negare il privilegio invocato a tale titolo(cfr. ricorso, pag. 13). Deduce segnatamente che le disposizioni del d.lgs. n. 123/1998 sono da interpretare in termini non restrittivi, siccome evidentemente omnicomprensive ovvero comprensivedi “tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive senza esclusione alcuna”(così ricorso, pag. 1 4 ) . Deduce al contempo che la disciplina di cui al d.lgs. n. 123/1998 si applica in tutti i casi in cui vi sia un inadempimento contrattuale(cfr. ricorso, pag. 15). Deduce infine che i formulati rilievi non possono reputarsi smentiti dalla circostanza per cui l’art. 8 bis, 3° co., del d.l. n. 3/2015, inserito in sede di conversione dalla legge n. 33/2015, è stato emanatosiccome era in precedenza “incerto se si potesse applicare o meno il privilegio, già stabilito dal decreto n. 123/98, anche ai crediti nascenti dai finanziamenti erogati in base alla legge n. 662/96” (così ricorso, pag. 15). 8. Con il secondo motivo - formulato in via subordinata , per l’ipotesi di reiezione del primo motivo -la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, co. proc. civ. la violazione e falsa applicazione della legge n. 311/2004, dell’art. 8 bisd.l. n. 3/2015 convertito nella legge n. 33/2015 e dell’art. 9, 5° co., d.lgs. n. 123/1998. Deduceche l’art. 8 bis , 3° co., del d.l. n. 3/2015 deve reputarsi senz’altro applicabile alla fattispecie de qua, in quanto disposizione “ricognitiva ed esplicativa del dato normativo già in vigore” (così ricorso, pag. 19). Deducecomunque che , pur a reputar il 3° co. dell’art. 8 bis cit. di carattere innovativo, “l’introduzione di un nuovo privilegio da parte del legislatore deve sempre ricevere immediata applicazione” (così ricorso, pag. 19). 9. I l primo motivo ed il sec ondo motivo di ricorso sono evidentemente connessi; il che ne giustifica –ancorché il secondo mezzo sia stato formulato in via subordinata – la disamina contestuale; ambedue i mezzi di impugnazione comunque sono fondati e meritevoli di accoglimento. 10. Con precipuo riferimento al primo motivo è sufficiente il rinvio all’elaborazione di questa Corte. Ovvero all’insegnamento secondo cui il privilegio previsto dall ’ art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti”erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia (stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate)e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un’erogazione diretta da parte dell’Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell’istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento (cfr. Cass. (ord.) 10.4.2024, n. 9657; Cass. (ord.) 22.10.2024, n. 27360; Cass.(ord.) 9.3.2020, n. 6508, secondo cui, in tema di ripartizione dell’attivo fallimentare, il privilegio previsto dall’art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito finanziatore a seguito dell’inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l’insegnamento di Sez. U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento). Ovvero all’insegnamento secondo cui, in tema di ordine di ripartizione dell’attivo fallimentare, l’art. 9, 5° co., del d.lgs. 31 marzo1998, n. 123, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell’erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione(cfr. Cass. (ord.) 20.4.2018, n. 9926). 11. C on precipuo riferimento al secondo motivo è sufficiente parimenti il rinvio all’elaborazione di questa Corte. Ovvero alle motivazioni dell’ordinanza n. 22962 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. (…) Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, hanno natura privilegiata ex art. 8-bis l. n. 33/2015 i crediti restitutori del gestore del Fondo di garanzia, in ragione della loro causa riferita alle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo digaranzia, purché la liquidazione avvenga successivamente all’entrata in vigore di detta legge e anche se il credito garantito trovi titolo in un contratto concluso in precedenza (Cass., n. 33369/2023). 15. Si è, difatti, osservato che l’art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015, come modificato dalla l. n. 33/2015, ha riconosciuto un privilegio generale mobiliare -postergato ai soli crediti per spese di giustizia e ai crediti di cui all’art. 2751- bis cod. civ. – al credito restitutorio del garante pubblico nei confronti dell’originario beneficiario del finanziamento, derivante dall’escussione della garanzia («diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia»: art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015, conv. dalla l. n. 33/2015, in vigore dal 26 marzo 2015). 16. Avendo le norme sul privilegio natura sostanziale e non processuale in quanto attinenti alla qualità dei crediti (Cass., Sez. U., n. 5685/2015), per cui sono insuscettibili di applicazione quale ius superveniens, il privilegio spetta «solo se il credito sia sorto nello stesso giorno o in un giorno successivo rispetto al momento in cui la legge entra in vigore» (Cass., n. 33369/2023, cit.). Privilegio che attiene al credito restitutorio del gestore del Fondo di garanzia nei confronti dell’originario debitore beneficiario, che sorge -come disposto dall’art. 8-bis, comma 3, l. ult. cit. -dalla liquidazione «a titolo di perdite dal Fondo di garanzia» e, quindi, dal pagamento dal garante al creditore garantito «in adempimento della garanzia prestata per legge» (Cass., n. 33369/2023). 17. Deve, pertanto, ritenersi superato, ai fini del riconoscimento del privilegio, il precedente orientamento espresso da Cass., n. 14915/2019 (seguita da Cass., n. 19461/2022), secondo cui l’art. 8-bis è norma confermativa del regime vigente, che già individuava il privilegio nella disposizione dell’art. 9, comma 5, d. lgs. 123/1998, dovendosi riconoscere il privilegio in questione solo in virtù della norma sopravvenuta di cui all’art. 8-bis cit., nel caso in cui il pagamento da parte del garante pubblico al creditore garantito, a titolo di liquidazione delle somme integranti perdite del Fondo di garanzia, intervenga in data successiva al 25 marzo 2015. 18. Né appare in contrasto con tale statuizione la circostanza che il precedente principio continui a essere affermato da altra giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 9678/2025; Cass., n. 5786/2025; Cass., n. 32148/2024; Cass., n. 9657/2024; Cass., n. 30181/2024), che ne fa applicazione in relazione al diverso tema della legittimità della riscossione del credito mediante ruoli, a termini dell’art. 17 d. lgs. n. 46/1999, disposizione anch’essa contenuta nel medesimo art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015 12.Ebbene, nel caso di specie il provvedimento di liquidazione della perdita e il pagamentoda parte del garante pubblico, “Banca del Mezzogiorno – [OSCURATO:PERSONA]”, al creditore garantito, “[OSCURATO:PERSONA] n Paolo” , “sono intervenuti successivamente alla pronuncia dichiarativa di fallimento” (così decreto impugnato, pag. 4), cioè successivamente al 16 dicembre 2016 (dì della sentenza di fallimento: cfr. decreto impugnato, pag. 3), quindi in epoca posterioreal 25 marzo 2015 . 13.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. n. 112/1999 e dell’art. 17 d.m. Finanze [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Deduce che ha errato il tribunale a non ammettere al passivo in via privilegiata il credito per le spese tabellari. Deduce segnatamente che il credito all’aggioè opponibile al fallimento. 14.Il terzo motivo di ricorso è inammissibile . 15. Più esattamente il terzo mezzo è del tutto generico ed in ragione, appunto, delsuo difetto di specificità non si confronta, non censura la “ ratio in parte qua decidendi”. 16.Si è premesso che il tribunale ha affermato che l’opponente non aveva dato prova di aver atteso alla notifica della cartella anteriormente al dì del fallimento, sicché il credito all’aggio e al rimborso delle spese correlate all’attività di riscossione non aveva natura di credito concorsuale. Tanto, ovviamente , il tribunale ha esplicitato in linea con l’insegnamento secondo cui, in tema di formazione dello stato passivo, il credito concernente l’aggio per la riscossione e la eventuale esecuzione esattoriale riveste carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa sono estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale (cfr. Cass. (ord.) 18.6.2020, n. 11883). 17. In tal guisa la ricorrente adduce invano – invano, appunto, attesa la genericità della sua prospettazione - che l ’ art 17 del d.lgs. n. 112/1999 , da applicare estensivamente, riconosce al concessionario della riscossione i diritti esecutivi tabellari e che la procedura fallimentare è da consideraresenza dubbio una esecuzione di carattere generale(cfr. ricorso, pagg. 22 – 23) . Propriamente la ricorrente nulla ha puntualizzato in ordine all’esatto momento temporalein cui ha avuto inizio l’attività di riscossione. 18. I n accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] va cassato con rinvio a llo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di dirittoa cui ci si dovrà uniformare in sede di rinvio, può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dagli insegnamenti di questa Corte in precedenza menzionati. 19.Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione ai medesimimotivi il de creto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e rinvia allo stesso tribunale in diversa compos izione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il terzomotivo di ricorso. Così deciso in R