CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15690/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 1260/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Carrello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrenti – contro Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marchen. 468/03/2020, depositata il 30.07.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La CTP di Pesaro accoglieva il ricorso proposto da lla Officina del Carrello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci, avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 20 06 , con il quale erano stati disconosciuti costi relativi a fatture riguardanti operazioni ritenute oggettivamente inesistenti; - con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale delle Marcheaccoglieva l ’appello proposto da ll’Agenzia delle entrate, rilevando, in sintesi,che, i contribuenti non avevano addotto elementi probatori sufficienti per contrastare il quadro presuntivo fornito dall’Amministrazione in merito all’inesistenza oggettiva delle operazioni contestate; - i contribuenti impugnava no la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] -Con il primo motivo d i ricorso i contribuenti deduc ono la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere certi, univoci e concordanti gli elementi forniti dall’Amministrazione finanziaria per comprovare l’oggettiva inesistenza delle operazioni contestate; - con il secondo motivo denunciano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che i contribuenti avevano prodotto la visura camerale della società emittente e gli assegni bancari corrisposti in pagamento, regolarmente addebitati sul conto corrente della società contribuente e contabilizzati; - va preliminarmente rilevato che prima dell’adunanza camerale i contribuenti hanno depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252 della l. n. 197 del 2022 (rottamazione-quater) ed avendo provveduto all’integrale pagamento in un’unica soluzione dell’importo indicato nel prospetto di pagamento rateale, inviato dall’agente della riscossione; - la rinuncia , da intendersi formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. (non applicandosi l’art. 306 cod. proc. civ. al giudizio di cassazione), soddisfa i requisiti di cui all’art. 390, comm i 1 e 2, cod. proc. civ., essendo stata sottoscritta dalle parti e dal loro difensore; - la stessa risulta ritualmente comunicata all’Agenzia delle entrate a mezzo PEC in data 13.05.2024; - il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia ed all’esito del giudizio; - la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite. Così decis