CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 17038/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre:ECOBUILDING SRLavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRENTO, Sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 12 novembre 2025 il Tribunale di Trento,Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, in accoglimento dellarichiesta di riesame proposta dal terzo interessato società “[OSCURATO:SOCIETA].”avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 16 ottobre 2025 dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, annullava il decretolimitatamente al sequestro dell’escavatore Euromach 18ZT e ne disponeva larestituzione alla “[OSCURATO:SOCIETA].”, terzo proprietario del bene.Il Tribunale evidenziava che il sequestro preventivo, avente ad oggetto,oltre all’escavatore, anche altri macchinari agricoli, era stato dispostonell’ambito di un’indagine per il reato di appropriazione indebita ascritto aricevuto in locazione dalla società “4Machines s.r.l.” il bene, insieme agli altrioggetto del sequestro – alla “[OSCURATO:SOCIETA].” giusta scrittura privata risalenteal mese di luglio 2024; riteneva che la misura cautelare reale dovesse essereesclusa nel caso di appartenenza del bene in vinculis a persona estranea alreato e che nel caso di specie la società acquirente aveva adeguatamentedimostrato la propria qualità di proprietaria dell’escavatore producendo copiadella scrittura privata che risaliva a diversi mesi prima dell’emissione delprovvedimento di sequestro; rassegnava che l’acquisto era avvenuto dasoggetto che appariva quale proprietario del mezzo il quale, essendo unamacchina escavatrice, non era soggetto a registrazione presso il P.R.A. o adaltre forme di pubblicità; riteneva che l’effettività del diritto di proprietà sulbene vantato dalla società ricorrente fosse evidente in ragione del fatto che lostesso, in occasione dell’esecuzione del sequestro, stava effettuando degli scaviall’interno di un cantiere nel quale era operativa la “[OSCURATO:SOCIETA].”; ritenevaaltresì l’assenza di qualsivoglia elemento che potesse far ritenere uncollegamento fra gli indagati e la detta società, la quale pertanto dovevaritenersi estranea al reato.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione, per il tramitedel proprio difensore, la società “4Machines s.r.l.”, soggetto che aveva concessoin locazione agli indagati i macchinari agricoli sottoposti a sequestro,chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 321 e 322 cod.proc. pen. nonché difetto di motivazione in relazione alla ritenuta qualità diterzo estraneo al reato della società “[OSCURATO:SOCIETA]., che aveva acquistatol’escavatore dall’indagato [OSCURATO:PERSONA].Assumeva che il Tribunale aveva valutato la buona fede del terzo acquirentesocietà “[OSCURATO:SOCIETA].”, che aveva acquistato la macchina agricola da unsoggetto che non ne era il proprietario, sulla base della mera allegazione dellascrittura privata di acquisto, senza considerare che il bene era stato acquistatoper un prezzo inferiore a quello di mercato, che il prezzo era stato pagato incontanti e senza l’emissione di una corrispondente fattura e che la scritturaprivata di compravendita era stata redatta due giorni dopo la consegna del beneall’acquirente.2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione a falsa applicazione dell’art.321 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione inrelazione alla valutazione del periculum in mora, laddove tale requisito era statoescluso in relazione all’escavatore Euromach 18ZT e invece, in manieracontraddittoria, era stato ritenuto sussistente con riferimento agli ulteriori beniin sequestro; assumeva in particolare che lasciare l’escavatore nelladisponibilità della “[OSCURATO:SOCIETA].” avrebbe sancito la definitiva impossibilitàper la ricorrente di riavere il bene.3. Con memoria depositata per la “[OSCURATO:SOCIETA].” in data 3 febbraio2026 la difesa deduceva che la società “4Machines s.r.l.”, persona offesa delreato di appropriazione indebita, non era legittimata a proporre ricorso percassazione avverso l’ordinanza impugnata poiché non rientrava fra i soggettiindicati all’art. 325 cod. proc. pen., dovendosi considerare che la personaavente diritto alla restituzione del bene doveva essere individuata nel soggettoa cui il bene era stato sottratto con il sequestro; deduceva inoltre che il ricorsorisultava teso a una inammissibile rilettura nel merito degli elementi valutati dalgiudice della cautela, che in ogni caso l’escavatore era stato venduto per unprezzo prossimo a quello di mercato e che le parti erano libere di adottare lemodalità di pagamento che ritenevano più opportune, ed inoltre che la“[OSCURATO:SOCIETA].”, prima di procedere all’acquisto, aveva effettuato delleverifiche sul numero di matricola del mezzo; assumeva infine che non potevaritenersi sussistente il periculum in mora considerato che il bene era già statooggetto di una compravendita valida ed efficace.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile poiché la società ricorrente “4Machines s.r.l.” èpriva di legittimazione.1.1. Con riferimento al primo assorbente motivo, il Collegio, invero, intendedare continuità all’orientamento secondo il qualela persona avente diritto alla restituzione del bene, legittimata a proporrericorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessadal tribunale del riesame, si identifica, in assenza di un diverso accertamentoirrevocabile, in colui al quale il bene è stato sottratto con il sequestro(Sez. 2 , n. 41107 del 24/09/2019, Morrone, Rv. 277927-01; in applicazionedel principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione deldenunziante per appropriazione indebita avverso l'ordinanza del tribunale delriesame che aveva restituito il bene oggetto della denunzia a chi lo deteneva almomento del sequestro).Nella specie, per l’appunto, il soggetto al quale è stato sottratto il bene conil sequestro si identifica con la società “[OSCURATO:SOCIETA].”, e non con laricorrente “4Machines s.r.l.”, persona offesa del reato di appropriazioneindebita.1.2. Fermo quanto precede, va altresì evidenziato come la medesimagiurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto che, in tema di sequestropreventivo, qualora la cosa sequestrata sia stata successivamente restituita apersona diversa da quella che ne aveva la disponibilità al momentodell'esecuzione del sequestro, l'originario possessore, legittimato allaproposizione del riesame, perde interesse all'impugnazione, non potendoconseguire, per effetto dell'eventuale accertamento di illegittimità della misuracautelare, il ripristino nella disponibilità del bene, mentre il distintoprovvedimento di restituzione è autonomamente impugnabile con la formadell'incidente di esecuzione (Sez. 6, n. 41114 del 18/09/2013, Simonetti, Rv.256919-01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 32648 del 29/05/2013, Lolli, Rv.256787-01).2. Ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso è costituito dal fatto che,secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso daquesto Collegio, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materiadi sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, intale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "inprocedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi,inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (v., exmultis, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01).Applicando il richiamato principio al caso di specie, ritiene il Collegio che nonpossano ritenersi i denunciati vizi di violazione di legge, non risultando lamotivazione del provvedimento impugnato del tutto mancante o priva deirequisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.4. Si ritiene infine che non possa essere accolta la richiesta di liquidazioneequitativa delle spese del presente giudizio avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA].r.l. nei confronti della persona offesa ricorrente, considerato che nessunanorma o principio giuridico consente la pronuncia sulle spese in favore di unaparte privata (nella specie, terza interessata) all'esito del procedimentocamerale instaurato, in fase di indagini preliminari, a seguito di annullamentodel decreto di sequestro preventivo con conseguente ordine di restituzione delbene al terzo. Detta conclusione trova il proprio fondamento nell’insuperabileportata letterale dell'art. 592, comma 4, cod. proc. pen. che circoscrive lacondanna del soccombente all'ambito dei giudizi di impugnazione per i soliinteressi civili (Sez. 7, n. 2939 del 18/12/2024, dep. 2025, Lipera, Rv. 287497-01), la cui ricorrenza – nella specie, inesistente – presuppone necessariamentel’esercizio dell’azione civile nel processo penale.4.1. Proprio sulla base di tale principio, si è riconosciuto come il portatodell’art. 592, comma 4, cod. proc. pen. implichi necessariamente il divieto dicondanna della parte a rifondere all'imputato, il quale ne abbia fatto richiesta,delle spese processuali nei giudizi di impugnazione instaurati, come nel caso quiesaminato, «esclusivamente agli effetti penali» (così Sez. 3, n. 23741 del12/05/2016, Memon, non massimata); e ciò analogamente a quanto previstoper l'ipotesi di ricorso proposto dalla persona offesa avverso la sentenza di nonluogo a procedere (Sez. 5, n. 3986 del 21/09/2015, dep. 2016, Solinas, Rv.265812-01; Sez. 1, n. 40315 del 28/09/2012, Scatigno, Rv. 253498-01) e per ilricorso per cassazione diretto a fare valere l'illegittimità della declaratoria diinammissibilità dell'atto di appello (Sez. 5, n. 8003 del 15/09/2016, dep. 2017,Cavallari, non massimata).4.2. Da qui l’inconferenza dell’apparente orientamento contrario secondocui, con riferimento alla condanna della parte civile e della persona offesa, dettastatuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale,debba essere adottata in base al principio generale di causalità e disoccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541, comma 2, e 592,comma 4, cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ.,allorquando, si sia in presenza di un giudizio di impugnazione che, pur seispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso ainiziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un'altra(cfr., Sez. 5, n. 16614 del 12/01/2017, C., Rv. 274635-01; Sez. 6, n. 54641 del27/09/2018, Giacopuzzi, Rv. 274635-02; Sez. 1, n. 11175 del 22/01/2021,Capobianco, Rv. 280901-01), proprio perché nella fattispecie, per le ragioniprecedentemente esposte, non viene in discussione una “domanda civile” insede di un “giudizio di impugnazione” a tali specifici fini. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]