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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35609/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA]° D'AQUINO per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza del 12/10/2022, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA], soggetto attualmente sottoposto al regime della detenzione domiciliare, ritenendo che non fosse formulabile una prognosi favorevole di reinserimento sociale.

2. Il giudice a quo ha motivato tale conclusione osservando che il soggetto è stato condannato per i reati di truffa, falsità in titolo di credito, bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita, ricettazione, sostituzione di persona, estorsione e falsità ideologica e che annovera procedimenti penali in corso iscritti fino al 2019. tqf r-

3. Arso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione dell'art. 47 ord. pen. e la mancanza di motivazione, in quanto questa risulterebbe priva del necessario esame in ordine alla condotta tenuta dal condannato successivamente alla commissione dei reati e dunque, ometterebbe di confrontarsi con l'indagine personologica compiuta dall'UEPE di Catania, nella quale è evidenziato che il ricorrente ha ripudiato le pregresse condotte devianti, e con le informazioni riportate dalla locale Questura, dalle quali emerge la completa assenza di pericolosità del soggetto.

4. In data 4 aprile 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA]Aquino che conclude per l'inammissibilità ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato.

1. Ai fini della concessione dell'affidamento in prova, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, ciò n quanto è indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del' medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (cfr. Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai, Rv. 278174; Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).

Una delle condizioni fondamentali per la concessione dell'affidamento in prova, infatti, è che sia stato positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (cfr. Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375).

In tale giudizio, quindi, non può richiedersi la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo invece sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (cfr. Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013, Naretto, Rv. 258402; Sez. 1, n. 6153 del 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154).

Questa valutazione non può prescindere dalla ricognizione degli elementi di giudizio che si ricavano, anzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato.

Il giudice non è vincolato alle considerazioni ivi espresse, ma deve comunque apprezzare le riferite informazioni, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).

2. Ciò premesso, la censura del ricorrente coglie nel segno, atteso che il giudice a quo si è limitato a passare in rassegna i reati in esecuzione e ,ad indicare l'esistenza di non meglio precisati procedimenti penali pendenti, con ciò adottando una motivazione all'evidenza apparente.

Nella stessa, infatti, non sono stati oggetto di alcuna considerazione gli elementi contenuti nella relazione personologica dell'Uepe di Catania e le informazioni pervenute dalla Questura e, quindi, la valutazione circa il comportamento serbato dal condannato successivamente al a condanna risulta carente.

Ragioni queste per le quali si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale di Sorveglianza di Catania, tenuto conto di tutti gli elementi emersi e del comportamento tenuto dal ricorrente successivamente alla commissione del reato„ proceda a un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Salerno.

Così deciso il 26 aprile 2023 Il consigliére estensore [OSCURATO:PERSONA]Monaco (f)Giae°m° "e ili-Il Presidente 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA], lÌ ......... .. . ....... [OSCURATO:PERSONA],sRi0 GIUDIZIARIO iL FuN71ON ARI TUDI7IARIO.

Mar "laà‘is1i - C- [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE 011\ et'avi U\pktuiv A; a SÌ.

A ds,',DUC.

I eak, ú U-11-À" .11:-. itli«. 3 k3 ' ek)n..,C.,_. 9A,U\t2) i « 03(/) U 0)Nil)n0 \/,) me:,, \A. ebt360'yit-,5 ,kws)qy Dk À TkAiU;;, 9,i \ik. :).

UVei: \ "n., O ) ik -G 1 i \Aitjav \C A b 0-k, e9,-); i k-ko)1/42 A (5,Y\AAG u0/1/4.J(1, J& '\.; \m, 3 .n U \ 1b N \A)D,C), ok: isos-'‘ k U t I ( tts h U .kezzu U, h oktue ,/(boutke../ - A -3Qtuk,4, -- • 11 hovAt.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]° D'AQUINO per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza del 12/10/2022, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA], soggetto attualmente sottoposto al regime della detenzione domiciliare, ritenendo che non fosse formulabile una prognosi favorevole di reinserimento sociale. 2. Il giudice a quo ha motivato tale conclusione osservando che il soggetto è stato condannato per i reati di truffa, falsità in titolo di credito, bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita, ricettazione, sostituzione di persona, estorsione e falsità ideologica e che annovera procedimenti penali in corso iscritti fino al 2019. tqf r- 3. Arso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione dell'art. 47 ord. pen. e la mancanza di motivazione, in quanto questa risulterebbe priva del necessario esame in ordine alla condotta tenuta dal condannato successivamente alla commissione dei reati e dunque, ometterebbe di confrontarsi con l'indagine personologica compiuta dall'UEPE di Catania, nella quale è evidenziato che il ricorrente ha ripudiato le pregresse condotte devianti, e con le informazioni riportate dalla locale Questura, dalle quali emerge la completa assenza di pericolosità del soggetto. 4. In data 4 aprile 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]Aquino che conclude per l'inammissibilità ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Ai fini della concessione dell'affidamento in prova, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, ciò n quanto è indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del' medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (cfr. Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai, Rv. 278174; Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Una delle condizioni fondamentali per la concessione dell'affidamento in prova, infatti, è che sia stato positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (cfr. Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375). In tale giudizio, quindi, non può richiedersi la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo invece sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (cfr. Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013, Naretto, Rv. 258402; Sez. 1, n. 6153 del 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154). Questa valutazione non può prescindere dalla ricognizione degli elementi di giudizio che si ricavano, anzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato. Il giudice non è vincolato alle considerazioni ivi espresse, ma deve comunque apprezzare le riferite informazioni, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016). 2. Ciò premesso, la censura del ricorrente coglie nel segno, atteso che il giudice a quo si è limitato a passare in rassegna i reati in esecuzione e ,ad indicare l'esistenza di non meglio precisati procedimenti penali pendenti, con ciò adottando una motivazione all'evidenza apparente. Nella stessa, infatti, non sono stati oggetto di alcuna considerazione gli elementi contenuti nella relazione personologica dell'Uepe di Catania e le informazioni pervenute dalla Questura e, quindi, la valutazione circa il comportamento serbato dal condannato successivamente al a condanna risulta carente. Ragioni queste per le quali si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale di Sorveglianza di Catania, tenuto conto di tutti gli elementi emersi e del comportamento tenuto dal ricorrente successivamente alla commissione del reato„ proceda a un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Salerno. Così deciso il 26 aprile 2023 Il consigliére estensore [OSCURATO:PERSONA]Monaco (f)Giae°m° "e ili-Il Presidente 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA], lÌ ......... .. . ....... [OSCURATO:PERSONA],sRi0 GIUDIZIARIO iL FuN71ON ARI TUDI7IARIO. Mar "laà‘is1i - C- [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE 011\ et'avi U\pktuiv A; a SÌ. A ds,',DUC. I eak, ú U-11-À" .11:-. itli«. 3 k3 ' ek)n..,C.,_. 9A,U\t2) i « 03(/) U 0)Nil)n0 \/,) me:,, \A. ebt360'yit-,5 ,kws)qy Dk À TkAiU;;, 9,i \ik. :). 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